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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 75 del 04 agosto 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1133 del 19 luglio 2017

Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Disposizioni relative all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative. D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, art. 24.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento definisce le modalità di accertamento e contestazione delle violazioni al Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché per l’irrogazione delle relative sanzioni previste dall’art. 24 del D.Lgs. n. 150/2012,

L'Assessore Giiuseppe Pan di concerto con l'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, l'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2008che istituisce un quadro d’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”, assegna agli Stati membri ed alle Regioni il compito di garantire l’implementazione di politiche ed azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall’impiego di prodotti fitosanitari.

La direttiva, recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, prevede che gli obiettivi generali siano perseguiti attraverso la predisposizione di un apposito Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di seguito PAN, che è stato approvato con il Decreto 22 gennaio 2014 (G.U. n. 35 del 12/02/2014).

L’insieme delle attività previste dal PAN punta a:

  1. ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull’ambiente e sulla biodiversità;
  2. promuovere l’applicazione della difesa integrata, dell’agricoltura biologica e di altri approcci alternativi;
  3. proteggere gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e la popolazione interessata;
  4. tutelare i consumatori;
  5. salvaguardare l’ambiente acquatico e le acque potabili;
  6. conservare la biodiversità e tutelare gli ecosistemi.

Il PAN, attraverso tali obiettivi di lungo periodo, si prefigge di guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alle pratiche agronomiche per la prevenzione e/o soppressione degli organismi nocivi.

Esso prevede soluzioni migliorative per ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole frequentate dalla popolazione, quali le aree urbane, le strade, le ferrovie, i giardini, le scuole, gli spazi ludici di pubblica frequentazione e tutte le altre aree a servizio.

Assai numerosi risultano gli adempimenti che il PAN ed il D.Lgs. n. 150/2012 attribuiscono alle Amministrazioni regionali, in sinergia e collaborazione con le competenti Autorità nazionali e al riguardo va evidenziato che con precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1262 dell' 1.8.2016 sono stati approvati gli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché la proposta di regolamentazione comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del PAN, mentre con la deliberazione n. 380 del 28.3.2017 sono state definite le modalità per la programmazione e il monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della Amministrazione Regionale, necessarie all'implementazione complessiva del PAN.

Relativamente ai controlli, l’articolo 23 del D.Lgs. n. 150/2012 prevede che lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze, coordinino i controlli necessari all’accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto stesso. A tale fine, gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, i distributori e i consulenti sono tenuti a fornire alle autorità competenti le informazioni richieste.

Il par. E “Modalità di coordinamento per le attività di controllo" del PAN prevede, a tal fine, che le Regioni nell'ambito della propria organizzazione e legislazione, individuino le Autorità competenti preposte ai controlli concernenti l'attuazione delle disposizioni previste dal predetto decreto legislativo e ne diano contestualmente comunicazione alle Autorità competenti a livello nazionale, tenendo conto anche dei sistemi di controllo già esistenti, previsti dalle norme in vigore, e da quanto indicato nell'allegato I al PAN.

Il  PAN, a sua volta, precisa inoltre che, le Autorità individuate per i controlli devono tener conto delle analoghe attività di verifica previste da altre norme vigenti, tra cui quelle effettuate sulle aziende aderenti alla PAC, secondo quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per questo motivo, le Autorità competenti a livello nazionale e a livello regionale devono assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra le rispettive articolazioni organizzative territoriali. A tale scopo possono avvalersi del supporto del consiglio tecnico scientifico sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che, ai fini della programmazione e del coordinamento dei controlli, propone:

a) le linee guida sui controlli costituite dalla raccolta di disposizioni e indicazioni aventi funzioni di indirizzo nei confronti delle autorità competenti per le attività di controllo, al fine di assicurare omogeneità di intervento in tutto il territorio nazionale;

b) il piano nazionale annuale per il coordinamento delle attività di controllo.

Le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili alle violazioni delle disposizioni in materia di acquisto, vendita, detenzione, utilizzazione di prodotti fitosanitari, corretto impiego e controllo delle attrezzature, registrazione delle attività e svolgimento di attività di consulenza sull’impiego dei prodotti medesimi, sono previste dall’articolo 24, commi da 1 a 13, del D.Lgs. n. 150/2012.

Per quanto non previsto dal citato D.lgs. si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e sono fatte salve, per le medesime fattispecie, eventuali sanzioni già presenti nella normativa nazionale e regionale.

Ora, in relazione ad alcune scadenze operative previste dalla normativa ed in relazione alla intervenuta riorganizzazione regionale, si ritiene necessario approvare, in un quadro per quanto possibile organico, le indicazioni in materia di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle relative sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.Lsg. 150/2012.

In particolare si propone che all’accertamento delle violazioni del D.Lgs. n. 150/2012 possano procedere per quanto di competenza:

  • il Servizio regionale di vigilanza di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;
  • le ULSS competenti per territorio;
  • l' AVEPA nell’esercizio delle proprie funzioni;
  • gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 24 del D.Lgs. n. 150/2012, si applica la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” in base alla quale sono delegate ai comuni, nel cui territorio sono accertate le trasgressioni, le funzioni inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative.

La circolare del Presidente della Giunta regionale n. 31 del 14 settembre 1989 che indica le disposizioni applicative inerenti le sanzioni di competenza regionale, prevede l’obbligo in capo agli Enti delegati di trasmettere alla Regione, alla fine di ogni anno, e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo, una dettagliata relazione sull’attività svolta.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 380 del 28 marzo 2017 “Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e D.Lgs n. 150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della Amministrazione Regionale, necessarie all’implementazione complessiva del PAN.”, è stato stabilito tra l’altro:

  • di costituire un gruppo di lavoro interdisciplinare, incaricato di promuovere, programmare, coordinare e monitorare la realizzazione delle azioni e delle attività, di competenza regionale, necessarie alla completa implementazione del PAN;
  • di assegnare il coordinamento del gruppo di lavoro al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
  • di individuare per ciascun adempimento necessario per la realizzazione degli obbiettivi del PAN, le disposizione regionali adottate o ancora da realizzare, le strutture Regionali responsabili e quelle che fungono, invece, di supporto.

In particolare, l’allegato A della DGR n. 380/2017 individua la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca quale struttura responsabile al monitoraggio e alla predisposizione delle relazioni periodiche da trasmettere ogni 30 mesi ai Ministeri competenti al fine di rispondere alle prescrizioni di cui all’articolo 6 del D.Lgs.150/2012 e dell’allegato B del PAN.

Con DGR n. 1262 del 1 agosto 2016 di approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché la proposta di regolamento comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del PAN  sono state indicate le Amministrazioni Comunali a poter disporre, nell’ambito della loro autonomia, l’osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o uso della popolazione o da gruppi vulnerabili al fine di salvaguardare la tutela del territorio e della salute umana.

Si specifica che le norme che disciplinano la materia in oggetto (D.Lgs. n. 150/2012 e, precedentemente, DPR n.1255/1968” Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari”, e  DPR. n. 290/2001 ”Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”) hanno individuato quale organo preposto agli accertamenti e all’applicazione delle sanzioni il personale incaricato dalle ULSS, il quale trasmette, per conoscenza, le notifiche dei verbali di accertamento e contestazione per il seguito di competenza, il rapporto ex art. 17 L. 689/1981, ai Sindaci dei Comuni dove era stata rilevata l’infrazione.

Pertanto, sulla base di quanto sopra argomentato, si propone di approvare il fac-simile del verbale di accertamento e contestazione delle sanzioni di che trattasi, riportato nell’allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la direttiva 128/2009/CE del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il Decreto Ministeriale 22/01/2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante –Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica. n.1255 del 3 agosto 1968 ” Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari”;

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 ”Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 1977 “Funzioni e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” s.m.i.;

VISTA la circolare n. 31 del 14 settembre 1989, “ Applicazione di sanzioni amministrative di competenza regionale”;

VISTA la DGR n. 380 del 28 marzo 2017, “Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) e D.Lgs. n.150/2012. Programmazione unitaria e monitoraggio coordinati della realizzazione delle azioni, di competenza della Amministrazione Regionale, necessarie all’implementazione complessiva del PAN”;

VISTA la DGR n. 1262 del 1 agosto 2016 “Approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2016”;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa

delibera

  1. di approvare le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di stabilire che all’accertamento delle violazioni di cui all’articolo 23 del DLgs. n. 150/2012 possano procedere per quanto di competenza:
  • il Servizio regionale di vigilanza di cui alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”;
  • le ULSS competenti per territorio;
  • l’ AVEPA nell’esercizio delle proprie funzioni;
  • gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
  1. di indicare che, per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste all’art. 24 del DLgs. n. 150/2012, trova applicazione la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”;
  2. di approvare il fac simile del verbale di accertamento e contestazione delle violazioni di cui al precedente punto 3 Allegato A al presente provvedimento;
  3. di confermare l’obbligo in capo agli enti delegati di trasmettere alla Regione - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca -, alla fine di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, così come stabilito con circolare del Presidente della Giunta Regionale del 14 settembre 1989, n. 31;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1133_AllegatoA_350258.pdf

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