Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 67 del 18 luglio 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 925 del 23 giugno 2017

Approvazione dei requisiti e del procedimento necessari ad ottenere la certificazione di "palestra della salute" e degli indirizzi per la prescrizione e somministrazione dell'esercizio fisico - aspetti relativi alla formazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, Legge regionale n. 8 del 11 maggio 2015.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano i requisiti e il procedimento per ottenere la certificazione di "palestre della salute" nonché gli indirizzi per la prescrizione e somministrazione dell'esercizio fisico - aspetti relativi alla formazione, così come indicato nella Legge Regionale n. 8/2015, all'articolo 21.

L'Assessore Manuela Lanzarin per conto dell'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

Gli effetti positivi dell'attività fisica sulle patologie croniche non trasmissibili (da quella cardiovascolare, al diabete, all'obesità, alla osteoporosi e ad alcune patologie neoplastiche quali il cancro del colon e della mammella) sono solidamente documentati. All'inverso, sono altrettanto ben noti il peso epidemiologico delle malattie croniche ed il ruolo di fattore di rischio nei confronti delle stesse rappresentato dalla sedentarietà.

La Regione del Veneto è impegnata da tempo a promuovere l'attività fisica in generale e nello specifico con il programma regionale "Prescrizione dell'esercizio fisico" contenuto nel Piano Regionale Prevenzione 2014-2018, in attuazione del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018, ha inteso diffondere la pratica della prescrizione dell'esercizio fisico a soggetti che ne possono trarre beneficio.

La prescrizione medica è l'atto attraverso il quale il medico indica al paziente quale terapia assumere, specificandone tipo di farmaco, dosaggio, frequenza di assunzione e durata del trattamento ed indicando le modalità di assunzione indipendentemente dall'utilizzo del ricettario regionale. In tal senso, la "prescrizione di esercizio fisico" rappresenta l'atto attraverso il quale il medico fornisce al paziente le indicazioni circa il tipo, l'intensità, la frequenza e la durata dell'esercizio da svolgere in relazione al suo quadro clinico.

I nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) approvati con D.P.C.M. 12.01.2017 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 18.03.2017, introducono nell'ambito della Promozione dell'attività fisica e tutela sanitaria dell'attività fisica, la promozione di programmi strutturati di esercizio fisico per soggetti a rischio (Allegato F - Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale).

E' noto che nei soggetti affetti da patologie cronico-degenerative in stabilità clinica, che abbiano terminato quando indicato un percorso riabilitativo e che non richiedono un intervento sanitario, l'esercizio fisico è particolarmente raccomandato ed i benefici individuali derivanti dall'adozione di uno stile di vita attivo sono ben evidenti nella letteratura internazionale. Tuttavia, per ottimizzare e mantenere nel tempo i benefici che è in grado di apportare in termini di salute, l'esercizio fisico deve essere "assunto" per tutta la vita.

E' pertanto auspicabile che il maggior numero di soggetti portatori di patologia cronica possa iniziare, o proseguire, un programma strutturato di esercizio fisico da affiancare all'abituale terapia farmacologica.

Nell'ottica di poter diffondere la pratica dell'esercizio fisico, fornendo opportunità di salute in tutto il territorio regionale, consolidando e mettendo a sistema quanto sperimentatocon il programma regionale "Prescrizione dell'esercizio fisico", la Regione del Veneto ha inteso istituire, con la Legge Regionale in materia di sport, n.8, dell' 11 maggio 2015, le "Palestre della Salute" di cui all'articolo 21. Al comma 1 del summenzionato articolo si prevede che la Regione, in aderenza alle programmazioni nazionali e internazionali in materia di prevenzione, promuove e diffonde la pratica dell'esercizio fisico, anche attraverso la prescrizione, nelle persone con patologie croniche.

Al comma 2, si dispone altresì che i programmi di esercizio fisico strutturato e adattato sono da svolgersi, su prescrizione o su consiglio medico, sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, dette "palestre della salute", riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.

Con il comma 3 si è previsto che la Giunta Regionale determini i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisca indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell'esercizio fisico di cui al comma 2.

In continuità con il programma regionale "Prescrizione dell'esercizio fisico" inserito nel Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (D.G.R. n.749/2015) l'attività delle palestre della salute è coordinata dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss.

La certificazione di "palestre della salute" potrà essere ottenuta non solo dalle palestre ma anche da altre strutture sportive, tuttavia, in questa prima fase di attuazione della legge regionale, con il presente provvedimento vengono approvati i requisiti e il procedimento per ottenere la certificazione di palestra della salute, relativi unicamente alle palestre in senso stretto e propriamente dette, indicati nell'Allegato "A" al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante. Con eventuale successivo atto deliberativo potranno essere definiti i requisiti per la certificazione di "palestre della salute" relativi ad altre tipologie di strutture sportive. Contestualmente si intendono fornire nell'ambito degli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell'esercizio fisico, idonee indicazioni per quanto attiene alla formazione dei medici prescrittori e dei laureati in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, finalizzate all'attività delle palestre della salute di cui all'Allegato "B" al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

Con successivo atto del Direttore della Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, verranno definiti i criteri delle Strutture Sanitarie previste per gli stage, individuate le strutture stesse e nominato un Gruppo di coordinamento regionale per la programmazione delle attività formative, di cui all'Allegato "B".

Si dà atto che in merito sono state sentite le Associazioni delle Strutture Ambulatoriali e Ospedaliere Private (ANISAP ed AIOP).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Visto l'articolo 4 della L.R. 1/1997, successivamente integrato e modificato dalla L.R 54/2012;

delibera

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il documento contenente i Requisiti e procedimento per ottenere la certificazione di "palestra della salute" "di cui all'Allegato "A" al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

3. di approvare il documento contenente "Indirizzi per la prescrizione e somministrazione dell'esercizio fisico - aspetti legati alla formazione" di cui all'Allegato "B" al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

4. di stabilire che con successivo atto del Direttore della Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, verranno definiti i criteri delle Strutture Sanitarie previste per gli stage, individuate le strutture stesse e nominato un Gruppo di coordinamento regionale per la programmazione delle attività formative, di cui all'Allegato "B" di cui al precedente punto 3);

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

925_AllegatoA_349258.pdf
925_AllegatoB_349258.pdf

Torna indietro