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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 80 del 18 agosto 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1186 del 01 agosto 2017

Concorso pubblico, per soli titoli, per il "decentramento" di un esercizio farmaceutico del Comune di Chioggia (VE)- artt. 3 e 4, LR n. 28/1993.

Note per la trasparenza

con il presente atto si bandisce il concorso pubblico in oggetto a cui possono partecipare i titolari di farmacia esistente nel Comune di Chioggia, finalizzato all'individuazione del Soggetto titolato al trasferimento nella zona specificamente individuata da detto Comune con propria delibera di Giunta n. 115 del 12.6.2017.
 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La legge 8 novembre 1991, n. 362 all'art. 5 "Decentramento delle farmacie", comma 2, prevede che le Regioni possano, su domanda del titolare e sentiti il comune, l'azienda sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, autorizzare il trasferimento della farmacia nell'ambito del comune, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate dallo spostamento della popolazione.

La legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 all'art. 2, comma 2, prevede che il trasferimento di una farmacia ai sensi del citato art. 5, L. 362/1991, in una zona di nuovo insediamento abitativo, venga autorizzato previa pubblicazione di apposito bando di concorso da inviarsi alle farmacie del comune, al comune, all'ULSS e al competente Ordine dei farmacisti con invito a presentare, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nel BUR, specifica domanda.

L'art. 3 della medesima L.R n. 28/1993 individua le relative procedure concorsuali.

Il Comune di Chioggia con delibera di Giunta comunale n. 115 del 12.6.2017 chiede espressamente all'Amministrazione regionale di avviare le procedure concorsuali ai sensi degli artt. 3 e 4 della sopra citata legge regionale n. 28/1993 per il decentramento di una farmacia nella zona così descritta: "Zona 9: comprende la parte del territorio del centro storico di Sottomarina delimitato: a nord dal confine della farmacia n. 9; a est dal Mare Adriatico; a ovest dal Viale Marco Polo (compreso) sino all'angolo con Viale F. Pigafetta, salendo a sud verso il mare lungo Via Pegaso (compreso)", avente un bacino di utenza di 3435 abitanti. Il Comune evidenzia che nell'individuare tale nuova zona in Sottomarina ha tenuto conto che la stessa è interessata da importanti flussi turistici derivanti dalla presenza di strutture ricettizie nonché di stabilimenti balneari, attività commerciali ed esercizi pubblici. Dà inoltre conto dell'incremento dell'edilizia residenziale nell'area posta a sud-est, tuttora in fase di espansione stante le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

Al riguardo, si rappresenta che, come ormai noto, oltre che riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa sul punto pacifica e consolidata, l'art. 2 della L. n. 475 del 23.04.1968, come integralmente sostituito dall'art. 11, comma 1 del decreto legge n. 1 del 24.1.2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24.3.2012 e s.m.i., ha attribuito in via esclusiva ai comuni la competenza in materia di pianificazione territoriale delle farmacie.

Per effetto di tale radicale riforma è pertanto evidente che l'esclusiva competenza comunale si esplica non solo ai fini dell'istituzione di nuove sedi farmaceutiche, ma anche ai fini del decentramento delle farmacie. Sotto questo profilo, l'art. 5, della L. n. 362 del 08.11.1991 e l'art. 2 della legge regionale applicativa della norma statale (L.R. n. 28 del 06.07.1993), nella parte in cui attribuiscono alle Regioni competenze di carattere pianificatorio e ai Comuni il ruolo di meri proponenti, devono intendersi implicitamente abrogate in quanto incompatibili con la sopravvenuta normativa. In capo alla Regione, dunque, è rimasta, per quanto rileva in questo contesto, la sola competenza in ordine all'esperimento delle procedure concorsuali finalizzate ad individuare il titolare di farmacia legittimato al trasferimento, come disciplinate dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3 della citata legge regionale. Tale attività regionale risulta essere pertanto meramente consequenziale rispetto all'esercizio della potestà pianificatoria da parte dei comuni.

Alla luce di quanto sopra, si propone pertanto di approvare, nell'ambito della propria funzione ricognitiva finalizzata, nel caso di specie, all'attivazione delle procedure concorsuali per l'individuazione del titolare di farmacia legittimato al trasferimento in considerazione della sopra citata determinazione assunta dal Comune di Chioggia, il bando di concorso di cui all'Allegato A nonché il modello di domanda di partecipazione di cui all'Allegato A1.

Per quanto concerne gli ulteriori aspetti procedurali, si evidenzia che la graduatoria dei candidati al trasferimento viene formata da una Commissione composta, ai sensi del comma 1 del richiamato art. 3, L.R n. 28/1993, da un dirigente regionale che la presiede, da un farmacista designato dall'Ordine dei farmacisti della Provincia interessata, da un farmacista designato dall'Associazione provinciale titolari di farmacia. Tale norma prevede altresì che le funzioni di segretario vengano svolte da un dipendente regionale o dell'ULSS territorialmente competente, di livello non inferiore al settimo.

Al riguardo si precisa che l'art. 3, comma 6, LR n. 28/1993 recita: "Spetta ai componenti della Commissione di cui al presente articolo un compenso pari a quello fissato per le Commissioni esaminatrici di cui al numero 2) del primo comma dell'art.1 della legge regionale 24 dicembre 1984, n. 64.", ovvero pari a euro 258,23 (£500.000). La relativa spesa, tuttavia, rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della LR n. 1/2011. L'importo pertanto del compenso viene ridotto del 10% e rideterminato in euro 232,41.

Per quanto riguarda invece le spese sostenute per la partecipazione alle sedute, le stesse verranno riconosciute e rimborsate ai componenti esterni alla Pubblica Amministrazione sulla base delle vigenti disposizioni regionali in materia di trasferta e missioni.

Ai fini della corresponsione del compenso ai componenti interni all'Amministrazione regionale, si richiamano le vigenti disposizioni regionali in materia di attività extraimpiego e di omnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti.

Si fa presente, inoltre, che, qualora dovesse pervenire nei termini indicati nel bando di concorso un'unica domanda di partecipazione rispondente ai requisiti richiesti, si procederà d'ufficio con la nomina, quale vincitore del concorso, dell'unico candidato interessato.

In tale ipotesi, pertanto, non verrà convocata la Commissione esaminatrice.

Si ritiene, da ultimo, necessario incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici-Area Sanità e Sociale dell'esecuzione della presente delibera, ivi inclusa l'adozione degli atti di nomina della Commissione esaminatrice in seguito alle designazioni di ciascun Ente interessato, di approvazione della graduatoria, di nomina del vincitore nonché di impegno e liquidazione delle spettanze, qualora dovute, ai componenti della Commissione stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica";

VISTAla legge 8.11.1991 n.362 "Il riordino del settore farmaceutico", con particolare riferimento all'art. 5 "Decentramento delle farmacie";

VISTA la legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 "Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico", con particolare riferimento agli art. 2 "Decentramento delle farmacie" e 3 "Procedure concorsuali per il trasferimento di farmacie";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 ""Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria";

VISTO l'art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la documentazione prodotta dal Comune di Chioggia in ordine alla richiesta di decentramento di esercizio farmaceutico;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare, per i motivi di cui in premessa, il bando di concorso pubblico, per soli titoli, per il decentramento di un esercizio farmaceutico nella zona all'uopo individuata dal Comune di Chioggia con DGC n. 115/2017 - Allegato A - nonché il relativo modello di domanda -Allegato A1- che formano parte integrante del presente provvedimento;

3. di determinare in euro 1.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Unità Organizzativa-Farmaceutico-Dispositivi medici -Area Sanità e Sociale-, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 3002 del bilancio 2017 "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese";

4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto, concerne, limitatamente ai compensi spettanti ai componenti della Commissione esaminatrice, per quanto indicato in premessa, la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011: gettoni di presenza;

5. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici-Area Sanità e Sociale dell'esecuzione della presente delibera, ivi inclusa l'adozione degli atti di nomina della Commissione esaminatrice, di approvazione della graduatoria, di nomina del vincitore nonché di impegno e liquidazione delle spettanze, qualora dovute, ai componenti della Commissione stessa;

6. di dare atto che, qualora dovesse pervenire un'unica domanda di trasferimento, una volta accertata la sussistenza dei requisiti previsti dal bando di cui al punto 1, si procederà d'ufficio con l'individuazione del titolare di farmacia legittimato al trasferimento nella zona descritta in premessa;

7. di trasmettere tramite PEC il bando di concorso di cui al punto 2 alle farmacie del Comune di Chioggia; al Comune di Chioggia; all'Azienda ULSS n.3 "Serenissima" e all'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Venezia;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché nella pagina web dedicata del sito internet regionale: https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

1186_AllegatoA0_351172.pdf
1186_AllegatoA1_351172.pdf

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