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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 86 del 05 settembre 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1297 del 16 agosto 2017

Individuazione degli enti del Servizio Sanitario Regionale per i Piani di Rientro di cui ai commi 524-530 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. - anno 2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento sono applicati i criteri individuati dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016) e puntualmente definiti con il decreto 21 giugno 2016 del Ministero della Salute, al fine di individuare gli enti del Servizio Sanitario Regionale che presentano le condizioni di cui ai punti a) e b) del comma 524 art.1 per l'anno 2017.
 


L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) - introduce lo strumento dei piani di rientro aziendali al fine di migliorare l'efficienza e riqualificare la qualità assistenziale delle strutture ospedaliere pubbliche.

Al Comma n.524 è previsto che ciascuna Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, individui le Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli IRCCS e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano:

  1. uno scostamento tra costi e ricavi pari o superiore al 10% dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro;
  2. il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

In caso di scostamento pari o superiore a quanto previstole Aziende individuate da parte delle Regioni sono chiamate a presentare un piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale ed al miglioramento della qualità delle cure ovvero all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.

Il decreto del 21 giugno 2016 del Ministero della Salute di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, previsto dal comma n.526 della sopraccitata legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2016, ha fornito la metodologia per individuare le Aziende Ospedaliere (AO), Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) che presentano inefficienze gestionali e definisce le modalità per l'individuazione dei costi e per la determinazione dei ricavi delle Aziende e chiarisce la determinazione dello scostamento assoluto (S) e dello scostamento percentuale (S%). Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Con deliberazione n. 1633 del 21 ottobre 2016 la Regione aveva dato atto che per l'anno 2016 l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto non presentavano le caratteristiche di cui ai punti a) e b) del comma 524 art. 1 L.208 28 dicembre 2015 e, di conseguenza, non erano soggette a piano di rientro ai sensi della citata normativa.

La Legge 11 dicembre 2016 , n. 232 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 - al comma n.390 ha aggiornato e fissato al 7% dei ricavi o, in valore assoluto, a 7 milioni di euro il valore del disavanzo tra i costi e i ricavi quale presupposto per l'adozione e l'attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli IRCSS pubblici e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura.

Con deliberazione n. 1114 del 13 luglio 2017 sono stati approvati i bilanci di esercizio 2016 delle Aziende Sanitarie del SSR Veneto, utilizzando tali valori e applicando la metodologia di calcolo stabilita dal decreto 21 giugno 2016 il risultato per gli indicatori previsti è il seguente:

 

 

BILANCIO D'ESERCIZIO 2016

AO PD

AOUI VR

IOV

 

Indicatori:

     

1

SCOSTAMENTO VALORE ASSOLUTO

-€ 37.155.835

-€ 59.688.778

-€ 25.928.554

2

SCOSTAMENTO %

-6,79%

-10,19%

-24,27%

 

Pertanto nessuna delle Aziende ospedaliere, le Aziende ospedaliere universitarie, gli IRCCS della Regione Veneto presentano le condizioni descritte dall'allegato a) del decreto 21 giugno 2016. Anzi presentano un valore complessivo dei ricavi così determinati maggiore ai costi considerati.

Il decreto prevede che le condizioni d cui all'art. 1, comma 524, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.208, si realizzino qualora una o più aree cliniche:

  • Presentino un punteggio corrispondente a qualità assistenziale molto bassa (5) ed attività ospedaliera complessivamente erogata in tali aree in misura superiore al 15% delle dimissioni totali;
  • Presentino un punteggio corrispondente a qualità assistenziale bassa (4) ed attività ospedaliera complessivamente erogata in tali aree in misura superiore al 33% delle dimissioni totali;

In nessuna delle strutture in esame e per nessuna delle area cliniche in ciascuna si realizzano situazioni di qualità assistenziale bassa o molto bassa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" articolo 2 comma 2;

VISTO l'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

VISTO l'art. 1 della legge n. 232 del 11 dicembre 2016;

VISTO il decreto 21 giugno del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la Delibera di Giunta n. 1633 del 21 ottobre 2016;

VISTA la Delibera di Giunta n. 1114 del 13 luglio 2017;

VISTO il verbale della riunione del tavolo tecnico per la valutazione delle condizioni di applicazione della normativa sull'individuazione delle aziende da sottoporsi a piano di rientro aziendale del 6 settembre 2016, pervenuto in data 3 ottobre 2016.

delibera

1.      di dare atto che per l'anno 2017 l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e l'Istituto Oncologico Veneto non presentano le caratteristiche di cui ai punti a) e b) del comma 524 art. 1 L.208 28 dicembre 2015 e, di conseguenza, non sono soggette a piano di rientro ai sensi della citata normativa;

2.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio;

3.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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