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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 19 settembre 2017


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1426 del 05 settembre 2017

"Verdenergy - società consortile a r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di Castagnaro (VR). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), rilasciata alla società consortile “Verdenergy – società consortile a r.l.”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003 – DGR n. 1390 del 19 maggio 2009 - << Comune di Castagnaro (VR) - ditta “Verdenergy società consortile a r.l.” Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia  alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa di origine  vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, del D Lgs. n. 387/2003. DGRV n. 2204 del 08/08/2008>>.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, riguardante l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all’esercizio di tali impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1390 del 19 maggio 2009 e s.m. e i. (decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 420 del 30 dicembre 2010), la società consortile “Verdenergy – società consortile a r.l.” (C.U.A.A. 01357990298), con sede legale in via G. Matteotti, 38/C – Comune di Lendinara (RO) e operativa in via Emissario – Comune di Castagnaro (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Castagnaro (VR), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate – 11.700 t/anno), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il 20 luglio 2010 l’impianto di produzione di energia assentito alla società consortile “Verdenergy – società consortile a r.l.” è entrato formalmente in esercizio.

In data 29 aprile 2016 la medesima Società consortile ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1390/2009 e ss. mm. e ii., prevedendo in sintesi:

  • la demolizione di vecchi manufatti esistenti (silos verticali in materiale ferroso);
  • la realizzazione di una nuova platea per lo stoccaggio della frazione solida del digestato;
  • la realizzazione di due nuove trincee per lo stoccaggio delle biomasse vegetali;
  • modifiche strutturali (creazione di una parete divisoria) all’interno delle due trincee esistenti, adibite allo stoccaggio delle biomasse vegetali;
  • l’installazione di un essiccatoio per la disidratazione dei foraggi e la relativa modifica al tracciato della rete del teleriscaldamento;
  • la modifica della disposizione dei bacini di laminazione e la riduzione del numero degli stessi, nel rispetto della capacità di invaso;
  • la cessione in comodato gratuito dell’impianto di essiccazione dei foraggi, compreso il cascame termico del cogeneratore e l’area dove insiste l’attrezzatura.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 22 dicembre 2016, ha avviato l’iter amministrativo ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito, peraltro, dell’informativa trasmessa dalla Società consortile, con nota protocollo n. 166764 del 29 aprile 2016, del sopralluogo del 20 luglio 2016, nonché degli esiti della Conferenza di servizi dell’8 marzo 2017, si è preso atto che alcuni interventi in progetto di variante erano stati già realizzati in parziale difformità con il citato titolo abilitativo – DGR n. 1390/2009.

Ravvisando l’ipotesi di infrazione al comma 3, dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 28/2011 (Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio) la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha attivato, nei confronti della società consortile “Verdenergy – società consortile a r.l.” la contestazione della violazione alle prescrizioni n. 7. e 9., contenute nell’allegato alla più volte citata DGR n. 1390/2009.

Contestualmente, il responsabile del procedimento regionale, constatata la necessità di acquisire dei pareri in sanatoria delle opere e strutture già realizzate, formalizzava la proposta di indizione della Conferenza di servizi in modalità sincrona. 

A seguito degli esiti favorevoli della seduta della Conferenza di servizi dell’8 marzo 2017, acquisito l’adeguamento della documentazione tecnico-amministrativa richiesta in data 4 luglio 2017 con nota protocollo regionale n. 263713, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto di variante, avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima società, consortile “Verdenergy – società consortile a r.l..”, un’ulteriore modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società consortile istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 263713 del 4 luglio 2017);
  • l’Amministrazione comunale di Castagnaro (VR) ha espresso il proprio parere favorevole alle opere oggetto di variante (protocollo regionale n. 84740 del 2 marzo 2017);
  • la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso il proprio parere favorevole alle opere oggetto di variante (protocollo regionale n. 14133 dell’8 marzo 2017);
  • AVEPA – Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza, sede di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 277991 del 7 luglio 2017 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile;
  • il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona ha rilasciato il Certificato di prevenzione incendi (registro ufficiale n. 0011342 del 7 ottobre 2015).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs. n. 387/2003 – D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1390 del 19 maggio 2009 e relativa specifica (decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 420 del 30 dicembre 2010);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012,  n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lg. n. 387/2003;

CONFERMATO che:

  • con atto di compravendita, registrato all’Agenzia delle Entrate di Rovigo il 20 dicembre 2010 al n. 4197, serie 1T e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 21 dicembre 2010 al Registro generale n. 50020 e Registro particolare n. 30964, come da atto notarile del 14 dicembre 2010 a firma del dott. Pietro Castellano, notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Rovigo (Rep. n. 71637 e raccolta n. 13106), risulta che la società consortile “Verdenergy – società consortile a r.l.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia, nonché rete di teleriscaldamento e impianto di rete privata, in Comune di Castagnaro (VR), foglio 33, mappali n. 42, 43 e 97;
  • AVEPA – Sportello unico agricolo di Verona, con nota acquisita al protocollo regionale n. 56262 del 6 febbraio 2013 ha trasmesso l’attestazione di approvazione del Piano Aziendale, ai sensi dell’articolo 44 della L.R. n. 11/2004; 

PRESO ATTO che:

  • con nota protocollo n. 166764 del 29 aprile 20146, la società consortile “Verdenergy – società consortile a r.l.”, ha trasmesso, conformemente alla DGR n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal geom. Marco Lonardi, iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona al n. 2577 e giurata presso il Tribunale Civile e Penale di Verona il 1° aprile 2016, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare di euro 306.000,00 (euro trecentoseimila/00);
  • con contratto di comodato, registrato all’Agenzia delle Entrate di Rovigo – Sportello decentrato di Badia Polesine (RO), il 21 giugno 2017, al n. 1320, serie 3, la società consortile “Verdenergy – società consortile a r.l.” concede in comodato d’uso gratuito alla società “Valentini Tiziano e Andrea – società agricola s.s.” l’impianto di essiccazione dei foraggi, compreso il cascame termico prodotto dal cogeneratore, nonché parte dell’area del piazzale e della tettoia presenti nel sedime dell’impianto di biogas come di seguito individuati: Comune di Castagnaro (VR), foglio 33, mappale n. 97, parte per mq 1.450 del piazzale e mq. 200 della tettoia;

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, in sostituzione del punto n. 2 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1390 del 19 maggio 2009, il completamento della costruzione e la modifica all’esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli), pari a 11.700 tonnellate/anno tal quali, ossia il 100 % del totale in peso;
  3. di confermare il punto n. 2 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1390 del 19 maggio 2009 con il quale è stata autorizzata la produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico alimentato dal biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto (motore GE Jenbacher, modello J 312 GS-C225) di potenza termica nominale unitaria di 1,302 MW, di cui 0,526 MWelettrici (0,533 MW potenza termica utile), associato a un generatore (marca Stamford, modello HCI 634 H2 e));
  4. di confermare in capo alla società consortile “Verdenergy – società consortile a r.l.” (C.U.A.A. 01357990298), con sede legale in via G. Matteotti, 38/C – Comune di Lendinara (RO) e operativa in via Emissario – Comune di Castagnaro (VR), l’autorizzazione unica delle opere e impianti di cui ai precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Castagnaro (VR), foglio 33, mappali n. 42, 43 e 97, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 549124/48.24 del 22 ottobre 2008, n. 657612/48.24 del 10 dicembre 2008, n. 646696/48.24 del 4 dicembre 2008, n. 36847/48.24 del 22 gennaio 2009, n. 132641/48.24 del 10 marzo 2009, n. 297840 del 27 maggio 2010, n. 559444 del 10 dicembre 2012, n. 29669 del 21 gennaio 2013, n. 259844 del 4 luglio 2016, n. 505572 del 22 dicembre 2016, n. 263713 del 4 luglio 2017;
  5. di confermare il punto n. 3 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1390 del 19 maggio 2009 con il quale la medesima Società consortile è autorizzata alla costruzione e all’esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell’energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata “Verdenergy”, ubicata in Comune di Castagnaro (VR), foglio 33, mappale n. 97, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 192200 del 7 aprile 2009;
  6. di autorizzare, in sostituzione del punto n. 4 del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1390 del 19 maggio 2009, la società consortile “Verdenergy – società consortile a r.l” al completamento della costruzione e la modifica all’esercizio dell’impianto di teleriscaldamento per una potenza complessiva impegnata di 640 kW, pari a complessivi 1.370 MWh/anno (30 % della producibilità termica potenziale, pari a 4.526 MWh/anno), individuato nel Comune di Castagnaro (VR), catasto terreni, foglio 33, mappale n. 97 e il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 132641 del 10 marzo 2009, n. 192200 del 7 aprile 2009, n. 505572 del 22 dicembre 2012 e n. 263713 del 4 luglio 2017, a servizio:
  • della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (50 kW);
  • delle strutture agricolo-produttive (specificare uso uffici e magazzino) – 40 kW;
  • dell’impianto di essiccazione dei foraggi, concesso in comodato d’uso gratuito alla società “Valentini Tiziano e Andrea – società agricola s.s.” – 550 kW;
  1. di autorizzare “Enel Distribuzione S.p.A. (ora e–distribuzione S.p.A.)” (C.U.A.A. 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, 2, alla costruzione e all’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20 kV in cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata “Verdenergy” sino al punto di connessione su rete aerea MT esistente, ubicata in Castagnaro (VR), catasto terreni, foglio 33, mappale n. 97, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 192200 del 7 aprile 2009;
  2. di approvare l’allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato dal punto 5. del dispositivo deliberazione della Giunta Regionale n. 1390 del 19 maggio 2009 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;
  3. di comunicare, alla società consortileVerdenergy – società consortile a r.le alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione di cui al punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società consortile;
  4. di approvare l’importo di euro 306.000,00 (euro trecentoseimila/00), quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1426_AllegatoA_352860.pdf

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