Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 21 luglio 2017


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1034 del 04 luglio 2017

Avvalimento temporaneo della CTRAE per lo svolgimento delle funzioni poste in capo alla CTPAC per la Provincia di Rovigo.. L.R. n. 44/1982.

Note per la trasparenza

Si tratta di acconsentire l’avvalimento per l’anno 2017 della CTRAE per lo svolgimento delle funzioni poste in capo alla CTPAC per la Provincia di Rovigo e riguardanti l’espressione del parere vincolante ed obbligatorio ai fini del rilascio di autorizzazioni in materia di cave.

Estremi dei principali atti istruttori:

  • DD.G.R. n. 1705 del 12.06.2007, n. 4 del 22.01.2008 e n. 79 del 27.01.2009.
  • Richiesta in data 06.02.2017 della Provincia di Rovigo.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 - Norme per la disciplina dell'attività di cava, pone in capo alla Commissione Tecnica Provinciale Attività di Cava (CTPAC), tra l'altro, la funzione di esprimere un parere sulle domande per il rilascio di autorizzazioni alla coltivazione di cave, ai sensi dell'art. 40.

L'art. 24 - Nuove norme per la disciplina della attività di cava, comma 1, della L.R. 30.1.2004, n. 1 ha successivamente stabilito, relativamente al parere della CTPAC, che:

"In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44"Norme per la disciplina di cava" e fino all'approvazione del Piano regionale per le attività di cava (PRAC), il parere espresso dall'amministrazione provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (CTPAC) nell'ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l'ampliamento delle esistenti è obbligatorio e vincolante.".

Per quanto sopra esposto, la funzione della CTPAC ha assunto un ruolo di primaria importanza nello sviluppo dei procedimenti amministrativi che hanno per finalità il rilascio di autorizzazioni in tema di cave.

Nel caso della Provincia di Rovigo, il protrarsi dell'indisponibilità della CTPAC ha reso necessario, da parte della Giunta Regionale, l'adozione delle deliberazione n. 1705 del 12.06.2007, n. 4 del 22.01.2008 e n. 79 del 27.01.2009. Con detti provvedimenti sono state accolte le richieste della Provincia di Rovigo di avvalersi fino alla scadenza del 31.12.2009 della Commissione Tecnica Regionale Attività di Cava (CTRAE), integrata dal Presidente della Provincia di Rovigo o suo delegato, ai fini dell'espressione del parere di competenza della propria CTPAC, ai sensi della L.R. n. 44/1982 e della L.R. n. 1/2004.

Ora, con nota P/GE 2017/005483 del 06.02.2017 la Provincia di Rovigo ha avanzato una nuova richiesta per avvalersi fino alla scadenza del 31.12.2017 della C.T.R.A.E. integrata dal Presidente della Provincia di Rovigo o suo delegato, ai fini dell'espressione del parere di competenza della propria C.T.P.A.C.. Ciò in ragione del fatto che l’Ente non è dotato di una Commissione tecnica provinciale per le attività di cava, stanti le problematiche esistenti sulle nuove competenze attribuite alle Province dalla L. 56/14.

Al riguardo, appare opportuno accogliere la richiesta della Provincia di Rovigo, ma,  in considerazione del carattere di straordinarietà della surrogazione, limitarla al solo rinnovo tuttora in itinere dell’autorizzazione della cava denominata "Casa Ghirotta" e ricadente in Comune di Ceneselli, ciò al fine di evitare di penalizzare con prolungati ritardi la ditta proponente che così potrebbe portare ad ultimazione i lavori di coltivazione già avviati, ma non conclusi. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;

VISTA la L.R. 30/01/2004, n. 1;

VISTE le precedenti deliberazioni n. 1705 del 12.06.2007, n. 4 del 22.01.2008 e n. 79 del 27.01.2009, con le quale è stato disposto il temporaneo avvalimento della CTRAE, integrata dal Presidente della Provincia di Rovigo o suo delegato, ai fini dell'espressione del parere della CTPAC di Rovigo in materia di cave;

VISTA la richiesta formulata dalla Provincia di Rovigo con nota in data 06.02.2017;

RITENUTA accoglibile l'istanza della Provincia di Rovigo, concernente l'avvalimento della CTRAE ai fini dell'espressione del parere in materia di cave da parte della CTPAC, in quanto finalizzata a garantire il regolare funzionamento delle attività istituzionali delle Amministrazioni competenti in materia di cave;

CONSIDERATO che l'avvalimento della CTRAE assume comunque il carattere di straordinarietà e che pertanto l'istituzione della CTPAC della Provincia di Rovigo deve essere portata a compimento al più presto;

VISTI gli atti d'ufficio;

delibera

1. di accogliere per le motivazioni precedentemente evidenziate la richiesta della Provincia di Rovigo e correlativamente chiedere alla C.T.R.A.E., integrata dal Presidente della Provincia di Rovigo o suo delegato, l'espressione, ai sensi dell'art. 39 - 2° comma lett. B, della L.R. 44/82, del parere C.T.P.A.C. così come previsto dalla medesima L.R. 44/82 e dall'art. 24 della L.R. 30/01/2004, n. 1;

2. di stabilire che il pronunciamento di cui al precedente punto 1, è autorizzato solo in relazione allo svolgimento del procedimento attualmente in itinere, come specificato in premessa;

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Rovigo, nonché di pubblicarla sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,

4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Torna indietro