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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1086 del 13 luglio 2017
Ditta Terreal Italia S.r.l. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "CAVALLI 1" in Comune di Marcon (VE) L.R. 44/1982 - LL.R. 10/1999 - 4/2016.
Si tratta dell’autorizzazione ad aprire e coltivare una nuova cava di argilla per laterizi in Comune di Marcon (VE), denominata CAVALLI 1.
Estremi dei principali atti istruttori: Istanza della ditta presentata in data 12.03.2015. Documentazione integrativa e sostitutiva pervenuta in data 27.11.2015. Parere Commissione V.I.A. n. 573 del 23.12.2015. Nota Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore V.I.A. prot. 66461 del 19.02.2016 di richiesta documentazione integrativa. Documentazione integrativa acquisita al prot. n. 226718 del 10.06.2016 e n. 272214 del 14.07.2016. Nota Direzione Difesa del Suolo prot. n. 302037 del 04.08.2016 di verifica congruità documentazione integrativa. Decreto della Direzione Pianificazione Territoriale n. 7 del 27.07.2016 di determinazione della superficie della z.t.o. E comunale. Nota Direzione Difesa del Suolo n. 391422 del 12.10.2016 di verifica congruità ex art. 13 L.R. 44/82. Decreto Direzione Commissioni Valutazioni n. 27 del 19.10.2016. Parere C.T.P.A.C. di Venezia in data 19.12.2016.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
La ditta Terreal Italia S.r.l., con sede legale in via Strada Nuova Fornace – CAP 15048 Valenza (AL) (C.F. 10750910159, P. IVA 01562600062) ha presentato in data 12.03.2015, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per l’apertura e coltivazione della cava di argilla per laterizi da denominare “CAVALLI 1” in Comune di Marcon (VE).
Con nota acquisita prot. n. 466853 del 17.11.2015, la ditta ha trasmesso documentazione in sostituzione e integrazione della documentazione precedentemente presentata, chiedendo nel contempo:
In data 26.11.2015 la Commissione regionale VIA ha discusso la richiesta presentata dalla ditta e, accogliendo quanto proposto dalla stessa, ha ritenuto di considerare tale modifica progettuale non sostanziale.
La Commissione Regionale V.I.A., verificato che l’area di intervento non risulta sottoposta né ai vincoli paesaggistico (ex L. 1497/1939 - ex L. 431/1985 – ora D.lgs. n. 42/2004), né a quello idrogeologico (R.D. n. 3267/23), ha conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 573 nella seduta del 23.12.2015, esprimendo, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale.
La Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore V.I.A., in adempimento a quanto prescritto nel suddetto parere n. 573, con nota prot. 66461 del 19.02.2016 ha provveduto a comunicare alla ditta quanto stabilito con la prescrizione ai fini autorizzativi n. 26 che prevede quanto segue:
26. la Ditta dovrà presentare alla Sezione Geologia e Georisorse, prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione, le planimetrie e la documentazione integrativa di aggiornamento a recepimento delle prescrizioni 2) e 15) di cui ai punti precedenti e il ricalcolo delle volumetrie del materiale di cava da coltivarsi. Tali elaborati integrativi, previa verifica di congruità da parte della Sezione Geologia e Georisorse, saranno considerati dal provvedimento di autorizzazione.
Con nota prot. n. 302037 del 04.08.2016 la Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, ha comunicato la verifica di congruità della documentazione progettuale prodotta dalla ditta con note n. 226718 del 10.06.2016 e n. 272214 del 14.07.2016, in recepimento della prescrizione n. 26 del parere n. 573/2015 della Commissione regionale VIA .
La Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore V.I.A., con nota prot. 66538 del 19.02.2016, ha provveduto, inoltre, a comunicare alla Sezione Urbanistica quanto stabilito con la prescrizione ai fini autorizzativi n. 17, che prevede di:
17. subordinare il rilascio del provvedimento autorizzativo all’esito favorevole della verifica sulla disponibilità di superficie E agricola comunale ai sensi dell’art. 13 della L.R. 44/82, da parte della competente Sezione Urbanistica.
Al riguardo con nota n. 391422 del 12.10.2016 la Direzione regionale Difesa del Suolo ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni che :
Considerato che la superficie di scavo di cui al progetto, come adeguato in recepimento delle prescrizioni contenute nel parere n. 573/2015 della Commissione regionale VIA, risulta di circa 137.038 mq, la domanda risulta compatibile con l’art. 13 della L.R. 44/82, in riferimento alla percentuale della superficie della zona E agricola del territorio comunale da destinare all’attività di cava.
Con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.).
Pertanto, con nota prot. 193318 del 17.05.2016, è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Città Metropolitana di Venezia, ai sensi di quanto disposto con la citata D.G.R. n. 550/2016.
In applicazione delle direttive stabilite dalla D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016 riguardo all’adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti VIA di competenza regionale nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. 4/2016, la Direzione regionale Commissioni Valutazioni con decreto n. 27 del 19.10.2016, prendendo atto del parere n. 573 in data 23.12.2015 della Commissione VIA, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sull’intervento in progetto con le prescrizioni di compatibilità ambientale indicate nel parere 573/2015 della Commissione VIA.
La Direzione Commissioni Valutazioni, sempre in osservanza alle disposizioni dettate dalla citata D.G.R. n. 1461/2016, ha quindi trasmesso il citato decreto e il parere della commissione VIA alla Direzione Difesa del Suolo per l’adozione del provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico.
Con nota n. 7551 del 30.01.2017, la Città Metropolitana di Venezia ha trasmesso il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l’Attività di Cava relativo alla seduta in data 19.12.2016, che risulta favorevole, con le seguenti prescrizioni:
Con riferimento alla prescrizione di cui al punto 1. la Direzione regionale Difesa del Suolo con relazione istruttoria in data 07.04.2017 ha provveduto alla verifica della compatibilità dell’intervento estrattivo con la presenza di edificio, dalla quale è emerso quanto segue:
Nella medesima relazione si rileva, in ordine all’opportunità di un approfondimento di indagine sulle caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero profondo individuato oltre i 7 metri, che la Commissione V.I.A. in sede di istruttoria aveva già valutato le principali caratteristiche idrogeologiche di quell’acquifero, anche sulla base delle integrazioni riguardanti gli aspetti idrogeologici prodotte dalla ditta e contenute nelle controdeduzioni alle osservazioni pervenute in data 01.07.2015 e nella Relazione Tecnica Integrativa datata Novembre 2015. Pertanto non appare necessario procedere ad ulteriori approfondimenti.
Con riferimento ai criteri per la valutazione di progetti di cave in relazione alle distanze di sicurezza degli scavi di cui alla nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, emanata al fine di sopperire alla soppressione degli artt. 104-105-106 del D.P.R. n. 128/1959 - Norme di Polizia Mineraria, e in adempimento della prescrizione di cui al punto 18 del parere ai fini autorizzativi espresso dalla Commissione regionale V.I.A., n. 573/2016, con nota n. 321557 del 24.08.2016, la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto alla società Snam Rete Gas SpA, all’Azienda Piave Servizi S.r.l. ed al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive il nulla osta per l’avvicinamento degli scavi a distanze inferiori a quelle definite dalla citata nota regionale n. 80833/2013, per quanto di competenza, rispetto a tracciato di gasdotto (lato est di cava), a tratto di acquedotto (lato sud) e a tratto di canale consortile (lato sud).
Con successiva nota n. 359876 del 23.09.2016 è stato chiesto il medesimo nulla osta alla società ENI S.p.A. nei confronti di un tratto dell’oleodotto Marghera-Portogruaro, posto lungo il lato ovest dell’area di cava.
Con nota n. DI-NOR/LAV/prot. 056 del 17.01.2017 la società Snam Rete Gas SpA ha comunicato il proprio nulla-osta relativamente al gasdotto, alle seguenti condizioni/prescrizioni:
Con successiva nota n. DI-NOR/LAV/prot. 433 del 16.03.2017 la società Snam Rete Gas SpA ha comunicato che, in parziale modifica alla precedente nota, la distanza minima misurata sull’orizzontale, tra il ciglio superiore dello scavo e l’asse del metanodotto viene ridotta a m. 24,00.
Con nota n. 13703 del 06.09.2016, la società Piave Servizi s.r.l. ha comunicato che prima dell’inizio dei lavori è doveroso effettuare dei sondaggi preventivi per individuare l’ubicazione della condotta idrica e che la ditta dovrà porre la massima attenzione nella movimentazione dei mezzi d’opera.
Con nota n. 2937 in data 17.02.2017, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha comunicato che, in considerazione delle distanze previste dal ciglio superiore del collettore demaniale Acque Alte Zuccarello, nulla osta alla realizzazione dell’intervento.
Con nota prot. n. MD03/AU/428 in data 11.10.2016 la società ENI S.p.A. ha espresso il nulla osta all’interferenza tra cava e oleodotto, subordinandola all’osservanza di tutte le norme di sicurezza in materia, nonché alle seguenti prescrizioni:
Il parere n. 573 in data 23.12.2015 della commissione VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L.R. n. 10/1999, è stato espresso anche per gli aspetti autorizzativi ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 e, con titolo unico di cui all’art. 16 della medesima L.R., unitamente a quelli riguardanti il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.lgs 117/2008, dettando specifiche prescrizioni al riguardo.
L’istruttoria svolta nell’ambito della procedura di V.I.A. ha assorbito quindi la procedura di cui alla L.R. 44/1982 acquisendo il parere del Comune di Marcon. Successivamente al giudizio di compatibilità ambientale è stato acquisito anche il parere della C.T.P.A.C.. Le pubblicazioni previste dalla L.R. 44/1982 sono state assolte nell’ambito della procedura di VIA e, sempre nell’ambito della medesima procedura, sono state valutate le osservazioni ed opposizioni pervenute.
Tali pareri, ad eccezione di quello della C.T.P.A.C., e le relative prescrizioni sono stati recepiti, anche per gli aspetti autorizzativi, dalla Commissione Regionale VIA nel citato parere n. 573 in data 23.12.2015 (allegato B), allegato al decreto n. 27 del 19.10.2016 della Direzione Commissione Valutazioni, allegato a sua volta al presente provvedimento per costituirne parte integrante (allegato A).
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.Lgs. 153/2014, si dà atto che, a seguito di richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla banca dati nazionale antimafia, in data 20.03.2017 è stata rilasciata comunicazione di non sussistenza di cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, relativamente alla ditta Terreal Italia s.r.l. ed ai soggetti interessati.
Tanto premesso, in considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016 non emergono impedimenti nell’autorizzare la ditta Terreal Italia S.r.l. all’apertura e alla coltivazione della cava di argilla per laterizi, recependo le prescrizioni contenute nel decreto n. 27 del 19.10.2016, nonché le prescrizioni contenute nel parere autorizzativo n. 573 in data 23.12.2015 della commissione regionale VIA che vengono coordinate nel dispositivo del presente provvedimento omnicomprensivo, come integrate dalle prescrizioni espresse dalla C.T.P.A.C. di Venezia nella seduta del 19.12.2016 e dai pareri degli Enti gestori dei manufatti nei confronti dei quali sono previsti degli scavi in avvicinamento.
L’intervento in progetto interessa una superficie di scavo di circa mq 137.038 per un volume utile di argilla per laterizi, al netto del materiale associato, di circa mc 265.445 e una durata dell’attività di anni 15.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.lgs. 152/2006 e le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;
VISVISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il D.lgs. 30.05.2008, n. 117;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e successive modifiche;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 52/1978;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l’art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all’entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell’art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016;
VISTA la D.G.R. n. 550 del 26.04.2016;
VISTE la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTA la domanda della ditta Terreal Italia S.r.l. pervenuta in data 12.03.2015, come sostituita con la documentazione pervenuta in data 17.11.2015, riguardante l’apertura e coltivazione della cava “CAVALLI 1” e la documentazione progettuale allegata e integrata in fase istruttoria;
VISTO il parere del Comune di Marcon e della C.T.P.A.C. di Venezia;
VISTO il parere n. 573 in data 23.12.2015 della commissione regionale V.I.A. anche per gli aspetti autorizzativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999;
VISTO il decreto n. 27 del 19.10.2016 della Direzione regionale Commissioni e valutazioni che ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale dell’intervento in progetto nell’ambito della procedura di V.I.A.;
VISTA la nota n. 80833 del 21.02.2013 della Direzione Geologia e georisorse in ordine ai criteri di valutazione dei progetti di coltivazione in presenza di manufatti e infrastrutture;
VISTI i pareri espressi dalla Snam Rete Gas S.p.A., dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, dalla società Piave Servizi s.r.l. e dalla società ENI S.p.A.;
delibera
1. di prendere atto e fare proprio il decreto della Direzione commissioni e valutazioni n. 27 del 19.10.2016 (Allegato A) con il quale è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale dell’intervento in oggetto con le relative prescrizioni;
2. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole n. 573 in data 23.12.2015 espresso dalla commissione regionale V.I.A. per gli aspetti autorizzativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, allegato al decreto n. 29/2016 (Allegato B);
3. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, l’apertura e coltivazione della cava di argilla per laterizi, denominata "CAVALLI 1" in Comune di Marcon (VE) alla ditta Terreal Italia S.r.l. (C.F. 10750910159, P. IVA 01562600062), con sede a Valenza Po (AL) in Strada alla Nuova Fornace, come delimitata con linea rossa continua nell’estratto catastale dell’elaborato 01(prot. n. 272214 in data 14.07.2016) facente parte della documentazione di progetto, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 5. e con le successive prescrizioni;
4. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010;
5. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati di seguito elencati:
Documentazione vistata dal segretario della commissione VIA di cui al parere n. 573 in data 23.12.2015:
1 08 Planimetria dei lotti di avanzamento del programma di coltivazione - Novembre 15 2 10 Relazione tecnica - Novembre 15 3 11 Sezioni Litologiche - Novembre 15 4 12 Studio Geologico e Geomorfologico - Novembre 15 5 13 Studio idrogeologico - Novembre 15 6 14 Verifica di stabilità dei versanti - Novembre 15 7 15 Documentazione fotografica - Novembre 15 8 16 Sezioni Tomografiche - Novembre 15 9 23 Relazione Tecnica Integrativa - Novembre 15
Documentazione vistata dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo :
10 01 Inquadramento territoriale e viabilità: Estratto CTR e Estratto Catastale - Luglio 16 11 02 Planimetria dello stato di fatto - Aprile 16 12 09 Piano di Gestione Rifiuti - Aprile 16 13 17 Planimetria del programma di estrazione sovrapposizione limiti ex art. 104 DPR 128/59 - Marzo 17 14 18 Planimetria del programma di estrazione - Aprile 16 15 19 Sezioni comparate tra lo stato di fatto e il programma di estrazione - Aprile 16 16 20 Planimetria del programma di sistemazione e ricomposizione morfologica - Aprile 16 17 21 Sezioni comparate tra il programma di estrazione e il programma di sistemazione - Aprile 16 18 22 Planimetria del programma di sistemazione riqualificazione vegetale - Aprile 16 19 Valutazione parametri della Variante del progetto estrattivo in adeguamento alle prescrizioni VIA - Aprile 16
6. di dare atto che il S.IA. è costituito dagli elaborati del progetto, debitamente vistati dal segretario della commissione VIA di cui al parere 573 in data 23.12.2015, di seguito elencati:
20 01 Studio di impatto ambientale - Febbraio 15 21 02 Sintesi e risposte al parere della Regione Veneto prot. 382820 del 12/09/2014 - Febbraio 15 22 03 Estratto degli elaborati degli strumenti urbanistici vigenti - Febbraio 15 23 04 Valutazione di Incidenza - Novembre 15 24 05 Dichiarazione VIncA Novembre 15 25 06 Autorizzazione della cava esistente e richiesta di proroga -Febbraio 15 26 07 Sintesi Non Tecnica - Febbraio 15 27 08 Precisazioni SIA a seguito della variante non sostanziale al progetto - Novembre 15
7. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da argilla per laterizi, per un volume di mc 265.445 circa. Si prescrive quanto espressamente stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla D.G.R. n. 652/2007;
8. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2030. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale scadenza;
9. di stabilire che la ditta deve presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale – Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”) – di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 200.000,00 (duecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
10. di far obbligo alla ditta di osservare le “prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale” stabilite dal Decreto della Direzione Commissioni e Valutazioni n. 27 del 19.10.2016 (Allegato A) indicate nell’allegato parere n. 573 in data 23.12.2015 della Commissione VIA;
11. di fare obbligo alla ditta di osservare inoltre le “prescrizioni ai fini autorizzativi” contenute nel parere n. 573 in data 23.12.2015 della Commissione regionale VIA allegato al DDR 27/2016 (Allegato A);
12. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
13. è fatto obbligo alla ditta di ottemperare, inoltre, alle prescrizioni/condizioni nei confronti delle opere/infrastrutture presenti in prossimità della cava, come di seguito riportate:
tratto di condotta di gasdotto (lato est)
tratto di tubazione di acquedotto (lato sud)
tratto di condotta di oleodotto (lato ovest)
14. di prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;
15. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
16. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Marcon e alla Città Metropolitana di Venezia;
17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
18. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
19. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
20. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
21. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
(seguono allegati)
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