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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 82 del 22 agosto 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1251 del 08 agosto 2017

Presa atto di un protocollo di intesa tra la Regione Veneto e le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità riguardante la mobilità volontaria e d'ufficio nelle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale. Presa d'atto di due protocolli di intesa tra la Regione Veneto e le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto sanità e delle aree dirigenziali del SSN concernenti il trasferimento delle dotazioni organiche e di risorse dei fondi contrattuali dalle aziende del SSR all'Azienda Zero di cui all'articolo 7, comma 3, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento prende atto di un protocollo di intesa con la maggioranza delle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità che fornisce criteri indicativi in materia di mobilità interna, volontaria e d'ufficio, del personale dei servizi tecnico-amministrativi e del territorio delle Aziende ULSS interessato dal riassetto organizzativo di cui all'articolo 14 della L.R. 19/2016. Con lo stesso atto si prende atto di due protocolli di intesa con la maggioranza delle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto sanità e delle aree dirigenziali del SSN, con i quali vengono fornite indicazioni relative alle modalità ed ai criteri per il passaggio delle dotazioni organiche e delle risorse dalle aziende ed enti del SSR all'Azienda Zero previsto dall'articolo 7, comma 3, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19.
 

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La L.R 25 ottobre 2016, n. 19 ha costituito l'Azienda Zero ed ha individuato i nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS costituiti attraverso l'incorporazione in alcune delle stesse aziende, di cui è stata modificata la denominazione, di altre aziende, che sono state contestualmente soppresse.

Al fine di dare piena attuazione alle sue disposizioni, la legge in parola ha previsto l'adozione da parte della Giunta Regionale di specifici provvedimenti sentita, laddove prescritto, la competente commissione consiliare.

Il riassetto organizzativo definito dalla citata L.R. 19/2016 sta determinando conseguenze di carattere organizzativo e gestionale riguardanti il personale dipendente, con particolare riguardo alla definizione delle dotazioni organiche delle aziende del SSR, all'applicazione dei contratti integrativi (e più in generale degli accordi e dei regolamenti oggetto di relazioni sindacali riguardanti le aziende accorpanti ed accorpate), all'omogeneizzazione dei trattamenti economici dei dipendenti, all'applicazione degli istituti contrattuali e dei processi di mobilità sia volontaria che d'ufficio.

Allo scopo di predisporre un percorso volto a definire le predette tematiche, anche attraverso l'attivazione di uno specifico tavolo di consultazione e confronto per il monitoraggio del complesso delle fasi attuative della L.R. 19/2016, in data 24 novembre 2016 è stato sottoscritto un accordo tra l'Assessore alla Sanità e Programmazione Socio sanitaria, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e le rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità, approvato con D.G.R. n. 1969 del 6 dicembre 2016.

Nel predetto protocollo si è convenuto, tra l'altro, di definire, prima dell'avvio dei processi di riorganizzazione, dei criteri generali per applicazione dell'istituto della mobilità interna ed esterna, nei limiti delle disposizioni vigenti.

In data 11 luglio 2017 l'Assessore alla Sanità e Programmazione Socio sanitaria, il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e la maggioranza delle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità hanno sottoscritto l'allegato Protocollo di intesa (Allegato A) che dà attuazione alla predetta previsione in materia di mobilità.

In particolare con il protocollo in parola si è convenuto di dare, per l'anno 2017, nella fase che precede e segue l'adozione dei nuovi atti aziendali, alcuni criteri indicativi in materia di mobilità interna, volontaria e d'ufficio, del personale dei servizi tecnico-amministrativi e del territorio delle Aziende ULSS interessato dal riassetto organizzativo di cui all'articolo 14 della L.R. 19/2016, individuando nella mobilità volontaria lo strumento privilegiato per le assegnazioni conseguenti alla copertura del fabbisogno di tale personale.

Si propone, pertanto la presa d'atto del predetto protocollo di intesa.

La L.R. 19/2016, come sopra ricordato, ha costituito l'Azienda Zero e, in particolare, all'articolo 7, comma 1, stabilisce che il personale di tale Azienda sia acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle aziende ULSS e dagli altri enti del sevizio sanitario regionale e da altri enti pubblici, ovvero sia assunto direttamente mediante procedura concorsuale, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso i predetti enti, previa autorizzazione regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Il comma 3 dell'articolo 7 dispone che la dotazione organica definitiva dell'Azienda Zero è approvata dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, previa corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche e dei relativi fondi contrattuali da parte degli enti di provenienza del personale con effetto dalla data di trasferimento dello stesso.

La D.G.R. n. 733 del 29 maggio 2017 ad oggetto "Linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale e per l'approvazione della dotazione di strutture dell'Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero. Attribuzione all'Azienda Zero delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 e della qualifica di soggetto aggregatore. Dgr n. 31/Cr del 6 aprile 2017 (articolo 2, commi 2 e 6, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19)" all'Allegato A), nell'evidenziare che la piena operatività dell'Azienda Zero, nell'alveo delle funzioni assegnate, non sarà immediata e che potranno essere previsti ulteriori provvedimenti applicativi della L.R. 19/2016 ha stabilito, tra l'altro, che il Direttore Generale dell'Azienda Zero possa individuare una dotazione organica provvisoria, nelle more del completamento della fase di avvio, fermo restando il vincolo della neutralità finanziaria.

Lo stesso Allegato A) alla citata D.G.R. 733/2017 stabilisce che la proposta di dotazione organica dell'Azienda Zero debba essere presentata entro 30 giorni dall'approvazione dell'atto aziendale da parte del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale.

Il Commissario dell'Azienda Zero, a seguito dell'approvazione dell'atto aziendale disposta dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con decreto n. 84 del 7 luglio 2017, con nota prot. n. 953 del 17 luglio 2017 ha presentato la proposta di dotazione organica provvisoria necessaria per lo svolgimento delle attività nella fase di avvio del nuovo ente.

Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con decreto n. 94 del 25 luglio 2017 ha approvato la dotazione organica provvisoria dell'Azienda Zero, precisando che la dotazione organica definitiva, in conformità alle previsioni del surrichiamato articolo 7, comma 3, della L.R. 19/2016 sarà approvata dalla Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Successivamente all'approvazione della dotazione organica provvisoria dovranno essere comunque attivati i trasferimenti di personale e dei fondi contrattuali verso l'Azienda Zero dalla Regione Veneto, dalle Aziende ed enti del SSR e da eventuali altri enti interessati alla riorganizzazione ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 19/2016.

Anteriormente al passaggio del personale e dei fondi contrattuali all'Azienda Zero saranno esperite le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428 con i soggetti sindacali individuati nella stessa norma. Tale disposizione è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni per l'espresso rinvio ad esse effettuato dall'articolo 31 del D.Lgs. 165/2001 nell'ipotesi di passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività.

Con riferimento specifico al trasferimento di personale e dei fondi contrattuali all'Azienda Zero da parte delle aziende ed enti del SSR l'Assessore alla Sanità e Programmazione Socio sanitaria e il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale hanno sottoscritto, rispettivamente in data 11 luglio 2017 e 20 luglio 2017, due protocolli di intesa (Allegati B e C) con la maggioranza delle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità e delle aree dirigenziali del SSN.

Con i predetti protocolli le parti hanno condiviso delle indicazioni per l'Azienda Zero e le aziende del SSR, relative alle modalità ed ai criteri per il passaggio del personale e delle risorse, cui tali amministrazioni potranno conformarsi negli accordi ex articolo 47 della L. 428/1990, ferma l'autonomia delle singole aziende.

In particolare è stato individuato un percorso, che pur nel rispetto delle disposizioni legislative che regolano il trasferimento di attività svolte da soggetti pubblici (art. 2112 cc, art. 31 del D.Lgs.165/2001; articolo 47 L. 428/1990), possa gravare il meno possibile sui dipendenti delle aziende sanitarie.

Nello specifico è stato previsto che il processo di trasferimento delle attività e del personale verso l'Azienda Zero sia graduale e nel contempo è stata assolutamente privilegiata la mobilità volontaria e, solo ove questa risultasse impossibile, è stata prefigurata l'attivazione della mobilità obbligatoria, peraltro limitata ai dipendenti con sedi lavorative poste a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede dell'Azienda Zero in applicazione dell'articolo 30, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Come ipotesi ulteriormente subordinata, nell'eventualità in cui le predette procedure non fossero sufficienti a coprire il fabbisogno, è stata prevista la possibilità per l'Azienda Zero di provvedere alle assunzioni, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 7, comma 1, della L.R. 19/2016.

I protocolli, poi, hanno previsto la riduzione della dotazione organica delle aziende ed enti del SSR in misura complessivamente corrispondente alla quota di personale afferente alle funzioni ed ai segmenti di attività da trasferire all'Azienda Zero, che sono stati identificati sulla scorta del loro contenuto e la cui incidenza relativamente al personale del Comparto ed alle varie aree dirigenziali è stata percentualmente determinata. Al fine di evitare possibili eccedenze di personale è stata contemplata la possibilità che in sede di accordi di cui al citato articolo 47 della L. 428/1990 possano essere assunti impegni di impiegare diversamente il personale occupato nelle attività interessate al trasferimento e che non verrà in concreto trasferito per effetto del percorso, concordato nei protocolli, tramite processi di reinternalizzazione di attività precedentemente esternalizzate e, per il personale del comparto, anche attraverso l'utilizzo dell'istituto del part time.

Si è altresì convenuto, peraltro coerentemente con le più volte richiamate disposizioni legislative che disciplinano i passaggi di dipendenti per effetto dei trasferimenti di attività, che anche le riduzioni dei fondi contrattuali delle aziende in relazione alla costituzione di quelli dell'Azienda Zero siano determinate sulla base della percentuale di incidenza delle funzioni trasferite sulle attività complessive del personale.

Sempre al fine di ridurre le eventuali penalizzazioni nei confronti dei dipendenti le parti hanno previsto che quota parte dei risparmi derivanti dai piani di razionalizzazioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 siano utilizzati per compensare la riduzione dei fondi contrattuali e, in relazione al personale del Comparto, anche per altre finalità.

Si precisa, infine, che in conseguenza del trasferimento dell'attività, dalla Regione Veneto all'Azienda Zero, i criteri e le modalità per il trasferimento del personale saranno oggetto di esame ed eventuale intesa tra gli stessi enti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 47 della L. 428/1990.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-         UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-         VISTA la L.R 25 ottobre 2016, n. 19;

-         VISTO l'articolo 2112 del Codice civile;

-         VISTO l'articolo 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428;

-         VISTO l'articolo 30, comma 2, e 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.e i.;

-         VISTA la D.G.R. n. 1969 del 6 dicembre 2016;

-         VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del Protocollo di intesa sottoscritto l'11 luglio 2017 dall'Assessore alla Sanità e Programmazione Socio Sanitaria, dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e dalla maggior parte dalle organizzazioni sindacali del Comparto, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante ed essenziale (Allegato A) con il quale si forniscono, per l'anno 2017, nella fase che precede e segue l'adozione dei nuovi atti aziendali, alcuni criteri indicativi in materia di mobilità interna, volontaria e d'ufficio, del personale dei servizi tecnico-amministrativi e del territorio delle Aziende ULSS interessato dal riassetto organizzativo di cui all'articolo 14 della L.R. 19/2016;
  3. di prendere atto dei Protocolli di intesa sottoscritti dall'Assessore alla Sanità e Programmazione Socio sanitaria, dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale e dalla maggioranza delle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali del Comparto Sanità e delle aree dirigenziali del SSN rispettivamente in data 11 luglio 2017 e 20 luglio 2017 (Allegati B e C), da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di precisare che con tali Protocolli le parti, in conseguenza del trasferimento di attività dalle Aziende Sanitarie e dagli enti del SSR all'Azienda Zero, hanno indicato i criteri generali di trasferimento del personale confermando la preferenza per il criterio della volontarietà, così come previsto dall'articolo 7 della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
  5. di dare atto che le Aziende e le parti sindacali negli accordi ex art. 47 legge 428/1990 potranno conformarsi a quanto definito nelle predette intese, ferma l'autonomia delle singole Aziende;
  6. di precisare che in conseguenza del trasferimento dell'attività, dalla Regione Veneto all'Azienda Zero, i criteri e le modalità per il trasferimento del personale saranno oggetto di esame ed eventuale intesa tra gli stessi enti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 47 della L. 428/1990;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1251_AllegatoA_351608.pdf
1251_AllegatoB_351608.pdf
1251_AllegatoC_351608.pdf

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