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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 87 del 08 settembre 2017


Materia: Protezione civile e calamità naturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1365 del 22 agosto 2017

Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.Avversità atmosferiche. Proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica e delimitazione aree danneggiate dalle gelate verificatesi nel periodo 19 -21 aprile 2017 in provincia di Verona e 19 aprile 2107 in provincia di Vicenza.

Note per la trasparenza

Si richiede, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per le gelate di aprile 2017 usufruendo della deroga introdotta dall'articolo 43 della legge 21 giugno 2017, n. 96, necessaria all’attivazione del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi di indennizzo consentiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nelle zone territoriali delimitate delle province di Verona e Vicenza.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali.

L’art. 43 della legge 21 giugno 2017, n. 96 “Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi” al comma 5 ter  apporta delle modificazioni all’articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

La disposizione estende alle imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate  eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la possibilità di accedere agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

A tal fine, le regioni possono deliberare la richiesta di declaratoria, anche in deroga ai termini fissati dall’articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro il 30 agosto 2017 con individuazione dei territori dove i danni risultano superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.

Nel territorio regionale  tra il 19 e 21 aprile 2017, dopo il periodo di  temperature primaverili elevate di inizio aprile, si è verificato un brusco calo termico con formazione di estese brinate e gelate che hanno avuto la massima ripercussione negli impianti specializzati da frutto e nei vigneti situati soprattutto in zone di fondovalle e nelle aree pianeggianti. La produzione di uva nei vigneti  ha evidenziato in talune situazioni del vicentino maggiore danno rispetto alle altre colture infatti l'evento termico, verificatosi nel periodo antecedente all'ordinaria fase fenologica di fioritura, ha interessato quasi esclusivamente il germoglio e l’intero apparato fogliare delle viti compromettendo di conseguenza la produzione in termini quantitativi.

Le relazioni di Avepa - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura -  evidenziano, in particolare nella provincia di Verona, danni sull’uva e sulle produzioni  frutticole di melo, pero e  kiwi. La zona interessata dal fenomeno si estende su tutto il comprensorio  delle colline moreniche  e nei pertinenti fondo valle, dal decorso dell’Adige fino al lago di Garda, a sud del comune di Verona con allargamento fino all'area sud orientale veronese.

Il crollo delle temperature ha determinato effetti negativi soprattutto nei terreni di fondovalle e pianeggianti  con una manifestazione di danno, sia a livello aziendale che macroaziendale, a macchia di leopardo che si inserisce in realtà  produttive  caratterizzate da una generale diffusa ed eterogenea ripartizione colturale tra  ortive, arboree specializzate, viticole  e di seminativi, con manifestazione di  danni altrettanto eterogenei che complessivamente risultano stimati in 118 milioni di euro.

Di conseguenza, posta la variabilità del danno in relazione all’esposizione delle colture, alla loro altitudine ed allo stato fenologico e al fine di realizzare un intervento pubblico più mirato che possa  favorire la ripresa economica di aziende  danneggiate,  si propone una delimitazione dei territori a livello di intero territorio comunale o  sub comunale considerando le produzioni con  danni  superiori al 30  per cento.

La presenza dei  presupposti  di attivazione degli interventi,  a norma del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,  consente di proporre al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la richiesta di dichiarazione dell’esistenza di eccezionale avversità atmosferica, per l’evento indicato a fianco delle sotto indicate province con danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile:

Verona:

gelata  del periodo 19 – 21 aprile 2017, per gli interventi previsti dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs 102/2004, limitatamente alle produzioni di uva, pero, melo, kiwi nell'intero territorio dei comuni di:

Affi, Albaredo d’Adige, Arcole, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.Anna, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Castagnaro, Castelnuovo del Garda, Cavion, Cologna Veneta, Costermano, Garda, Isola Rizza,, Lazise, Mezzane di Sotto, Minerbe, Oppeano, Palù, Pastrengo, Peschiera del Garda, Pressana, Rivoli Veronese, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto,  Sommacampagna, Sona, Terrazzo, Torre del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella;

Colognola ai Colli: limitatamente al territorio comunale ricompreso a sud della Strada Provinciale 37;

Lavagno: limitatamente al territorio comunale ricompreso a sud dell'Autostrada A4;

Monteforte d’Alpone: limitatamente al territorio comunale ricompreso a sud dell'Autostrada A4;

S. Martino Buon Albergo:limitatamente al territorio comunale ricompreso a sud della Statale Regionale 11;

Soave: limitatamente al territorio comunale ricompreso a sud di Via San Matteo ed al congiugersi con la circonvallazione Aldo Moro verso l'Autostrada A4;

Verona: limitatamente al territorio comunale ricompreso a sud del fiume Adige fino alla frazione di Porto San Pancrazio per poi ricongiungersi con la Statale Regionale 11 (limite nord) e proseguire su di essa fino al Comune di San Martino Buon Albergo;

Vicenza:

gelata del 19 aprile 2017, per gli interventi previsti dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs 102/2004, limitatamente alla produzione di uva, nel territorio dei comuni di:

Gambellara, località: Calderina, C. Teatin, C. Poli, Sarmazza, Case Gallo, Sorio, Fontanella, La Casetta, Menarotto, Torri di Confine, Palazzetto;

Lonigo, località: Ca Bandia, Dovaro, C. Muraro, C. Via Molino, C. Dovaro, C. Boschetta, Egano, Ciron, C. Via Ciron, C. Boschetta, Almisano, C.se Pozzuolo, Colombara, Contrà Pelosi, Fossacan, Trassegno, Fontana, Cassia, Casalino, Fatt.a Altissimo, Due Ponti, Carrara, Basse, Stazione di Lonigo, Ponte del Rio Camparolo, Marona;

Montebello Vicentino, località: Pra di Sopra, Pra di Sotto, P.te Nuovo, Fara, Frigon, C. Allegri, Fracanzana, P.te Molinetto;

Sarego, località: Le Casette, Cà d’Oro di Sopra, Cà d’Oro di Sotto, S. Antonio, Marona di Sopra, Crosara, Monticello di Fara (parte sud), C. del Masi, C. Mastrotti.

La pubblicazione del decreto di declaratoria di esistenza di  eccezionale avversità atmosferica nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, consentirà alle imprese del comparto agricolo danneggiate di inoltrare, in presenza di danno superiore al 30% della propria  produzione lorda vendibile, le richieste di intervento che potranno usufruire delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale che saranno disponibili mediante riparto proporzionale fra le Regioni.

A partire dal 1° gennaio 2015 le disposizioni per  gli interventi  previsti dal decreto legislativo n. 102/04, sono da ricondurre ai decreti  del  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 dicembre 2014 n. 30151 e del 24 luglio 2015  n. 15757,  in adeguamento  alle  normative comunitarie sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014.

Si evidenzia inoltre  che la citata normativa comunitaria nel consentire che gli aiuti  possano essere concessi fino al limite dell’importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell’avversità atmosferica, indica il limite temporale di quattro anni dal verificarsi dell'evento per il versamento degli aiuti agli aventi diritto.

In relazione all'entità delle risorse rese disponibili dal Fondo di Solidarietà Nazionale la Giunta regionale, con successivo provvedimento, potrà indicare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04,  specifiche modalità per l’utilizzo delle risorse e  disposizioni operative in particolare per i prestiti ad ammortamento quinquennale e per la proroga delle operazioni di credito agrario.

Nei territori delimitati potranno trovare inoltre applicazione, a favore delle imprese che superano la soglia del danno del 30 per cento,  le misure riguardanti i trattamenti di integrazione salariale ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1079 e l’esenzione dell’imposta sui redditi dominicali e agrari di cui al DPR 22 dicembre 1986 n. 917, nonché per altre misure di intervento che considerino deroghe conseguenti ad eventi avversi eccezionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernenti interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

VISTO il capo II, del D.Lgs 102/2004, ed in particolare  l’articolo 5 che disciplina gli interventi compensativi ex-post dei danni nelle aree agricole colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche eccezionali e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate assistite da contributo pubblico;

VISTO il decreto legge 9 febbraio  2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.»; 

VISTA la legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50;

VISTO l’art. 43 della legge 21 giugno 2017, n. 96 “Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi” al comma 5 ter  apporta delle modificazioni all’articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 15757 del 24 luglio 2015, che allinea le disposizioni  di cui al D.Lgs 102/04 ,  attuabili in ragione delle normative sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1118 del 12 giugno 2012 che prevede direttive per la gestione degli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche ed in particolare le disposizioni inerenti le modalità da seguire per la delimitazione dei territori interessati dagli eventi avversi da parte di Avepa;

VISTE le relazioni tecniche di Avepa – Sportelli Unici Agricoli di Verona e Vicenza - trasmesse in data 7 agosto 2017 di individuazione delle zone e di quantificazione dei danni determinati rispettivamente dalla gelata del periodo 19-21 aprile 2017 e dalla gelata del 19 aprile 2017, ai fini dell’avvio della procedura per l’attivazione degli interventi consentiti dal D.Lgs 102/2004;

VISTO l’articolo 1, comma 1079  della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede,  nelle zone delimitate in applicazione del Fondo di Solidarietà Nazionale, l’accesso a misure per il trattamento d’integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il D.M. 30/12/2016, n. 31979,  di approvazione del Piano Assicurativo Agricolo annuale per l’anno 2017;

delibera

  1. di proporre al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art. 6, e articolo 43 della legge della legge 21 giugno 2017, n. 96, la dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità, per l’evento indicato a fianco delle province di:

Verona

gelata  del periodo 19 – 21 aprile 2017, per gli interventi previsti dall’art. 5, comma 2, lett. a), b), c) e d), del D.Lgs 102/2004, limitatamente alle produzioni di uva, melo, pero, kiwi nel territorio dei comuni di:

Affi, Albaredo d’Adige, Arcole, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.Anna, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Castagnaro, Castelnuovo del Garda, Cavaion, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Costermano, Garda, Isola Rizza, Lavagno, Lazise, Mezzane di Sotto, Minerbe, Monteforte d’Alpone, Oppeano, Palù, Pastrengo, Peschiera del Garda, Pressana, Rivoli Veronese, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, S. Martino Buon Albergo, Soave, Sommacampagna, Sona, Terrazzo, Torre del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Verona, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella;

Vicenza

gelata del 19 aprile 2017, per gli interventi previsti dall’art. 5, comma 2, lett. a), b), c) e d),  del D.Lgs 102/2004, limitatamente alla produzione di uva, nel territorio dei comuni di:

Gambellara,  Lonigo, Montebello Vicentino, Sarego;                            

  1. di delimitare le zone territoriali dei Comuni di cui al punto 1) dove  possono trovare applicazione, gli interventi compensativi ai sensi dall’art. 5,  comma 2 lett. a), b), c), d) del D. Lgs 29 marzo 2004, n. 102:

Verona

gelata  del periodo 19 – 21 aprile 2017, per gli interventi previsti dall’art. 5, comma 2, lett. a), b), c) e d), del D.Lgs 102/2004, limitatamente alle produzioni di uva, melo, pero e kiwi, nell’intero territorio dei comuni di:

Affi, Albaredo d’Adige, Arcole, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S.Anna, Bussolengo, Caldiero, Caprino Veronese, Castagnaro, Castelnuovo del Garda, Cavion, Cologna Veneta, Costermano, Garda, Isola Rizza,, Lazise, Mezzane di Sotto, Minerbe,  Oppeano, Palù, Pastrengo, Peschiera del Garda, Pressana, Rivoli Veronese, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, Sommacampagna, Sona, Terrazzo, Torre del Benaco, Tregnago, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella;

Colognola ai Colli: limitatamente al territorio comunale ricompreso a sud della Strada Provinciale 37;

Lavagno: limitatamente al territorio comunale ricompreso a sud dell'Autostrada A4;

Monteforte d’Alpone: limitatamente al territorio comunale ricompreso a sud dell'Autostrada A4

S. Martino Buon Albergo:limitatamente al territorio comunale ricompreso a sud della Statale Regionale 11;

Soave: limitatamente al territorio comunale ricompreso a sud di Via San Matteo ed al congiugersi con la circonvallazione Aldo Moro verso l'Autostrada A4;

Verona: limitatamente al territorio comunale ricompreso a sud del fiume Adige fino alla frazione di Porto San Pancrazio per poi ricongiungersi con la Statale Regionale 11 (limite nord) e proseguire su di essa fino al Comune di San Martino Buon Albergo;

Vicenza

gelata del 19 aprile 2017, per gli interventi previsti dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs 102/2004, limitatamente alla produzione di uva, nel territorio dei comuni di:

Gambellara, località: Calderina, C. Teatin, C. Poli, Sarmazza, Case Gallo, Sorio, Fontanella, La Casetta, Menarotto, Torri di Confine, Palazzetto;

Lonigo, località: Ca Bandia, Dovaro, C. Muraro, C. Via Molino, C. Dovaro, C. Boschetta, Egano, Ciron, C. Via Ciron, C. Boschetta, Almisano, C.se Pozzuolo, Colombara, Contrà Pelosi, Fossacan, Trassegno, Fontana, Cassia, Casalino, Fatt.a Altissimo, Due Ponti, Carrara, Basse, Stazione di Lonigo, Ponte del Rio Camparolo, Marona;

Montebello Vicentino, località: Pra di Sopra, Pra di Sotto, P.te Nuovo, Fara, Frigon, C. Allegri, Fracanzana, P.te Molinetto;

Sarego, località: Le Casette, Cà d’Oro di Sopra, Cà d’Oro di Sotto, S. Antonio, Marona di Sopra, Crosara, Monticello di Fara (parte sud), C. del Masi, C. Mastrotti;

  1. di prendere atto che le domande di intervento possono essere presentate, da parte delle imprese agricole e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, ad Avepa, Sportelli Unici Agricoli di Verona e Vicenza, nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria dell’esistenza di eccezionale avversità atmosferica;
  2. di subordinare la concessione degli aiuti all’assegnazione  delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale  per gli aiuti compensativi di indennizzo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 102/2004 nei termini di cui all’articolo 2, del decreto  del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 luglio 2015 n. 15757 e dell’articolo 43 della legge della legge 21 giugno 2017, n. 96;
  3. di prendere  atto  che, al fine dell’ammissibilità agli interventi, il danno alle produzioni deve risultare in misura superiore al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria;
  4. di stabilire che in relazione all'entità delle risorse finanziarie disponibili dal Fondo di Solidarietà Nazionale la Giunta regionale, con successivo provvedimento,  possa adottare ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04, specifiche modalità per l’utilizzo delle risorse e disposizioni operative in particolare per i prestiti ad ammortamento quinquennale e per la proroga delle operazioni di credito agrario;
  5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale Veneto dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree colpite da avversità eccezionali ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1079;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione Agroalimentare dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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