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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 21 luglio 2017


Materia: Edilizia abitativa

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1035 del 04 luglio 2017

Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Boara Pisani (PD). Deliberazione di Giunta regionale del 28 aprile 2017, n. 44/CR. Art. 65, comma 2, l.r. n. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia al Comune di Boara Pisani (PD) l’autorizzazione alla vendita di n. 2 alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, della legge regionale n. 11/2001.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’art. 65, comma 1, lett. m) della l.r. n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) dei comuni e delle Ater, ossia di quegli alloggi realizzati o recuperati dai suddetti enti per le finalità dell’edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché di quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico, con l’obbligo di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di erp, ovvero nel recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Nel particolare la suddetta norma (commi 1 bis, 1 ter e 1 quater) prevede:

  • il prezzo di vendita degli alloggi è pari al prezzo di mercato delle stesse unità abitative libere, determinato sulla base di perizia asseverata, diminuito del 20%. Il prezzo di vendita degli alloggi di ERP acquisiti gratuitamente dai comuni o dalle Ater, ai sensi dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 ove, da apposita verifica tecnica dell’ente proprietario risulti la non conformità degli impianti dell’alloggio alla vigente normativa in materia di sicurezza e l’assegnatario acquirente, preso atto della non conformità, dichiari espressamente nell’atto di trasferimento dell’immobile l’esclusione della garanzia del venditore, ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
  • hanno titolo all’acquisto gli assegnatari o i loro familiari conviventi, che conducono un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e risultano in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori. In tal caso sussiste l’obbligo di non alienare l’alloggio prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell’acquisto, salvo i casi di incremento del nucleo familiare di almeno due unità ovvero di trasferimento dell’acquirente in un comune distante più di cinquanta chilometri da quello di ubicazione dell’immobile;
  • l’alienazione degli alloggi liberi è effettuata con la procedura dell’asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo, a base d’asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata.

Con decreti del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 329/2014 e 103/2015, al fine di agevolare l'attività di Comuni ed ATER, sono stati predisposti ed approvati i moduli e le check list previsti dal comma 2 dell’art. 35 del Decreto legislativo n. 33/2013.

Il Comune di Boara Pisani (PD) con la deliberazione di Consiglio del 23 novembre 2016, n. 43, trasmessa con nota del 28.12.2016, prot. n. 9436, ha chiesto alla Regione l’autorizzazione alla vendita, ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. m), di n. 2 alloggi sfitti e relative pertinenze, pari al 6,9% del patrimonio di erp complessivo che consta di n. 29 alloggi.

Con regionale del 08.02.2017, prot. n. 50859, sono stati richiesti al Comune chiarimenti ed integrazioni al piano di vendita, relativi al patrimonio complessivo di ERP ed al reinvestimento degli introiti ipotizzati dal piano. Si è chiesto, inoltre, al Comune di precisare l’importo e la natura dei fondi di cui si è avvalsa l’Amministrazione per eseguire i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato di Via Roma 39.

L’Amministrazione comunale con nota del 06.03.2017 prot. n. 1565, ha ottemperato a quanto richiesto dall’Amministrazione regionale.

Il Comune dichiara che la vendita dei n. 2 alloggi individuati nell’elenco Allegato A al presente provvedimento, è necessaria in quanto trattasi di alloggi vetusti che necessitano di urgenti interventi di manutenzione straordinaria o di recupero per i quali l’Amministrazione comunale non dispone di sufficienti risorse economiche.

Tenuto conto della normativa applicabile e dello stato attuale degli alloggi, il Comune ha stimato in circa euro 69.900,00 l’introito complessivo, corrispondente ad un prezzo medio di cessione di circa 34.950,00 euro. Il Comune dichiara, inoltre, che le risorse provenienti dalle alienazioni verranno utilizzate prioritariamente per il recupero degli alloggi di ERP di Via Roma nn. 38-42-44, Via dei Gallo n. 15 e Via Gorghetti n. 25.

La richiesta è conforme ai contenuti della check list approvata con i citati decreti del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 329/2014 e 103/2015 e pubblicata sul sito internet regionale.

La Giunta regionale con provvedimento del 28 aprile 2017, n. 44/CR, ha deliberato di sottoporre alla Seconda Commissione del Consiglio regionale, per il parere di competenza, la proposta di alienazione di alloggi di ERP presentata dal Comune di Boara Pisani.

Il Consiglio regionale con nota prot. 12612 del 26 maggio 2017, trasmessa alla Giunta regionale, avente ad oggetto “Parere alla Giunta regionale n. 200”, ha comunicato che la Seconda Commissione consiliare, nella seduta del 25 maggio 2017, ha espresso parere favorevole al piano di vendita del Comune di Boara Pisani.

La struttura regionale competente ha acquisito il parere in data 05.06.2017.

La proposta del Comune può essere accolta, in quanto conforme alle disposizioni di legge e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

  • che si proceda all’alienazione degli alloggi non prima del 31.12.2018 in quanto oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria  e pertanto inalienabili prima che siano decorsi cinque anni dalla fine dei lavori come stabilito con DGR n. 369 del 25 marzo 2014;
  • che l’alienazione degli alloggi liberi sia effettuata con la procedura dell’asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d’asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata;
  • che nel bando di gara dell’asta pubblica di cui al comma 1 ter dell’art. 65 della l.r. n. 11/2001, sia specificato che, nel primo esperimento d’asta, la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendano acquistare la prima casa.

Come previsto dal Piano Strategico approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55, la durata del piano ordinario di vendita è di 5 anni, che decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia. Nel corso di validità del piano ordinario sono ammessi esclusivamente gli assestamenti disciplinati dalla DGR n. 369 del 25 marzo 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 11/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 65, commi 1, lett. m), 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e comma 2;

VISTO il piano strategico delle politiche della casa nel Veneto approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 10 luglio 2013, n. 55;

VISTE la deliberazione del Comune di Boara Pisani 23 novembre 2016, n. 43, trasmessa con nota del 28.12.2016, prot. n. 9436 e la successiva nota integrativa del 06.03.2017 prot. n. 1565;

VISTE le DDGR n. 3299 del 21.12.2010 e n. 369 del 25 marzo 2014;

VISTI i decreti del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 329/2014 e 103/2015;

VISTA la propria deliberazione del 28 aprile 2017, n. 44/CR;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 25 maggio 2017, parere n. 200;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o), della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare la proposta di alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica presentata del Comune di Boara Pisani (PD) (Allegato A) avente ad oggetto “Alienazione alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Boara Pisani (PD). Deliberazione di Giunta regionale del 28 aprile 2017, n. 44/CR. Art. 65, comma 2, l.r. n. 11/2001.” alle seguenti condizioni:

  • che si proceda all’alienazione degli alloggi non prima del 31.12.2018 in quanto oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria e pertanto inalienabili prima che siano decorsi cinque anni dalla fine dei lavori come stabilito con DGR n. 369 del 25 marzo 2014;
  • che l’alienazione degli alloggi liberi sia effettuata con la procedura dell’asta pubblica, con offerte in aumento, assumendo a base d’asta il prezzo di mercato determinato sulla base di perizia asseverata;
  • che nel bando di gara dell’asta pubblica di cui al comma 1 ter dell’art. 65 della l.r. n. 11/2001, sia specificato che, nel primo esperimento d’asta, la partecipazione è riservata alle persone fisiche che intendano acquistare la prima casa;

2. di dare atto che la durata del piano ordinario di vendita è di 5 anni i quali decorrono dal momento nel quale esso assume efficacia;

3. di dare atto che il Comune è tenuto ad inviare alla Giunta Regionale - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, entro il 30 giugno di ciascun anno di attuazione del piano, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano di vendita e del connesso programma di reinvestimento dei proventi delle alienazioni;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.  di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Edilizia dell’esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1035_AllegatoA_349260.pdf

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