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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 69 del 21 luglio 2017


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1031 del 04 luglio 2017

"Biogas Bruso - società agricola a r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Cona - località Bruso (VE). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (colture agricole dedicate), effluenti zootecnici e sottoprodotti della lavorazione dei cereali rilasciata alla società “Biogas Bruso – società agricola a r.l.”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – DGR n. 915 del 22 maggio 2012 – <<“Biogas Bruso s.r.l.”. Variante sostanziale all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Cona, località Bruso (VE) e contestuale revoca della DGR n. 1715 del 29 giugno 2010. Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell’energia elettrica.)>>.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • Istanza di rilascio variante n. 81329/2017 (protocollo regionale n. 81329 del 28 febbraio 2017);
  • Data procedibilità istanza: 28 febbraio 2017;
  • Notifica di variante inviata alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 134881 del 4 aprile 2017);
  • Richiesta documentazione integrativa (protocollo regionale n. 143240 del 10 aprile 2017);
  • Parere favorevole rilasciato da AVEPA (protocollo regionale n. 201314 del 23 maggio 2017);
  • Comunicazione di conclusione del procedimento (protocollo regionale n. 214481 del 31 maggio 2017);
  • Verbale istruttorio di conclusione del procedimento del 25 maggio 2017.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

 L’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

 La Giunta Regionale, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

 Con successivi provvedimenti (DGR. n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

 In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

 Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Successivamente, in data 27 maggio 2014, con deliberazione della Giunta regionale n. 725, sono state approvate delle disposizioni semplificative alla gestione del procedimento unico in capo alle istanze di variante presentate da imprenditori agricoli.

 Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

 Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all’esercizio di tali impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

 Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

 Con deliberazione della Giunta regionale n. 915 del 22 maggio 2012 e s. m. e i. (DGR n. 7 del 12 gennaio 2016), la società “Biogas Bruso – società agricola a r.l.” (CUAA 04339300289), con sede legale in via Roma, 19 – Comune di Cittadella (PD) e operativa (sede impianto) in via Bruso – Comune di Cona (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Cona – località Bruso (VE), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica (effluente zootecnico avicolo, pari a 5.650), sottoprodotti della lavorazione dei cereali (365 t/anno) e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate – 14.084 t/anno), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

 In data 28 febbraio 2017 la medesima Società agricola ha presentato richiesta di ulteriore variante all’esercizio al progetto approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 915 del 22 maggio 2012, superando, nei fatti, i contenuti della precedente modifica e integrazione del titolo abilitativo (DGR n. 7 del 12 gennaio 2016).

 La variante progettuale del 28 febbraio 2017 prevede la modifica al piano di alimentazione dell’impianto consistente, in sintesi:

  • nell’incremento della quantità di pollina rispetto alla quantità precedentemente autorizzata;
  • nell’eliminazione dei sottoprodotti della lavorazione dei cereali;
  • nella riduzione dei prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate).

 Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria alla medesima data di inoltro dell’istanza (28 febbraio 2017), ha avviato l’iter amministrativo previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

 A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca in data 4 aprile 2017, protocollo n. 134881, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l’approvazione della nuova variante di progetto presentata dalla società “Biogas Bruso – società agricola a r.l.”, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima società “Biogas Bruso – società agricola a r.l.”, un’ulteriore modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa chiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 152760 del 18 aprile 2017 e n. 190767 del 16 maggio 2017);
  • AVEPA – Sportello unico agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 201314 del 23 maggio 2017 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e smi (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 915 del 22 maggio 2012 e s. m. e i. (DGR n. 7 del 12 gennaio 2016);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lg. n. 387/2003;

CONFERMATO che:

 - con atto ricognitivo e atto di quietanza, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Cittadella – PD - il 30 dicembre 2011 al n. 3280, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio – Ufficio di Venezia in data 4 gennaio 2012 al Registro generale n. 56 e Registro particolare n. 9, come da atto notarile del 29 dicembre 2011 a firma del dott. Nicola Maffei, notaio in Padova (Rep. 128330/Racc. 32777), la società “Biogas Bruso – società agricola a r. l.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia (Comune di Cona - VE, foglio 42, mappale n. 48);

 - con atto di costituzione di diritto di superficie, registrato alla Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Cittadella (PD) il 30 dicembre 2011 al n. 3281 serie 1T, e trascritto all’Agenzia del territorio – Ufficio provinciale di Venezia, Sezione staccata di Chioggia (VE) in data 4 gennaio 2012, al Registro generale n. 57 e Registro particolare n. 34, come da atto notarile del 29 dicembre 2011a firma del dott. Nicola Maffei, notaio iscritto al Ruolo del Distretto di Padova e residente in San Marino di Lupari (PD) (Rep. n. 128331 e Racc. n. 32778), nonché da Contratto di locazione finanziaria n. 970069, risulta che la società “Biogas Bruso – società agricola a r.l.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia (Comune di Cona (VE), foglio 42, particella n. 48) sino alla data del 24 marzo 2028;

 - con successivo atto “tipo mappale” – atto di aggiornamento, del 30 gennaio 2013, protocollo n. VE0011297, il mappale originario n. 48, foglio 42, del Comune di Cona (VE), risulta essere stato soppresso, generando i mappali n. 65, 67 e 68;

 - con atto costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Mestre (Venezia 2) il 26 maggio 2010 al n. 6710, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia – Sezione staccata di Chioggia in data 28 maggio 2010 al Registro generale n. 3269 e Registro particolare n. 2098, come da atto notarile del 10 e 24 maggio 2010 a firma del comm. dott. Francesco Candiani, notaio in Venezia (Rep. n. 123421 e 123523, Racc. n. 33096), la società “Enel Distribuzione S.p.a.” ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Cona, foglio 42, mappali n. 53, 54 56, 65 e 67);

 - con atto di servitù inamovibile di passaggio, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Mestre (Venezia 2) il 26 maggio 2010 al n. 6711, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia – Sezione staccata di Chioggia in data 28 maggio 2010 al Registro generale n. 3291 e Registro particolare n. 2061, come da atto notarile del 10 e 24 maggio 2010 a firma del comm. dott. Francesco Candiani, notaio in Venezia (Rep. n. 123422 e 123524, Racc. n. 33097), le società “Biogas Bruso – società agricola a r.l.” e “Enel Distribuzione S.p.a.” hanno la disponibilità delle superfici di accesso all’impianto di rete elettrica;

 - con l’accettazione del preventivo di connessione - codice GOAL n. 14005 la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende “non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione” alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;

 - con nota protocollo n. 424352 del 21 ottobre 2015, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della DGR n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dall’ing. Stefano Svegliado, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 2584 e giurata presso il Tribunale di Padova il 19 ottobre 2015, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di € 212.584,91 (euro duecentododicimilacinquecentoottantaquattro/91);

PRESO ATTO che:

 - AVEPA – Sportello unico agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 201314 del 23 maggio 2017, ha espresso il proprio parere favorevole agli interventi di variante in argomento e ha formalmente confermato il Piano aziendale approvato dall’Ispettorato regionale per l’agricoltura della provincia di Venezia (protocollo n. 215702/48.25.09 del 19 aprile 2010), ai sensi dell’articolo 44 della LR n. 11/2004; 

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 12 gennaio 2016, la modifica all’esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), pari a 14.055 tonnellate/anno tal quali, ossia il 69,02 % del totale in peso, compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo – pollina, pari a 6.308 t/anno tal quali, ossia il 30,98 % del totale in peso;

3. di confermare in capo alla società “Biogas Bruso – società agricola a r.l.” (CUAA 04339300289), con sede legale in via Roma, 19 – Comune di Cittadella (PD) e operativa in via Bruso – Comune di Cona (VE), l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio delle opere, impianti e attrezzature elencati al precedente punto 2., nel Comune di Cona – località Bruso (VE), foglio 42, mappale n. 65, 67 e 68, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 689497 del 10 dicembre 2009, n. 117360 del 2 marzo 2010, n. 224966 del 22 aprile 2010, n. 87044 del 22 febbraio 2011, n. 483178 del 18 ottobre 2011, n. 587900 del 16 dicembre 2011, n. 71901 del 13 febbraio 2012, n. 87610 del 23 febbraio 2012, n. 181233 del 17 aprile 2012, n. 21193 dell’8 maggio 2012, n. 479367 del 23 ottobre 2012, n. 326282 del 10 agosto 2015, n 326292 del 10 agosto 2015 e n. 201696 del 23 maggio 2017;

4. di approvare l’Allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato dal punto 8. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 12 gennaio 2016 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2., nonché dei dispositivi n. 3., 5., 6. e 7. della DGR n. 915/2012;

5. che le autorizzazioni di cui al precedente punto 2., nonché dei dispositivi 3., 5. e 6. della DGR n. 915/2012 , inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Cona (VE), foglio 42, mappali n. 65, 67 e 68, perdono efficacia e quindi decadono il 24 marzo 2028, termine ultimo di validità del contratto di locazione finanziaria allegato alla documentazione di progetto;

6. di comunicare, alla società agricola “Biogas Bruso – società agricola a r.l.” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell’autorizzazione di cui al punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

7. di aggiornare l’importo, pari a € 280.612,08 (euro duecentoottantamilaseicentododici/08), garantito dalla polizza fideiussoria n. 370652557 del 15 marzo 2017 e relativa appendice di modifica del 30 marzo 2017, emessa dalla società “Generali S.p.A.”, quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei dispositivi n. 3., 5. e 6. della deliberazione della Giunta regionale n. 915 del 22 maggio 2012, per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

8. di revocare, sulla base delle risultanze istruttorie, la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 12 gennaio 2016, con la quale, alla conclusione del relativo procedimento amministrativo, la Giunta regionale aveva autorizzato la società “Biogas Bruso – società agricola a r.l.” al completamento della costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1031_AllegatoA_349248.pdf

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