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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353 del 22 agosto 2017
Rilascio del rinnovo di accreditamento alla Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe - Casa di Riposo "Casa Madre" (C.F. e P. Iva 00451530232) per centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Madre", via Ippolita Forante, 12 - Ronco dell'Adige (VR). (L.R. n. 22/2002).
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore della stessa.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Richiesta di rinnovo di accreditamento, acquisita agli atti della Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali: prot. n. 229752 del 13/06/2016, e relazione dell'Azienda ULSS n. 21, ora Azienda ULSS n. 9 Scaligera, acquisita agli atti della Direzione Servizi Sociali, con prot. n. 396112 del 14/10/2016.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione e l'esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l'emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l'istituto dell'accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 16 e dei requisiti di cui all'art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n.3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell'ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all'Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
STRUTTURA/UNITA' DI OFFERTA per centro di servizi per persone anziane non autosufficienti
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO pari a:
rilasciata con:
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l'iter amministrativo, necessario al rilascio dell'accreditamento istituzionale:
Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione si ritiene di proporre in continuità il rinnovo dell'accreditamento alla Congregazione delle Piccole Figlie di San Giuseppe - Casa di Riposo "Casa Madre", per centro di servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa Madre", via Ippolita Forante, 12 - Ronco dell'Adige (VR), per la capacità ricettiva di n. 50 posti letto di primo livello assistenziale, fino alla data del 5/09/2019.
Come prescritto dall'art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 l'accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2307 del 9/12/2014;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 101 del 16/04/2012;
Visto il Decreto del Direttore della Sezione Servizi Sociali n. 33 del 4/04/2016;
Visto il Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 162 del 1/08/2017;
delibera
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