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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 19 settembre 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1400 del 29 agosto 2017

Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione la Giunta regionale approva la nuova Guida Metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee e del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii., nonché altri sussidi operativi con finalità di semplificazione e riduzione dei costi e dispone la revoca la D.G.R. 2299/2014.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

L’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (di seguito D.P.R. 357/97) stabilisce che ogni piano, progetto o intervento, per il quale sia possibile una incidenza significativa negativa sui siti di rete Natura 2000, debba essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza al fine di individuare e valutare gli effetti degli interventi sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione stabiliti per ciascun sito. I siti rispetto ai quali va effettuata la valutazione degli effetti sono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS), che costituiscono la rete Natura 2000 e di seguito sono denominati siti della rete Natura 2000.

La disposizione succitata stabilisce inoltre che ogni Autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano, progetto o intervento acquisisca preventivamente la valutazione di incidenza.

La valutazione di incidenza è dunque uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti degli interventi sui siti della rete Natura 2000 e che richiede l’esercizio di un’attività di valutazione tecnica da parte dell’autorità amministrativa o dell’organo allo scopo preposti. L’articolo 5 del D.P.R. 357/97 prescrive espressamente l’osservanza di tale procedimento per tutti i piani, progetti o interventi che possono avere incidenza significativa sui siti di rete Natura 2000, il cui esito assume un’efficacia vincolante nei confronti del provvedimento di approvazione finale del piano, progetto o intervento, come si evince dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del suddetto articolo.

Il comma 5 dell’articolo citato affida poi alle Regioni alcuni compiti di particolare rilievo per rendere operativa a livello regionale la procedura di valutazione di incidenza, e in particolare:

  • la definizione delle modalità di presentazione e di elaborazione dello studio di incidenza, nel rispetto degli indirizzi di cui all’Allegato G del D.P.R. 357/97;
  • l’individuazione delle autorità competenti alla verifica dello studio di incidenza.

Con riferimento alla disposizione statale, l’amministrazione regionale, nell’intento di darvi attuazione, è intervenuta più volte a definire e disciplinare i compiti affidati alla sua competenza, da ultimo con la deliberazione di Giunta regionale n. 2299 del 09.12.2014, la quale ha approvato la seconda Guida Metodologica per la valutazione di incidenza, che ha rappresentato fino ad oggi un riferimento costante e autorevole sulla materia sia per i soggetti redattori degli studi di incidenza sia per quelli valutatori.

In ragione del tempo trascorso e dell’esperienza istruttoria acquisita si ravvisa la necessità di innovare i contenuti della D.G.R. 2299/2014 e alcuni aspetti della procedura di valutazione di incidenza in particolare al fine di:

  • soddisfare l’esigenza di semplificare la redazione degli studi di incidenza;
  • snellire e velocizzare i tempi di verifica degli studi medesimi;
  • conseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui alla Spending Review, sia in termini di impiego di risorse umane, sia in termini di mezzi economici e meccanici;

Il procedimento per la valutazione di incidenza, come disciplinato dal presente provvedimento, ha, nella maggioranza dei casi, carattere endoprocedimentale rispetto al procedimento di approvazione complessiva e definitiva del piano, progetto o intervento.

Il procedimento di valutazione di incidenza ha inizio per impulso del proponente che presenta lo studio per la valutazione di incidenza all’amministrazione interessata, cui segue una fase istruttoria nel corso della quale l’amministrazione può chiedere integrazioni e chiarimenti sullo studio medesimo. Il procedimento de quo si conclude con l’espressione da parte dell’autorità competente per la valutazione di incidenza di una valutazione che contribuisce alla conclusione dell’iter di approvazione finale del piano, progetto o intervento,  e rispetto alla quale l’Autorità competente all’approvazione finale del piano, progetto o intervento può discostarsene solo motivatamente.

Tra le novità di maggior rilievo, rispondenti all’esigenza di semplificare gli adempimenti amministrativi dell’utenza nei limiti legislativi consentiti, come si desume dai contenuti dell’Allegato A, parte integrante al presente provvedimento, contenente la nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, si evidenzia la nuova elencazione dei casi tassativi in cui la valutazione di incidenza di piani, progetti e interventi può essere considerata non necessaria, vista la presenza di peculiari caratteristiche o del soddisfacimento di determinati presupposti. In particolare i casi di esclusione si ampliano dagli otto previsti nella Guida contenuta nell’Allegato A alla D.G.R. 2299/2014 ai ventitré di quella oggetto della presente proposta.

A completamento, poi, delle indicazioni contenute nella guida metodologica e al fine di facilitare e assistere i proponenti nella redazione degli studi per la valutazione di incidenza, per quanto attiene all’esame dei fattori di perturbazione che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, la presente proposta non prevede più che siano obbligatoriamente considerati sempre tutti i 560 fattori con individuazione di estensione, durata, magnitudine/intensità, periodicità, frequenza, probabilità di accadimento, viceversa che siano esaminati solo quelli che effettivamente possono agire caso per caso. Inoltre, qualora per l’identificazione e misura degli effetti si faccia ricorso a metodi soggettivi di previsione quali ad esempio il cosiddetto “giudizio esperto”, la nuova guida non prevede più l’obbligo di monitoraggio.

In estrema sintesi, rispetto all’attuale disciplina, la nuova proposta di Guida metodologica determina la riduzione degli adempimenti amministrativi richiesti ai proponenti e la celerità del procedimento amministrativo volto all’approvazione di piani, progetti e interventi, determinando anche un contenimento dei costi.

A seguito della riorganizzazione amministrativa che ha interessato la macchina regionale nel corso dello scorso anno, si ritiene di precisare che le competenze dell’Autorità regionale per la valutazione di incidenza individuate nell’allegato A sono da intendersi attribuite al Direttore della Direzione regionale responsabile per la valutazione di incidenza o dal Direttore di Unità Organizzativa competente dallo stesso delegato.

Con l’adozione della nuova proposta di Guida metodologica contenuta nell’Allegato A alla presente deliberazione, si ritiene conseguentemente di revocare la D.G.R. 2299/2014. Sono fatti salvi tuttavia i contenuti degli allegati B, C, D, E, F, G, alla deliberazione revocata che per comodità sono trasfusi integralmente nei seguenti allegati, parte integrante al presente atto: Allegato B contenente l’elencazione dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce; Allegato C contenente la modulistica necessaria per le procedure di deroga di cui all’art. 6 paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee; Allegato D contenente l’indicazione dei siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, a supporto dei procedimenti amministrativi in capo alle Autorità competenti; Allegato E contenente il modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di valutazione di incidenza; Allegato F contenente il modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale; Allegato G contenente il modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione.

In ragione del fatto che le amministrazioni cui spetta lo svolgimento delle attività assegnate in materia di valutazione di incidenza dovranno adeguare le proprie procedure alle nuove direttive, nonché i professionisti recepire le novità, si ritiene opportuno che quanto proposto entri in vigore a decorrere dal primo ottobre 2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTE le Direttive 92/43/Cee, e ss.mm.ii., e 09/147/Ce, e ss.mm.ii.;

VISTI il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e il D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, n. 184;

VISTA la D.G.R. 9.12.2014, n. 2299 e relativi allegati;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, in particolare l’art. 2, comma 2, lettera a e d;

VISTO il regolamento attuativo adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013;

VISTA la DGR  n. 435 del 15 aprile 2016 con la quale è stato ridefinito l’assetto organizzativo delle Aree di coordinamento della Giunta Regionale;

VISTA la  DGR  n. 802 del 27 maggio 2016 con la quale sono state istituite  le Direzioni, in attuazione dell’art. 12  della L.R. n. 54 del 31.12.12, così  come modificato dalla L.R. n. 14 del 17.05.16;

VISTA la DGR  n. 803 del 27 maggio 2016 con la quale sono state  istituite le Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare la nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva 92/43/Cee" (Allegato A) nonché i seguenti sussidi operativi: Elenco dei fattori che possono determinare incidenze sul grado di conservazione di habitat e specie tutelati dalle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce (Allegato B); Formulario per la trasmissione di informazioni alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/43/Cee (Allegato C); Elenco dei Siti ricadenti interamente o parzialmente in un'area naturale protetta nazionale o regionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Allegato D); Modello per la dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di valutazione di incidenza (Allegato E); Modello di dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale (Allegato F); Modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato G), e di considerare gli allegati citati parte integrante al presente atto;
  3. di revocare, a decorrere dal primo ottobre 2017, la D.G.R. 2299/2014;
  4. di costituire apposito tavolo tecnico con i soggetti pubblici e i portatori di interesse, al fine di valutare l’ottimizzazione della guida metodologica di cui all’allegato A alla presente deliberazione e la sua eventuale ulteriore rivisitazione;
  5. di attribuire le competenze dell’Autorità regionale per la valutazione di incidenza al Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni o al Direttore dell’Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv dallo stesso delegato;
  6. di dare atto che la disciplina prevista dal presente provvedimento entra in vigore a decorrere dal primo ottobre 2017;
  7. di informare della presente adozione il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, gli enti pubblici competenti per la valutazione di incidenza e gli ordini professionali prevalentemente interessati per materia;
  8. di pubblicare il presente atto sul sito web regionale per garantire la massima diffusione;
  9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1400_AllegatoA_353248.pdf
1400_AllegatoB_353248.pdf
1400_AllegatoC_353248.pdf
1400_AllegatoD_353248.pdf
1400_AllegatoE_353248.pdf
1400_AllegatoF_353248.pdf
1400_AllegatoG_353248.pdf

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