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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 80 del 18 agosto 2017


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1203 del 01 agosto 2017

Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Approvazione Piano regionale operativo 2017 per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (reg. CE n. 1760/2000, DLgs n. 58/2004, D.M. 16/01/2015)

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva il Piano regionale operativo 2017 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e lo schema di Accordo con le AULSS venete per lo svolgimento delle relative verifiche presso gli operatori della filiera.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
reg. CE n. 1760/2000, DLgs n. 58/2004, L. n. 241/90 art. 15.

L'Assessore Giuseppe Pan di concerto con l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Consiglio, istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, dell’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare al Titolo II definisce le regole generali.

Con il reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione sono state precisate le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000.

In attuazione di tale regolamentazione, con Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 16 gennaio 2015, sono state emanate le indicazioni e modalità applicative del citato regolamento per quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine, a seguito delle modifiche introdotte da ultimo dal Regolamento (UE) n. 653/2014.

E’ necessario altresì precisare che il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, anche nel settore delle carni bovine prevede l’applicazione di talune norme di commercializzazione, con le relative definizioni, designazioni e denominazioni di vendita dei prodotti.

Con Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 8 agosto 2008 (n. 2551) sono state tra l’altro individuate le informazioni obbligatorie che devono comparire sull’etichetta e individuata la competenza anche delle Regioni per lo svolgimento dell’attività di controllo ufficiale.

Inoltre, il Decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 prevede che le Regioni nell’ambito delle loro competenze provvedono all’accertamento delle violazioni amministrative ed all’irrogazione delle relative sanzioni, in applicazione delle disposizioni recate dalla Legge n. 689/81.

Si sottolinea che, la normativa in parola costituita dal sistema obbligatorio di etichettatura, permette di evidenziare il nesso fra l’identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, ed  il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, con la duplice finalità di assicurare la massima trasparenza nella commercializzazione dei prodotti fornendo al consumatore informazioni precise e di garantire la relativa tracciabilità.

Considerata l’importanza che riveste la relativa attività di controllo, effettuata dall’autorità pubblica al fine di assicurare e garantire il consumatore sulla tracciabilità della carne bovina, nonché di rafforzare il mercato e di favorire la massima trasparenza nella commercializzazione delle carni, si ritiene necessario proseguire quanto intrapreso da tempo a livello regionale, in attuazione della vigente normativa di settore.

In proposito si precisa che:

  • la tracciabilità della carne bovina si realizza attraverso il corretto operato dei diversi soggetti della filiera, operato che interessa sia l’ambito agricolo che quello sanitario;
  • in ordine a ciò la Regione del Veneto, attraverso la Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, tramite i Dipartimenti di Prevenzione - Servizi Igiene alimenti di origine animale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie (AULSS) venete, garantisce la possibile cooperazione sul territorio favorendo l’impiego di idonee risorse umane e strumentali utili anche allo svolgimento delle richieste attività di controllo sull’etichettatura del prodotto. 

Già dal 2007 la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 3664, del 20 novembre 2007, ha dato avvio ad una prima fase di sperimentazione dell’attività di questi controlli attivando la collaborazione tra le competenti Strutture regionali - ex Direzione Produzioni Agroalimentari ed ex Unità di Progetto Sanità animale e igiene degli alimenti -, incaricando le medesime, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere i conseguenti provvedimenti per l’operatività.

Tenuto conto della positiva ricaduta per i risultati conseguiti fino ad oggi, si propone di poter proseguire l’attività e pertanto di procedere ad approvare il Piano regionale operativo 2017 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria carni bovine, Allegato A della presente deliberazione, per l'effettuazione dei relativi controlli campionari definiti per le diverse tipologie di operatore presenti e per ciascuna AULSS, elaborati sulla scorta dei dati di monitoraggio 2016 riguardanti la filiera veneta, comunicati dalla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare, Veterinaria - U.O. Veterinaria e sicurezza alimentare, con nota 24/05/2017 - prot. n. 204138, incaricata del monitoraggio delle attività svolte dagli Agenti accertatori.

Considerato che la collaborazione intrapresa con le AULSS, nella realizzazione dei precedenti programmi operativi, ha consentito di ottemperare efficacemente alle prescrizioni normative per la materia e di creare la giusta sinergia sia per il contenimento della necessaria spesa che nella valorizzazione delle competenti risorse umane, si ritiene opportuno procedere alla definizione e sottoscrizione dello specifico Accordo sul Piano regionale operativo 2017, ai termini dell’art. 15 “Accordo fra pubbliche amministrazioni.” della legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, attraverso l’approvazione dello schema di Accordo di cui all’Allegato B del presente provvedimento.

Tali attività, che potranno essere espletate entro il 15 dicembre 2017, comprendono anche l’invio da parte di ciascuna AULSS delle risultanze dei controlli campionari indicati dalla specifica procedura e delle relative relazioni finali considerate nell'Accordo.

In attuazione di quanto stabilito con la Dgr n. 3664/2007, pp. 2 e 3, con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 sono state approvate le “Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine”, mentre con Decreti del Dirigente regionale dell’Unità di Progetto sanità animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 e del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare n. 100 del 24 settembre 2015, si è provveduto alla nomina degli “Agenti accertatori” per l’incarico allo svolgimento dell’attività di controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina.

Si precisa che, le funzioni svolte dagli Agenti summenzionati si esplicano anche nell’accertamento e contestazione delle relative eventuali violazioni alla normativa di settore e nella trasmissione degli atti, previsti dalla L. n. 689/81 e dalla Lr n. 10/77, all’Autorità competente per il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Allo scopo di determinare il relativo impegno di spesa alle AULSS, firmatarie del citato Accordo, si propone venga loro riconosciuto un contributo forfetario onnicomprensivo delle spese generali ed amministrative quantificato in 300,00 euro per ciascun controllo effettuato. L’erogazione dei relativi importi di contrbuto per ciascuna AULSS avverrà in un’unica soluzione, a completamento del lavoro richiesto, previa presentazione da parte dei rispettivi competenti Direttori generali di una relazione finale indicante le effettive verifiche svolte.

Alla spesa necessaria per lo svolgimento dei succitati controlli si farà fronte con le risorse messe a disposizione dalla Legge di bilancio n. 32, del 30 dicembre 2016 “Bilancio di previsione 2017-2019” a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100292 “Spese per l’attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie nel settore primario (art. 5, lr 03/12/1998, n. 29)”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il reg. (CE) n. 1760/2000 del Consiglio del 17 luglio 2000, e successive modifiche e integrazioni, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, ed in particolare il Titolo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

VISTO il reg. (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000;

VISTO il reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58 “Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all’identificazione e registrazione dei bovini, nonché all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell’articolo 3 della legge 1°marzo 2002, n. 39.”;

VISTO il DM 8 agosto 2008 (n. 2551) “Modalità applicative dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e n. 566/2008 della Commissione, recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, in particolare, sulla commercializzazione delle carni di bovini di età non superiore a dodici mesi.”;

VISTO il DM 16 gennaio 2015 “Nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovine a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) n. 653/2014.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3664 del 20 novembre 2007;

VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni Agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008 di approvazione delle “Procedure operative controlli etichettatura obbligatoria carni bovine”;

VISTI i Decreti del Dirigente regionale della Unità di Progetto Sanità Animale e igiene alimentare n. 450 del 18 luglio 2008 e del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare n. 100 del 24 settembre 2015, di nomina degli “agenti accertatori per il controllo sulla tracciabilità obbligatoria della carne bovina”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni";

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare il "Piano regionale operativo 2017 per il controllo sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine" Allegato A al presente provvedimento, agli effetti del regolamento (CE) n. 1760/2000 e del DLgs n. 58/2004;
  3. di individuare quali soggetti attuatori per lo svolgimento dei controlli in loco previsti dal Piano di cui al precedente n. 2, le 9 AULSS venete, le cui attività sono realizzate sulla base di quanto stabilito dalle procedure operative approvate con Decreto del Dirigente regionale della Direzione Produzioni agroalimentari n. 51 del 30 giugno 2008;
  4. di approvare ai fini della realizzazione dei controlli previsti dal Piano regionale di cui al suindicato n. 2, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, lo schema di Accordo di collaborazione con le AULSS, Allegato B alla presente deliberazione;
  5. di stabilire che, alle AULSS è riconosciuto per ciascun controllo svolto, nell’ambito del Piano di cui al suindicato n. 2, il contributo unitario forfetario, onnicomprensivo delle spese generali e amministrative riguardanti la gestione e realizzazione di ciascun controllo, di  300,00 euro, fino ad un massimo pari all'importo indicato nell'allegato A alla presente deliberazione, e che l’erogazione dei relativi importi di spesa spettanti avvenga in un’unica soluzione, a completamento dell’attività richiesta, previa presentazione da parte dei competenti Direttori generali di ciascuna AULSS di una relazione finale riguardante le verifiche effettivamente svolte;
  6. di prevedere che tutte le attività previste per ciascuna AULSS, compreso l’invio della relazione finale di cui al sopraindicato n. 5 ed in particolare le risultanze dei controlli campionari indicati dall'Accordo, possano essere espletate entro il 15 dicembre 2017;
  7. di demandare al Direttore della Direzione Agroalimentare la definizione e la stipula dell’Accordo di cui al suindicato n. 4, nonché l’adozione degli atti successivi e conseguenti all’attuazione del presente provvedimento e delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per la migliore attuazione del Piano in parola;
  8. di dare atto che spetta alla Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria del controllo e monitoraggio sulle attività di verifica svolte dagli Agenti accertatori in servizio presso le AULSS;
  9. di determinare in euro 99.900,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.100292 del bilancio 2017 “Spese per l’attività di verifica e controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie nel settore primario (art. 5, lr 03/12/1998, n. 29)”;
  10. di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 9, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  11. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
  12. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011;
  13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
  14. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1203_AllegatoA_351374.pdf
1203_AllegatoB_351374.pdf

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