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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 08 agosto 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1128 del 19 luglio 2017

Modifica dell'Allegato B della DGR n. 433 del 6 aprile 2017 in ordine alla descrizione della natura istituzionale di Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali.

Note per la trasparenza

Si specifica la definizione della natura istituzionale degli Ospedali di Comunità e delle Unità Riabilitative Territoriali.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con DGR n. 433 del 6 aprile 2017 è stato modificato il profilo assistenziale ed economico delle prestazioni mediche erogate all'interno delle strutture di ricovero intermedio Ospedale di Comunità-ODC e Unità Riabilitativa Territoriale-URT ed al contempo precisata la natura sanitaria delle suddette strutture, in accordo con l'indicazione contenuta nel Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015.

Con l'Allegato B alla DGR n. 433 del 6 aprile 2017 si è quindi aggiornato l'Allegato B della DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012 di classificazione delle strutture di ricovero intermedio ai fini dell'applicazione dei procedimenti attuativi ex L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, individuando per tali strutture l'area sanitaria (SA), quale ambito di afferenza, in luogo di quella socio-sanitaria (SS).

Con tale aggiornamento non è stata corretta la descrizione della "natura istituzionale" delle suddette strutture, contenuta nel prospetto dell'Allegato B della DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012, così declinata "strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa realizzati con finanziamenti anche parziali, anche a seguito di dismissioni di strutture ospedaliere". Tale declinazione, escludendo le strutture private, rappresentava un refuso. I pareri favorevoli rilasciati dalla Giunta Regionale, nel corso del 2014, in sede di approvazione dell'attuazione della programmazione ex DGR n. 2122/2013 delle strutture di ricovero intermedio, inclusiva anche di strutture di natura istituzionale difforme da quella indicata nel citato Allegato B, attestano che l'indicazione ivi contenuta costituiva un mero errore materiale.

Atteso quanto rappresentato, al fine di una corretta diffusione delle informazioni - in applicazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa di cui al D.lgs n. 33/2013 - si rende opportuno procedere con la modifica dell'Allegato B della DGR n. 433 del 6 aprile 2017.

Si propone quindi di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, di classificazione delle strutture di ricovero intermedio ai fini dell'applicazione dei procedimenti attuativi ex L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, con la corretta e seguente descrizione della relativa "natura istituzionale": strutture pubbliche della Regione, di enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa realizzati con finanziamenti anche parziali, anche a seguito di dismissioni di strutture ospedaliere; restanti strutture pubbliche e istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo e strutture ospedaliere private.

L'Allegato A parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni rappresentate, sostituisce l'Allegato B della DGR n. 433 del 6 aprile 2017.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002;

VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 433 del 6 aprile 2017;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, di classificazione delle strutture di ricovero intermedioai fini dell'applicazione dei procedimenti attuativi ex L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e di correzione della descrizione della "natura istituzionale" dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale, in sostituzione dell'Allegato B della DGR n. 433 del 6 aprile 2017;

2. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare l'Unità Organizzativa Strutture Intermedie e socio-sanitarie territoriali, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;

5. di incaricare l'Unità Organizzativa Strutture Intermedie e socio-sanitarie territoriali, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1128_AllegatoA_350240.pdf

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