Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 74 del 01 agosto 2017


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1086 del 13 luglio 2017

Ditta Terreal Italia S.r.l. Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "CAVALLI 1" in Comune di Marcon (VE) L.R. 44/1982 - LL.R. 10/1999 - 4/2016.

Note per la trasparenza

Si tratta dell’autorizzazione ad aprire e coltivare una nuova cava di argilla per laterizi in Comune di Marcon (VE), denominata CAVALLI 1.

Estremi dei principali atti istruttori:
Istanza della ditta presentata in data 12.03.2015.
Documentazione integrativa e sostitutiva pervenuta in data 27.11.2015.
Parere Commissione V.I.A. n. 573 del 23.12.2015.
Nota Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore V.I.A. prot. 66461 del 19.02.2016 di richiesta documentazione integrativa.
Documentazione integrativa acquisita al prot. n. 226718 del 10.06.2016 e n. 272214 del 14.07.2016.
Nota Direzione Difesa del Suolo prot. n. 302037 del 04.08.2016 di verifica congruità documentazione integrativa.
Decreto della Direzione Pianificazione Territoriale n. 7 del 27.07.2016 di determinazione della superficie della z.t.o. E comunale.
Nota Direzione Difesa del Suolo n. 391422 del 12.10.2016 di verifica congruità ex art. 13 L.R. 44/82.
Decreto Direzione Commissioni Valutazioni n. 27 del 19.10.2016.
Parere C.T.P.A.C. di Venezia in data 19.12.2016.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La ditta Terreal Italia S.r.l., con sede legale in via Strada Nuova Fornace – CAP 15048 Valenza (AL) (C.F. 10750910159, P. IVA 01562600062) ha presentato in data 12.03.2015, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999 (D.G.R. n. 575/2013), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per l’apertura e coltivazione della cava di argilla per laterizi da denominare “CAVALLI 1” in Comune di Marcon (VE).

Con nota acquisita prot. n. 466853 del 17.11.2015, la ditta ha trasmesso documentazione in sostituzione e integrazione della documentazione precedentemente presentata, chiedendo nel contempo:

  • lo stralcio di parte del progetto presentato riducendo l’intervento proposto sia in termini di volume di scavo che di superficie interessata;
  • la modifica del titolo dell’istanza poiché la riduzione dell’ambito di cava configura la nuova progettualità come nuova cava;
  • di considerare la modifica progettuale proposta come variante non sostanziale, in quanto la riduzione dell’ambito estrattivo non comporta un aggravamento degli impatti, facendo pertanto salve la pubblicazione del progetto, la presentazione al pubblico e il versamento degli oneri istruttori.

In data 26.11.2015 la Commissione regionale VIA ha discusso la richiesta presentata dalla ditta e, accogliendo quanto proposto dalla stessa, ha ritenuto di considerare tale modifica progettuale non sostanziale.

La Commissione Regionale V.I.A., verificato che l’area di intervento non risulta sottoposta né ai vincoli paesaggistico (ex L. 1497/1939 - ex L. 431/1985 – ora D.lgs. n. 42/2004), né a quello idrogeologico (R.D. n. 3267/23), ha conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 573 nella seduta del 23.12.2015, esprimendo, all’unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale.

La Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore V.I.A., in adempimento a quanto prescritto nel suddetto parere n. 573, con nota prot. 66461 del 19.02.2016 ha provveduto a comunicare alla ditta quanto stabilito con la prescrizione ai fini autorizzativi n. 26 che prevede quanto segue:

26. la Ditta dovrà presentare alla Sezione Geologia e Georisorse, prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione, le planimetrie e la documentazione integrativa di aggiornamento a recepimento delle prescrizioni 2) e 15) di cui ai punti precedenti e il ricalcolo delle volumetrie del materiale di cava da coltivarsi. Tali elaborati integrativi, previa verifica di congruità da parte della Sezione Geologia e Georisorse, saranno considerati dal provvedimento di autorizzazione.

Con nota prot. n. 302037 del 04.08.2016 la Direzione Difesa del Suolo – U.O. Geologia, ha comunicato la verifica di congruità della documentazione progettuale prodotta dalla ditta con note n. 226718 del 10.06.2016 e n. 272214 del 14.07.2016, in recepimento della prescrizione n. 26 del parere n. 573/2015 della Commissione regionale VIA .

La Sezione Coordinamento Attività Operative – Settore V.I.A., con nota prot. 66538 del 19.02.2016, ha provveduto, inoltre, a comunicare alla Sezione Urbanistica quanto stabilito con la prescrizione ai fini autorizzativi n. 17, che prevede di:

17. subordinare il rilascio del provvedimento autorizzativo all’esito favorevole della verifica sulla disponibilità di superficie E agricola comunale ai sensi dell’art. 13 della L.R. 44/82, da parte della competente Sezione Urbanistica.

Al riguardo con nota n. 391422 del 12.10.2016 la Direzione regionale Difesa del Suolo ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni che :

  • con decreto della Direzione Pianificazione Territoriale n. 7 del 27.07.2016 è stata determinata in mq. 17.131.008 la superficie delle ZTO E Agricole del Comune di Marcon e che pertanto la percentuale delle ZTO E Agricole destinabile all’attività di cava, calcolata pari al 5%, trattandosi del materiale argilla per laterizi, risulta di mq. 856.550;
  • dalle verifiche d’ufficio, la superficie ancora disponibile per l’attività di cava nel medesimo Comune, detratte le aree occupate dalle cave in atto e da quelle abbandonate,  risulta di circa mq. 692.989.

Considerato che la superficie di scavo di cui al progetto, come adeguato in recepimento delle prescrizioni contenute nel parere  n. 573/2015 della Commissione regionale VIA, risulta di circa 137.038 mq,  la domanda risulta compatibile con l’art. 13 della L.R. 44/82, in riferimento alla percentuale della superficie della zona E agricola del territorio comunale da destinare all’attività di cava.

Con D.G.R. n. 550 del 26/04/2016, la Giunta regionale ha disposto che, in adeguamento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1058/2016 del 16/03/2016 e n. 1182/2016 del 22/03/2016, per tutte le istanze di cava soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) non ancora concluse con un provvedimento definitivo, è necessaria l’acquisizione del parere della competente Commissione Tecnica provinciale per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.).

Pertanto, con nota prot. 193318 del 17.05.2016, è stata richiesto il parere della Commissione Tecnica per le Attività di Cava (C.T.P.A.C.) della Città Metropolitana di Venezia, ai sensi di quanto disposto con la citata D.G.R. n. 550/2016.

In applicazione delle direttive stabilite dalla D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016 riguardo all’adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti VIA di competenza regionale nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. 4/2016, la Direzione regionale Commissioni Valutazioni con decreto n. 27 del 19.10.2016, prendendo atto del parere n. 573 in data  23.12.2015 della Commissione VIA, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sull’intervento in progetto con le prescrizioni di compatibilità ambientale indicate nel parere 573/2015 della Commissione VIA.

La Direzione Commissioni Valutazioni, sempre in osservanza alle disposizioni dettate dalla citata D.G.R. n. 1461/2016, ha quindi trasmesso il citato decreto e il parere della commissione VIA alla Direzione Difesa del Suolo per l’adozione del provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico.

Con nota n. 7551 del 30.01.2017, la Città Metropolitana di Venezia ha trasmesso il parere della Commissione Tecnica Provinciale per l’Attività di Cava relativo alla seduta in data 19.12.2016, che risulta favorevole, con le seguenti prescrizioni:

  1. venga effettuata una verifica della compatibilità degli scavi in progetto con l’edificio adiacente all’area e che venga comunque garantita una distanza di rispetto degli scavi dall’edificio esistente e la loro compatibilità con le attività in esso svolte;
  2. venga effettuato un campionamento e relativa analisi delle acque rispettivamente su un piezometro filtrato nel livello granulare saturo superficiale intercettato dagli scavi e su un piezometro filtrato nell’acquifero profondo (oltre 7 m di profondità), al fine di valutarne le caratteristiche qualitative per avere valori di riferimento per successivi monitoraggi;
  3. l’approntamento appena fuori dell’area di cava di due piezometri a monte idrogeologico e due a valle idrogeologico, di cui uno filtrato sull’acquifero profondo e uno sullo strato granulare saturo che verrà intercettato dagli scavi, e analogamente due a valle idrogeologico, al fine di effettuare, durante la coltivazione della cava e con cadenza annuale, un monitoraggio chimico su campioni d’acqua prelevati ai quattro piezometri in parola; ciò al fine di monitorare  gli effetti indotti dall’attività di cava sugli equilibri idrogeologici e in ordine a potenziali problematiche di inquinamento indotte dall’attività (ad esempio, sversamento di idrocarburi). A tal fine l’autorità procedente valuti l’eventuale necessità di un approfondimento di indagine sulle caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero profondo individuato oltre 7 m di profondità al fine della individuazione del suo regime e della sua direzione di deflusso;
  4. durante la coltivazione della cava le profondità di scavo devono attenersi rigorosamente a quanto indicato nelle sezioni di progetto e non a profondità maggiori;
  5. durante la coltivazione della cava vengano attivate le tecnologie più moderne al fine di ridurre al minimo la produzione di polveri e l’impatto dei mezzi pesanti utilizzati.

Con riferimento alla prescrizione di cui al punto 1. la Direzione regionale Difesa del Suolo con relazione istruttoria in data 07.04.2017 ha provveduto alla verifica della compatibilità dell’intervento estrattivo con la presenza di edificio, dalla quale è emerso quanto segue:

  • il fabbricato in questione è classificato come edificio di valore storico testimoniale e ricade in z.t.o. agricola (E2/speciale), secondo lo strumento urbanistico vigente, e quindi non è applicabile nei suoi confronti la fascia minima di rispetto prevista dall’art. 44, comma II^, lettera d) della L.R. 44/82;
  • lo stesso strumento urbanistico ha previsto per questo edificio una pertinenza scoperta da tutelare, che, peraltro, non appare interessare il sedime della cava; 
  • il Comune di Marcon con nota del 9 luglio 2014 prot. 15313 aveva dato il proprio parere favorevole al progetto confermando la necessità di rispettare, tra l’altro, la distanza di 100 metri dalla zona abitata di via Matteotti, ma senza alcun riferimento nei confronti dell’edificio in questione;
  • trattasi  di edificio disabitato in posizione isolata, che attualmente risulta in uno stato di incipiente degrado, tale da non renderlo in alcun modo abitabile, se non previo adeguata ristrutturazione;
  • considerato che l’edificio risulta disabitato, non sono applicabili le distanze di riferimento definite dalla nota regionale n. 80833 del 21.02.2013 (ex art. 104 del D.P.R. n. 128/59), in quanto non previste per questa tipologia di edificio. Si rileva che, in ogni caso, la distanza tra gli scavi di progetto e l’edificio risulta superiore a quella minima, pari a m. 20, prevista dalla suddetta nota regionale nei confronti degli edifici non disabitati;
  • da quanto sopra non emergono elementi di incompatibilità tra gli scavi e la presenza di questo edificio. Peraltro, a titolo cautelativo, si propone di prescrivere il rafforzamento e prolungamento del tratto della quinta arboreo-arbustiva perimetrale di cui al progetto di ricomposizione ambientale prevista in corrispondenza dell’edificio tutelato, al fine  di una maggior schermatura dell’intervento rispetto all’edificio medesimo.

Nella medesima relazione si rileva, in ordine all’opportunità di un approfondimento di indagine sulle caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero profondo individuato oltre i 7 metri, che la Commissione V.I.A. in sede di istruttoria aveva già valutato le principali caratteristiche idrogeologiche di quell’acquifero, anche sulla base delle integrazioni riguardanti gli aspetti idrogeologici prodotte dalla ditta e contenute nelle controdeduzioni alle osservazioni pervenute in data 01.07.2015 e nella Relazione Tecnica Integrativa datata Novembre 2015. Pertanto non appare necessario procedere ad ulteriori approfondimenti.

Con riferimento ai criteri per la valutazione di progetti di cave in relazione alle distanze di sicurezza degli scavi di cui alla nota regionale n. 80833 del 21.02.2013, emanata al fine di sopperire alla soppressione degli artt. 104-105-106 del D.P.R. n. 128/1959 - Norme di Polizia Mineraria, e in adempimento della prescrizione di cui al punto 18 del parere ai fini autorizzativi espresso dalla Commissione regionale V.I.A., n. 573/2016, con nota n. 321557 del 24.08.2016, la Direzione Difesa del Suolo ha chiesto alla società Snam Rete Gas SpA, all’Azienda Piave Servizi S.r.l. ed al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive il nulla osta per l’avvicinamento degli scavi a distanze inferiori a quelle definite dalla citata nota regionale n. 80833/2013, per quanto di competenza, rispetto a tracciato di gasdotto (lato est di cava), a tratto di acquedotto (lato sud) e a tratto di canale consortile (lato sud).

Con successiva nota n. 359876 del 23.09.2016 è stato chiesto il medesimo nulla osta alla società ENI S.p.A. nei confronti di un tratto dell’oleodotto Marghera-Portogruaro, posto lungo il lato ovest dell’area di cava.

Con nota n. DI-NOR/LAV/prot. 056 del 17.01.2017 la società Snam Rete Gas SpA ha comunicato il proprio nulla-osta relativamente al gasdotto, alle seguenti condizioni/prescrizioni:

  • "-   l’inizio dei lavori di estrazione dovrà essere preventivamente concordato con la nostra Unità (tel. 041-5389424) che provvederà al picchettamento della condotta ed alla stesura del verbale;
  • la distanza minima misurata sull’orizzontale, tra il ciglio superiore dello scavo e l’asse del metanodotto dovrà essere maggiore o uguale a m. 25,00;
  • l’angolo di inclinazione delle scarpate, rispetto all’orizzontale, dovrà essere minore o uguale a 35°;
  • eventuali dissesti che si dovessero manifestare nel tempo lungo le scarpate, dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e a spese della ditta;
  • le eventuali zone in corrispondenza del tracciato del gasdotto interessate al passaggio di automezzi dovranno essere definite e concordate preventivamente con l’unità di Marghera, che impartirà le opportune prescrizioni per la messa in sicurezza del metanodotto;
  • resta altresì inteso che la fascia asservita alla condotta dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata, né adibita a deposito di materiali e/o mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta;
  • nel caso di inadempienza di una di queste condizioni o di esecuzione dei lavori in difformità del progetto di coltivazione autorizzato il nulla osta dovrà intendersi nullo o immediatamente revocato."

Con successiva nota n. DI-NOR/LAV/prot. 433 del 16.03.2017 la società Snam Rete Gas SpA ha comunicato che, in parziale modifica alla precedente nota,  la distanza minima misurata sull’orizzontale, tra il ciglio superiore dello scavo e l’asse del metanodotto viene ridotta a m. 24,00.

Con nota n. 13703 del 06.09.2016, la società Piave Servizi s.r.l. ha comunicato che prima dell’inizio dei lavori è doveroso effettuare dei sondaggi preventivi per individuare l’ubicazione della condotta idrica e che la ditta dovrà porre la massima attenzione nella movimentazione dei mezzi d’opera.

Con nota n. 2937 in data 17.02.2017, il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha comunicato che, in considerazione delle distanze previste dal ciglio superiore del collettore demaniale Acque Alte Zuccarello, nulla osta alla realizzazione dell’intervento.

Con nota prot. n. MD03/AU/428 in data 11.10.2016 la società ENI S.p.A. ha espresso il nulla osta all’interferenza tra cava e oleodotto, subordinandola all’osservanza di tutte le norme di sicurezza in materia, nonché alle seguenti prescrizioni:

  • "-  eventuali transiti di mezzi pesanti sull’oleodotto dovranno essere con preventivamente concordati per la predisposizione di opere di protezione provvisoria a cura della ditta;
  • è vietato l’uso di trivelle, battipali e simili che possano in qualunque modo pregiudicare l’integrità dell’oleodotto;
  • nessun scavo o riporto di materiale potrà essere effettuato sull’oleodotto;
  • la ditta dovrà risarcire qualsiasi danno venisse da essa causato in occasione o in conseguenza dei lavori per l’esecuzione delle opere, anche se autorizzate;
  • nel caso di futuri interventi programmabili agli impianti di proprietà (tubi e/o cavo telecomunicazioni) la ditta si impegnerà, previe tempestive segnalazioni, a fornire l’assistenza necessaria ai fini di agevolare i lavori di manutenzione ed a evitare danni alle opere della cava. Sarà concordata di comune accordo l’eventuale interruzione temporanea dei lavori di cava, nel tratto interessato dai lavori relativi all’oleodotto, qualora l’interruzione fosse indispensabile;
  • nessun risarcimento può essere richiesto per gli interventi di manutenzione;
  • prima dell’inizio dei lavori prendere accordi preventivi con il personale tecnico per procedere all’esatta individuazione e segnalazione della condotta con particolare riferimento alla profondità."

Il parere n. 573 in data  23.12.2015 della commissione VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L.R. n. 10/1999, è stato espresso anche per gli aspetti autorizzativi ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 e, con titolo unico di cui all’art. 16 della medesima L.R., unitamente a quelli riguardanti il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al D.lgs 117/2008, dettando specifiche prescrizioni al riguardo.

L’istruttoria svolta nell’ambito della procedura di V.I.A. ha assorbito quindi la procedura di cui alla L.R. 44/1982 acquisendo il parere del Comune di Marcon. Successivamente al giudizio di compatibilità ambientale  è stato acquisito anche il parere della C.T.P.A.C.. Le pubblicazioni previste dalla L.R. 44/1982 sono state assolte nell’ambito della procedura di VIA e, sempre nell’ambito della medesima procedura, sono state valutate le osservazioni ed opposizioni pervenute.

Tali pareri, ad eccezione di quello della C.T.P.A.C.,  e le relative prescrizioni sono stati recepiti, anche per gli aspetti autorizzativi, dalla Commissione Regionale VIA nel citato parere n. 573 in data  23.12.2015 (allegato B), allegato al decreto n. 27 del 19.10.2016 della Direzione Commissione Valutazioni, allegato a sua volta al presente provvedimento per costituirne parte integrante (allegato A).

In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.Lgs. 153/2014, si dà atto che, a seguito di richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla banca dati nazionale antimafia, in data 20.03.2017 è stata rilasciata comunicazione di non sussistenza di cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, relativamente alla ditta Terreal Italia s.r.l. ed ai soggetti interessati.

Tanto premesso, in considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta e delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016 non emergono impedimenti nell’autorizzare la ditta Terreal Italia S.r.l. all’apertura e alla coltivazione della cava di argilla per laterizi, recependo le prescrizioni contenute nel decreto n. 27 del 19.10.2016, nonché le prescrizioni contenute nel parere autorizzativo n. 573 in data  23.12.2015 della commissione regionale VIA che vengono coordinate nel dispositivo del presente provvedimento omnicomprensivo, come integrate dalle prescrizioni espresse dalla C.T.P.A.C. di Venezia nella seduta del 19.12.2016 e dai pareri degli Enti gestori dei manufatti nei confronti dei quali sono previsti degli scavi in avvicinamento.

L’intervento in progetto interessa una superficie di scavo di circa mq 137.038 per un volume utile di argilla per laterizi, al netto del materiale associato, di circa mc 265.445 e una durata dell’attività di anni 15.  

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;

VISVISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTO il D.lgs. 30.05.2008, n. 117;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 e successive modifiche;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 52/1978;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l’art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all’entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell’art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016;

VISTA la D.G.R. n. 550 del 26.04.2016;

VISTE la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTA la domanda della ditta Terreal Italia S.r.l. pervenuta in data 12.03.2015, come sostituita con la documentazione pervenuta in data 17.11.2015, riguardante l’apertura e coltivazione della cava “CAVALLI 1” e la documentazione progettuale allegata e integrata in fase istruttoria;

VISTO il parere del Comune di Marcon e della C.T.P.A.C. di Venezia;

VISTO il parere n. 573 in data 23.12.2015 della commissione regionale V.I.A. anche per gli aspetti autorizzativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999;

VISTO il decreto n. 27 del 19.10.2016 della Direzione regionale Commissioni e valutazioni che ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale dell’intervento in progetto nell’ambito della procedura di V.I.A.;

VISTA la nota n. 80833 del 21.02.2013 della Direzione Geologia e georisorse in ordine ai criteri di valutazione dei progetti di coltivazione in presenza di manufatti e infrastrutture;

VISTI i pareri espressi dalla Snam Rete Gas S.p.A., dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, dalla società Piave Servizi s.r.l. e dalla società ENI S.p.A.; 

delibera

1. di prendere atto e fare proprio il decreto della Direzione commissioni e valutazioni n. 27 del 19.10.2016 (Allegato A) con il quale è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale dell’intervento in oggetto con le relative prescrizioni;

2. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole n. 573 in data 23.12.2015 espresso dalla commissione regionale V.I.A. per gli aspetti autorizzativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, allegato al decreto n. 29/2016 (Allegato B);

3. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, l’apertura e coltivazione della cava di argilla per laterizi, denominata "CAVALLI 1" in Comune di Marcon (VE) alla ditta Terreal Italia S.r.l. (C.F. 10750910159, P. IVA 01562600062), con sede a Valenza Po (AL) in Strada alla Nuova Fornace, come delimitata con linea rossa continua  nell’estratto catastale dell’elaborato 01(prot. n. 272214 in data 14.07.2016) facente parte della documentazione di progetto, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 5. e con le successive prescrizioni;

4. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010;

5. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati di seguito elencati:

Documentazione vistata dal segretario della commissione VIA di cui al parere n. 573 in data 23.12.2015:

1     08     Planimetria dei lotti di avanzamento del programma di coltivazione - Novembre 15
2     10     Relazione tecnica - Novembre 15
3     11     Sezioni Litologiche - Novembre 15
4     12     Studio Geologico e Geomorfologico - Novembre 15
5     13     Studio idrogeologico - Novembre 15
6     14     Verifica di stabilità dei versanti - Novembre 15
7     15     Documentazione fotografica - Novembre 15
8     16     Sezioni Tomografiche - Novembre 15
9     23     Relazione Tecnica Integrativa - Novembre 15    

Documentazione vistata dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo  :

10   01     Inquadramento territoriale e viabilità: Estratto CTR e Estratto Catastale - Luglio 16
11   02     Planimetria dello stato di fatto - Aprile 16
12   09     Piano di Gestione Rifiuti - Aprile 16
13   17     Planimetria del programma di estrazione sovrapposizione limiti ex art. 104 DPR 128/59 - Marzo 17
14   18     Planimetria del programma di estrazione - Aprile 16 
15   19     Sezioni comparate tra lo stato di fatto e il programma di estrazione - Aprile 16
16   20     Planimetria del programma di sistemazione  e ricomposizione morfologica - Aprile 16
17   21    Sezioni comparate tra il programma di estrazione e il programma di sistemazione - Aprile 16
18   22     Planimetria del programma di sistemazione riqualificazione vegetale - Aprile 16
19   Valutazione parametri della Variante del progetto estrattivo in adeguamento alle prescrizioni VIA - Aprile 16

6. di dare atto che il S.IA. è costituito dagli elaborati del progetto, debitamente vistati dal segretario della commissione VIA di cui al parere 573 in data 23.12.2015, di seguito elencati:

20 01       Studio di impatto ambientale -  Febbraio 15
21 02       Sintesi e risposte al parere della Regione Veneto prot. 382820 del 12/09/2014 - Febbraio 15
22 03       Estratto degli elaborati degli strumenti urbanistici vigenti - Febbraio 15
23 04       Valutazione di Incidenza - Novembre 15
24 05       Dichiarazione VIncA  Novembre 15
25 06       Autorizzazione della cava esistente e richiesta di proroga -Febbraio 15
26 07        Sintesi Non Tecnica - Febbraio 15
27 08       Precisazioni SIA a seguito della variante non sostanziale al progetto - Novembre 15

7. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale, è costituito da argilla per laterizi, per un volume di mc 265.445 circa. Si prescrive quanto espressamente stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla D.G.R. n. 652/2007;

8. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro il 31.12.2030. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale scadenza;

9. di stabilire che la ditta deve presentare alla Regione Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale – Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”) – di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 200.000,00 (duecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

10. di far obbligo alla ditta di osservare le “prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale” stabilite dal Decreto della Direzione Commissioni e Valutazioni n. 27 del 19.10.2016 (Allegato A) indicate nell’allegato parere n. 573 in data 23.12.2015 della Commissione VIA;

11. di fare obbligo alla ditta di osservare inoltre le “prescrizioni ai fini autorizzativi” contenute nel parere n. 573 in data 23.12.2015 della Commissione regionale VIA allegato al DDR 27/2016 (Allegato A);

12. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:

  1. presentare, prima della consegna o della notifica del presente provvedimento, i titoli di disponibilità dell’area di cava debitamente registrati;
  2. approntare, prima dell’inizio dei lavori,  appena fuori dell’area di cava (area di scavo) due piezometri a monte idrogeologico e due a valle idrogeologico, di cui uno filtrato sull’acquifero profondo e uno sullo strato granulare saturo che verrà intercettato dagli scavi, e analogamente due a valle idrogeologico, al fine di effettuare, durante la coltivazione della cava e con cadenza annuale, un monitoraggio chimico su campioni d’acqua prelevati ai quattro piezometri in parola. Effettuare un primo campionamento e relative analisi delle acque prima dell’inizio dei lavori di coltivazione. I parametri da ricercarsi sono : Idrocarburi totali (n-esano), MTBE + ETBE (Metil + Etil Butil Etere), BTEXS (organici aromatici), IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) e metalli. L’esito delle analisi deve essere trasmesso all’ARPAV e alla Direzione regionale Difesa del Suolo. Il pannello dei parametri potrà essere modificato dopo il 2° anno di attività, anche su indicazione dell’ARPAV;
  3. provvedere al rafforzamento e prolungamento del tratto della quinta arboreo-arbustiva perimetrale di cui al progetto di ricomposizione ambientale previsto in corrispondenza dell’edificio da tutelare individuato catastalmente al mappale n. 185 del fg. 7. Detta quinta arboreo-arbustiva dovrà quindi essere prolungata per l'intero lato nord del mappale n. 229  in un verso e fino al vertice sud del mappale n. 237  dall'altro verso ed essere realizzata prima dell'inizio dei lavori sul 3° lotto;

13. è fatto obbligo alla ditta di ottemperare, inoltre, alle prescrizioni/condizioni nei confronti delle opere/infrastrutture presenti in prossimità della cava, come di seguito riportate:

tratto di condotta di gasdotto (lato est)

  • l’inizio dei lavori di estrazione dovrà essere preventivamente concordato con la Unità locale della Snam Rete gas S.p.A. (tel. 041-5389424) che provvederà al picchettamento della condotta ed alla stesura del verbale;
  • la distanza minima misurata sull’orizzontale, tra il ciglio superiore dello scavo e l’asse del metanodotto dovrà essere maggiore o uguale a m. 24,00;
  • l’angolo di inclinazione delle scarpate, rispetto all’orizzontale, dovrà essere minore o uguale a 35°;
  • eventuali dissesti che si dovessero manifestare nel tempo lungo le scarpate, dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e a spese della ditta;
  • le eventuali zone in corrispondenza del tracciato del gasdotto interessate al passaggio di automezzi dovranno essere definite e concordate preventivamente con l’unità di Marghera, che impartirà le opportune prescrizioni per la messa in sicurezza del metanodotto;
  • resta altresì inteso che la fascia asservita alla condotta dovrà essere lasciata a terreno agrario, non potrà essere pavimentata, né adibita a deposito di materiali e/o mezzi ed apparecchiature in genere, né potrà essere alterata la quota di posa della condotta;
  • nel caso di inadempienza di una di queste condizioni o di esecuzione dei lavori in difformità del progetto di coltivazione autorizzato il nulla osta dovrà intendersi nullo o immediatamente revocato;

tratto di tubazione di acquedotto (lato sud)

  • prima dell’inizio dei lavori si dovranno effettuare dei sondaggi preventivi per individuare l’ubicazione della condotta idrica;
  • durante i lavori dovrà essere posta la massima attenzione nella movimentazione dei mezzi d’opera nella fascia di rispetto della condotta;

tratto di condotta di oleodotto (lato ovest)

  • eventuali transiti di mezzi pesanti sulla condotta dovranno essere preventivamente concordati con il personale dell’ENI per la predisposizione di opere di protezione provvisoria a cura della ditta;
  • è vietato l’uso di trivelle, battipali e simili nella fascia di rispetto dalla condotta che possano in qualunque modo pregiudicare l’integrità della stessa;
  • nessun scavo o riporto di materiale potrà essere effettuato sulla condotta;
  • la ditta dovrà risarcire qualsiasi danno venisse da essa causato in occasione o in conseguenza dei lavori per l’esecuzione delle opere, anche se autorizzate;
  • nel caso di futuri interventi programmabili da parte dell’ENI agli impianti di proprietà (tubi e/o cavo telecomunicazioni) la ditta si impegnerà, previe tempestive segnalazioni, a fornire l’assistenza necessaria ai fini di agevolare i lavori di manutenzione ed a evitare danni alle opere della cava. L’eventuale interruzione temporanea dei lavori di cava sarà concordato tra le parti, nel tratto interessato dai lavori relativi all’oleodotto, qualora l’interruzione fosse indispensabile;
  • nessun risarcimento può essere richiesto all’ENI per gli interventi di manutenzione;
  • prima dell’inizio dei lavori prendere accordi preventivi con il personale tecnico ENI per procedere all’esatta individuazione e segnalazione della condotta con particolare riferimento alla profondità della condotta;

14. di prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;

15. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

16. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Marcon e alla Città Metropolitana di Venezia;

17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

18. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

19. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;

20. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

21. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1086_AllegatoA_349927.pdf
1086_AllegatoB_349927.pdf

Torna indietro