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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 77 del 11 agosto 2017


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1215 del 01 agosto 2017

Autorizzazione a prorogare il contratto di lavoro del Direttore dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova. DGR n. 1944 del 06/12/2016.

Note per la trasparenza

Viene autorizzato l’ESU di Padova a prorogare il contratto di lavoro del Direttore dal 16/08/2017 per un anno, e comunque per non oltre i due mesi successivi alla data di nomina del Consiglio di Amministrazione, ove quest’ultima intervenisse in data anteriore a quella di scadenza della suddetta proroga. Il provvedimento non comporta impegno di spesa.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La DGR n. 1841 del 08/11/2011 ad oggetto Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011, art. 10 ‘Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto’. Avvio dell’attività ricognitiva”, ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

  1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

La DGR n. 769 del 02/05/2012 ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011.

La DGR n. 2563 dell’11/12/2012 ha stabilito di:

  1. prorogare, fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall’11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012;
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza (ad esempio per gli incarichi di direttore) in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  1. programmare, per l’annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto.

Le DD.G.R. n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del 16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015 e n. 1862 del 23/12/2015 hanno confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2016.

Infine, la DGR n. 1944 del 06/12/2016 ha confermato e prorogato fino al 31/12/2017 le disposizioni contenute nelle DD.G.R. n. 1862/2015 e n. 233/2015 introducendo, in particolare, la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a), punto 1, della citata DGR n. 2563/2012: “sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165”.

L’ESU di Padova, con la nota prot. n. 0002898 del 15/06/2017, ha formulato la richiesta di autorizzazione a prorogare l’incarico di Direttore dell’ESU dal 16/08/2017 fino al 15/08/2018, per un anno, in deroga a quanto disposto dalla DGR n. 1944/2016.

La richiesta è motivata con la necessità di continuare a garantire il regolare funzionamento dell’Azienda poiché il 16/08/2017 rappresenta la data di scadenza dell’attuale incarico di Direttore.

L’ESU ha dichiarato che: “Al Direttore, organo istituzionale dell’Azienda ai sensi dell’art. 6 della L.R. 07/04/1998, n. 8 competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi.

La presenza del Direttore dunque è necessaria e indispensabile per continuare a garantire il funzionamento dell’azione e della gestione amministrativa dell’ESU di Padova, nonché il corretto e regolare funzionamento degli Uffici e in particolar modo il buon andamento dei servizi erogati ai suoi stakeholder principali, gli studenti universitari.

Si evidenzia poi che gli attuali obiettivi strategici e operativi aziendali richiedono una stabilità dell’organo di vertice amministrativo almeno di medio periodo.

Il CCNL applicato è quello del Comparto Regioni Autonomie Locali – Area separata della dirigenza. […] si precisa che il trattamento economico annuo complessivo spettante al Direttore è di euro 109.346,39 di cui euro 9.911,97 costituiscono la retribuzione di risultato che viene proporzionata e liquidata a seguito degli esiti della valutazione annuale delle prestazioni del Direttore. Tale spesa è quantificata e prevista nel bilancio di previsione 2017 e nel triennale 2017-2019.”

L’ESU di Padova, infine, ha precisato che: “la spesa complessiva del personale per l’anno 2017, comprensiva del costo del Direttore per il quale si richiede la presente autorizzazione alla proroga di un anno, non supera la spesa complessiva del personale sostenuta dall’Azienda nell’anno 2016.” L’Azienda assicura il contenimento e la riduzione di spesa del personale, nell’ambito del rispetto dei vincoli generali posti dalla disciplina statale e regionale e, in particolare, nell’osservanza e nel rispetto dei seguenti limiti di spesa: a) art. 1, comma 557 quater L. n. 296/2006 ; b) art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010. Viene inoltre rispettato il vincolo del patto di stabilità interno ex DGR n. 141/2014.

La Direzione Organizzazione e Personale, con parere reso con nota prot. n. 250272 del 27/06/2017, in merito alla domanda di autorizzazione avanzata dall’ESU ha richiamato: “quanto previsto dalla DGR n. 1944 del 06/12/2016 in relazione ai provvedimenti in materia di personale adottati dagli Enti Strumentali regionali, la quale dispone che per gli incarichi apicali in scadenza (ad esempio incarichi di Direttore) verranno in via transitoria conferiti incarichi apicali temporanei della durata di sei mesi e non rinnovabili tacitamente. Per quanto concerne il profilo finanziario, sulla base degli elementi indicati, nulla da rilevare.”

Premesso quanto sopra, anche in considerazione del parere formulato dalla Direzione Organizzazione e Personale, si rileva quanto segue.

Con riferimento al trattamento economico del Direttore, si osserva che, secondo quanto stabilito dall’art. 37 della L.R. 27/06/2016, n. 18 che ha modificato il comma 4, dell’art. 14 – “Direttore dell’Azienda” della L.R. n. 8/1998 e dalla DGR n. 781/2015, esso è determinato in relazione al numero degli studenti di riferimento che, per l’ESU di Padova, è pari a 61.638 studenti alla data del 31/01/2017, numero superiore ai 40.000 studenti e, per questo motivo, al Direttore spetta il 100% dello stipendio annuo riservato ai Direttori delle Direzioni regionali (Parte fissa € 99.119,69 + Retribuzione di risultato € 9.911,97 + Indennità di Vacanza Contrattuale € 314,73), per complessivi € 109.346,39 annui.

Con particolare riferimento agli incarichi apicali in scadenza (ad esempio gli incarichi di direttore), si osserva che la DGR n. 1944/2016 ha previsto che in via transitoria verranno conferiti incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente.

Pertanto la richiesta dell’ESU di Padova, di prorogare per un anno l’incarico del Direttore, si discosta dalle prescrizioni di cui alla deliberazione regionale sopra citata, come evidenziato dal parere della Direzione Organizzazione e Personale.

Tuttavia, la richiesta di autorizzazione dell’ESU di prorogare l’incarico del Direttore per un anno si ritiene che vada correlata all’esigenza di salvaguardarne la continuità dell’azione amministrativa, tenuto conto del processo di riordino e razionalizzazione degli Enti strumentali avviato ai sensi dell’articolo 10 della L.R. 18/03/2011, n. 7, ove ai commi 2 bis e 2 ter è previsto che la Giunta regionale nomini dei Commissari straordinari per la gestione amministrativa ordinaria di tali Enti, la cui durata in carica è prevista per un periodo di un anno, rinnovabile per la stessa durata.

Questo articolo prevede, inoltre, che gli organi collegiali e monocratici in carica decadano dalla data di nomina dei commissari straordinari.

Il comma 2 quater del medesimo art. 10 fa però salvi i rapporti di lavoro dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della L.R. n. 16/2015, ovvero in essere alla data del 07/10/2015, che continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla scadenza del relativo contratto.

Pertanto il rapporto di lavoro del Direttore dell’ESU di Padova, in essere alla data del 07/10/2015, non è cessato all’atto della nomina del Commissario straordinario avvenuta il 23/12/2015 ed ha continuato ad assicurare la gestione amministrativa dell’Ente.

Con la DGR n. 1216 del 26/07/2016 è stata autorizzata la proroga del contratto di lavoro del Direttore per un anno dal 16/08/2016, e comunque per non oltre i due mesi successivi alla data di nomina del Consiglio di Amministrazione, ove questa fosse intervenuta in data anteriore a quella di scadenza della proroga.

Considerato che con la DGR n. 2046 del 23/12/2015 la Giunta regionale ha nominato il Commissario straordinario dell’ESU di Padova, ex art. 10, della L.R. n. 7/2011, e che con la successiva DGR n. 1674 del 21/10/2016 è stato nominato il nuovo Commissario straordinario la cui cessazione dalla carica è prevista per il 23/12/2017, entro la medesima data del 23/12/2017 è necessario procedere alla nomina del Presidente dell’ESU per la successiva nomina del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall’art. 8, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8.

Si evidenzia che anche l’autorizzazione a conferire l’incarico di Direttore già accordata all’ESU di Venezia con la DGR n. 308 del 15/03/2016 ha previsto, quale termine finale dell’incarico, i due mesi successivi decorrenti dalla data della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente, per le motivazioni sopra esposte, si propone di rilasciare all’ESU di Padova l’autorizzazione a prorogare il contratto di lavoro del Direttore per un anno dal 16/08/2017, e comunque per non oltre i due mesi successivi decorrenti dalla data della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ove quest’ultima intervenisse in data anteriore a quella di scadenza della suddetta proroga, per garantire la continuità nello svolgimento delle funzioni direttoriali e allo scopo di consentire all’organo di governo di prossimo insediamento la possibilità di operare scelte diverse circa l’individuazione del Direttore.

Il contratto di diritto privato che sarà stipulato a seguito della proroga tra l’ESU di Padova ed il Direttore dovrà contenere espressamente i termini di scadenza dello stesso come sopra definiti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTA la L.R. 18/03/2011, n. 7;

VISTA la L.R. 27/06/2016, n. 18;

VISTO l’art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2006, n. 296;

VISTO l’art. 9, comma 28 del D.L. 31/05/2010, n. 78, modificato dalla Legge di conversione 30/07/2010, n. 122;

VISTE le DD.G.R. n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015, n. 2046/2015, n. 308/2016, n. 1216/2016, n. 1674/2016 e n. 1944/2016;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTA la nota dell’ESU di Padova prot. n. 0002898 del 15/06/2017;

VISTA la nota della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 250272 del 27/06/2017;

Visto l’art. 2, comma 2, lett. e), della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificata con L.R. n.14 del 17/05/2016;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
  2. di autorizzare l’ESU di Padova a prorogare il contratto di lavoro del Direttore per un anno dal 16/08/2017, e comunque per non oltre i due mesi successivi decorrenti dalla data della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ove quest’ultima intervenisse in data anteriore a quella di scadenza della suddetta proroga;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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