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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 19 settembre 2017


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1425 del 05 settembre 2017

"Società agricola Gaiarine di Tombacco Otello e Figli s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, sito in Comune di Gaiarine (TV). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (colture agricole dedicate), effluenti zootecnici e sottoprodotti della lavorazione delle uve (vinacce) rilasciata alla “Società agricola Gaiarine di Tombacco Otello e Figli s.s.”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 387/2003 – DGR n. 2033 del 29 novembre 2011 - <<“Società agricola Gaiarine di Tombacco Otello e Figli s.s.”. Autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Gaiarine (TV).>>.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Istanza di rilascio variante n. 143355/2017 (protocollo regionale n. 143355 del 10 aprile 2017);
Richiesta di integrazione documentale (protocollo regionale n. 178036 del 8 maggio 2017);
Comunicazione di variante progettuale (protocollo regionale n. 185240 dell’11 maggio 2017);
Rettifica comunicazione di variante progettuale (protocollo regionale n. 242337 del 20 giugno 2017);
Parere favorevole rilasciato da AVEPA (protocollo regionale n. 245142 del 28 giugno 2016);
Verbale istruttorio di conclusione del procedimento del 27 luglio 2017.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (DGR. n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 29 novembre 2011, la “Società agricola Gaiarine di Tombacco Otello e Figli s.s.” (CUAA 03690840263), con sede legale e operativa in via Maredana, n. 9 - Comune di Gaiarine (TV), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Gaiarine (TV), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) di origine extra-aziendale (pari a 7.260 tonnellate all’anno tal quali, ossia il 45% in peso sul totale della biomassa), di sottoprodotti della lavorazione delle uve (vinacce) di origine aziendale (100 t/a t.q., pari a > 1 %) e extra-aziendale (400 t/a t.q., pari a 2 %) nonché di prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate, pari a 8.490 t/a t.q., pari a 52 %), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il 5 settembre 2012 l’impianto di produzione di energia assentito alla “Società agricola Gaiarine di Tombacco Otello e Figli s.s.” è entrato formalmente in esercizio.

In data 10 aprile 2017 la medesima Società agricola ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2033/2011, prevedendo in sintesi:

A.  variazione plano-volumetrica del progetto architettonico, consistente:

  • in una modifica del tracciato della minirete di teleriscaldamento;
  • nella realizzazione di un’area di stoccaggio dell’effluente avicolo – pollina su struttura (letamaia) già esistente;
  • nell’eliminazione del vano interrato adibito a sala pompe;
  • nella realizzazione della copertura del blocco compressione del gas esterno;
  • nella realizzazione dell’arco di disinfezione dei mezzi trasporto dell’effluente zootecnico avicolo – pollina;

B.  variazione della dieta alimentazione con introduzione di:

  • effluente zootecnico avicolo –  pollina di origine extra-aziendale;
  • effluente zootecnico bovino di origine aziendale in luogo di quello extra-aziendale autorizzato.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 20 aprile 2017, ha avviato l’iter amministrativo previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito della richiesta di integrazione documentale alla Società agricola interessata nonché della notifica – e relativa rettifica –  alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati dei contenuti della variante progettuale proposta dalla “Società agricola Gaiarine di Tombacco Otello e Figli s.s.”, scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti il progetto, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del citato progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Società agricola, “Società agricola Gaiarine di Tombacco Otello e Figli s.s.”,  una modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso e completato la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 156930 del 20 aprile 2017, n. 306367 del 26 luglio 2017);
  • AVEPA – Sportello unico agricolo di Treviso, con nota acquisita a protocollo regionale n. 254142 del 28 giugno 2017, ha confermato il parere trasmesso dal Servizio Ispettorato agricolo di Treviso in occasione del rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR.n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2012, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2033 del 29 novembre 2011 con la quale è stata rilasciata l’autorizzazione unica alla “Società agricola Gaiarine di Tombacco Otello e Figli s.s.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012,  n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lg. n. 387/2003;

CONFERMATO che:

  • con il contratto di conferimento alla “Società agricola Gaiarine di Tombacco Otello e Figli s.s.”, come da atto notarile del 21/01/2002 a firma del dott. Helio Pierotti, notaio in Oderzo - TV  (Rep. n. 30072 e Racc. n. 17777), risulta che la medesima Società agricola ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia (Comune di Gaiarine –TV, catasto urbano, foglio 23, particelle nn. 8 e 326) nonché rete di teleriscaldamento (Comune di Gaiarine –TV, catasto terreni, foglio 23, particelle nn. 322 e 325);
  • il mappale n. 8, foglio 23 del Comune di Gaiarine deriva dalla fusione di mappali di cui alla denuncia di variazione del 29/11/2006, prot. n. 323883 dell’Ufficio Provinciale di Treviso dell’Agenzia del Territorio;
  • il mappale n. 322, foglio 23 del Comune di Gaiarine deriva dalla fusione di mappali di cui alla denuncia di variazione del 27/01/2001, prot. n. 18157 dell’Ufficio Tecnico Erariale di Treviso del Ministero delle Finanze;
  • il mappale n. 326, foglio 23 del Comune di Gaiarine deriva dalla fusione di mappali di cui alla denuncia di variazione del 27/01/2044, prot. n. 18159 dell’Ufficio Tecnico Erariale di Treviso del Ministero delle Finanze;
  • il mappale n. 325, foglio 23 del Comune di Gaiarine deriva dalla fusione di mappali di cui alla denuncia di variazione del 27/01/2001, prot. n. 18156 dell’Ufficio Tecnico Erariale di Treviso del Ministero delle Finanze;
  • con Denuncia di Inizio Attività, protocollo del Comune di Gaiarine n. 3537 del 22/04/2011, la “Società agricola Gaiarine di Tombacco Otello e Figli s.s.” ha realizzato l’impianto di rete elettrica pubblico;
  • con l’aggiornamento degli importi della perizia di stima asseverata dall’ing. Alessandro Grandin, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 3349 e giurata presso l’Ufficio del Giudice di Pace di San Donà di Piave (VE) il 20 luglio 2016, inerente i costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, l’ammontare complessivo è risultato pari a euro 231.836,76 (duecentotrentunomilaottocentotrentasei/76);

PRESO ATTO che, ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale, approvata con il rilascio dell’autorizzazione unica - DGR n. 2033/2011, l’ing. Alessandro Grandin, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 3349, ha dichiarato la non necessità di una nuova VIncA;

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
  2. di autorizzare, in sostituzione del punto n. 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2033 del 29 novembre 2011, la costruzione e la modifica all’esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:
  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, pari a 7.123 tonnellate all’anno tal quali – 47 % in peso della biomassa totale), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino) di origine aziendale, pari a 7.260 t/a t.q. (47 % in peso della biomassa totale);
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo - pollina) di origine extra-aziendale, pari a 365 t/a t.q. (2 % in peso della biomassa totale);
  • sottoprodotti della lavorazione delle uve aziendali ed extra-aziendali (vinacce), pari a 500 t/a t.q. (4 % in peso della biomassa totale); 
  1. di confermare il punto n. 3. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2033 del 29 novembre 2011 con il quale è stata autorizzata la produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico (marca GE Jenbacher, modello HCI 364 H2) alimentato a biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 1,302 MW associato a un generatore (marca Stamford, modello HCI 364 H2 e) di potenza elettrica utile di 0,526 MW (potenza termica utile di 0,650  MW);
  2. di confermare il punto n. 5. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2033 del 29 novembre 2011, con il quale è stata autorizzata la costruzione e l’esercizio di un impianto di rete elettrica privata a media tensione, connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell’energia elettrica, denominata “Società agricola Gaiarine di Tombacco Otello e Figli s.s.”, sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica; 
  3. di confermare in capo alla “Società agricola Gaiarine di Tombacco Otello e Figli s.s.” (CUAA 03690840263), con sede legale e operativa in via Maredana, n. 9 - Comune di Gaiarine (TV), alla costruzione e all’esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Gaiarine (TV), foglio 23, mappali n. 8 e 326, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 675190 del 29dicembre 2010, n. 150091 del 28 marzo 2011, n. 358776 del 27 luglio 2011, n. 538371 del 30 dicembre 2016,n. 131984 del 3 aprile 2017,n. 133240 del 3 aprile 2017, n. 156930 del 20 aprile 2017, n. 230722 del 13 giugno 2017; 
  4. di autorizzare la medesima Società agricola identificata al precedente punto, in sostituzione del punto 6. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2033 del 29 novembre 2011, la costruzione e l’esercizio di un impianto di teleriscaldamento per una potenza complessiva impegnata di 305 kW, pari a complessivi 1.045 MWh/anno (20 % della producibilità termica potenziale, pari a 5.335 MWh/anno), individuato nel Comune di Gaiarine (TV), foglio 23, mappali nn. 8, 347 e 348 e il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 227458 del 11/05/2011, così come aggiornato dalla nota protocollo n. 306367 del 26 luglio 2017, a servizio:
  • della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (180 kW);
  • delle strutture abitative e agricolo-produttive della proprietà (125 kW); 
  1. di approvare l’allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato dal punto 7 del dispositivo deliberazione della Giunta Regionale n. 2033 del 29 novembre 2011 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti; 
  2. di confermare lo screening/studio di Incidenza Ambientale la cui istruttoria dell'allora competente Unità di Progetto regionale Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) aveva dato esito positivo (protocollo n. 496344 del 25 ottobre 2011); 
  3. di comunicare, alla “Società agricola Gaiarine di Tombacco Otello e Figli s.s.”, nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato alla modifica e integrazione dell’autorizzazione unica – DGR n. 2033/2011; 
  4. di confermare l’importo di € 273.126,89 (euro duecentosettantatremilacentoventisei/89), quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti  per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate; 
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
  7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1425_AllegatoA_352859.pdf

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