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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 28 luglio 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1077 del 13 luglio 2017

Approvazione del testo definitivo della modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno (allegato F della DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i.), a conclusione della procedura d'informazione alla Commissione europea. Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, art. 5. DGR n. 212 del 28 febbraio 2017. L.R. n. 12/2001, articolo 4, comma 2.

Note per la trasparenza

Con questa deliberazione la Giunta regionale approva alcune modifiche del disciplinare di produzione del coniglio al fieno, di cui all’allegato F della deliberazione n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i., a conclusione della procedura d’informazione alla Commissione europea prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE (Notifica n. 2017/0122/I).

Il progetto di modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno, notificato alla Commissione europea, è stato approvato con la deliberazione n. 212 del 28 febbraio 2017.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari di qualità” e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nell’ambito del sistema di qualità istituito dalla citata legge regionale, e in conformità a specifici disciplinari di produzione controllati da organismi terzi indipendenti, possono essere identificati dal marchio di qualità “Qualità Verificata” (QV) della Regione del Veneto.

I disciplinari di produzione della L.R. n. 12/2001, in quanto documenti tecnici che descrivono il metodo di produzione o i requisiti specifici di un determinato prodotto, sono soggetti alla procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche, prevista dall’articolo 5 della Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: Direttiva), come richiamato dall’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 12/2001.

La Direttiva obbliga gli Stati membri a notificare alla Commissione europea (di seguito: Commissione) ogni progetto di regola tecnica e, contemporaneamente, “il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica” (articolo 5, paragrafo 1).

L’articolo 6 della Direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica per tre mesi, calcolati a decorrere dalla data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, nel caso in cui non ci siano osservazioni da parte della Commissione o di altri Stati membri, o per sei mesi, nel caso in cui vengano emessi pareri circostanziati sul progetto di regola tecnica notificato.

Con la deliberazione n. 212 del 28 febbraio 2017 la Giunta regionale ha approvato il progetto di modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno (allegato A).

Con nota prot. n. 117002 del 22 marzo 2017 la struttura regionale competente ha inviato il citato progetto di modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno al Ministero dello Sviluppo Economico, chiedendone la notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva. Alla notifica è stato assegnato il numero 2017/0122/I. 

Con nota prot. n. 0139096 del 10 aprile 2017 l’Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato una richiesta di informazioni supplementari della Commissione sul progetto di modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno notificato ed alla quale la struttura regionale competente ha risposto con nota prot. n. 151732 del 14 aprile 2017.

Durante il periodo di differimento della messa in vigore delle regole tecniche non sono state presentate osservazioni o pareri circostanziati, riguardanti il progetto di modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno notificato, da parte della Commissione o di altri Stati membri.

Per concludere la procedura d’informazione prevista dall’articolo 5 della Direttiva si rende necessario approvare il testo definitivo della modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015;

VISTO l’articolo 4, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 28 febbraio 2017;

VISTE le note della Direzione Agroalimentare prot. n. 117002 del 22 marzo 2017 e prot. n. 151732 del 14 aprile 2017;

PRESO ATTO della nota dell’Unità Centrale di notifica 98/34 del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0139096 del 10 aprile 2017;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016, n. 803 del 27 maggio 2016 e n. 1507 del 26 settembre 2016;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il testo definitivo della modifica del disciplinare di produzione del coniglio al fieno (allegato F della DGR n. 1330 del 23/07/2013 e s.m.i.), Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1077_AllegatoA_350024.pdf

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