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Materia: Settore secondario
Deliberazione della Giunta Regionale n. 939 del 23 giugno 2017
Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Aggiornamento delle disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo regionale di Garanzia, istituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., per operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi, a vantaggio delle PMI venete. Deliberazione della Giunta regionale n. 48/CR del 8 maggio 2017.
Con il presente provvedimento si approvano le nuove disposizioni operative per la gestione delle operazioni di riassicurazione del credito, garantito dai Confidi a vantaggio delle PMI venete, tramite utilizzo di parte del Fondo regionale di Garanzia gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Tra gli interventi di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e medie imprese, la legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese", all'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede la costituzione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle micro, piccole e medie imprese (PMI).
Con deliberazione della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005 è stato costituito, con una dotazione di Euro 1.000.000,00, presso la Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., iscritta nell'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), un Fondo di controgaranzia in favore dei Confidi costituiti fra piccole e medie imprese.
Tale Fondo fa riferimento alle modalità operative generali di funzionamento del Fondo centrale di garanzia (di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a - ora "Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese"), adottate con decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni. Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 3283 del 21 dicembre 2010, è stata incrementata la dotazione del Fondo, portandola a complessivi Euro 36.669.175,56.
Con provvedimento n. 1116 del 26 luglio 2011 la Giunta regionale ha approvato le disposizioni operative per l'utilizzo del Fondo di cui trattasi, prevedendo l'intervento diretto della Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.pA. per il rilascio di garanzie personali e l'attivazione di strumenti di mitigazione del rischio di credito attraverso la costituzione di garanzie su portafogli "tranched cover"; quest'ultimi resi operativi con le deliberazioni della Giunta regionale n. 789 del 7 maggio 2012 e n. 145 dell'11 febbraio 2013.
Con la citata deliberazione n. 1116 del 2011 è stato approvato anche lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti fra Regione del Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A., sottoscritta dalle parti in data 11 ottobre 2011, registrata al Rep. Regione Veneto n. 26708.
Da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 14 maggio 2013, modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 903 del 4 giugno 2013, è stata ulteriormente estesa l'operatività del Fondo regionale di garanzia prevedendo operazioni di Riassicurazione di garanzie prestate alle PMI dai Confidi, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993.
Con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 2013 sono state inoltre approvate le disposizioni operative, nonché lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto, Veneto Sviluppo S.p.A. ed i Confidi per la disciplina dei rapporti scaturenti dal nuovo strumento finanziario.
La legge regionale 17 giugno 2016, n. 17, recante norme in materia di unificazione dei fondi di rotazione regionali, attualmente gestiti da Veneto Sviluppo S.p.A., all'art. 3, commi 1 e 2, prevede che "Nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione del soggetto gestore del Fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell’articolo 2, al fine di garantire la continuità dell’operatività dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’articolo 1, continua ad operare l’attuale gestore. L’individuazione del soggetto gestore del Fondo unico di rotazione cui all’articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge."
Pertanto, al fine di garantire la continuità degli interventi di agevolazione per l’accesso al credito delle imprese venete, posti in essere dalla Regione anche con il coinvolgimento del sistema regionale dei Confidi, con deliberazione della Giunta regionale n. 2275 del 30 dicembre 2016 la convenzione è stata prorogata sino all’individuazione del soggetto gestore dei fondi di rotazione regionali e, comunque, non oltre il 6 luglio 2018.
Con la citata deliberazione n. 903 del 2013 sono state altresì approvate le disposizioni operative per le operazioni di riassicurazione del credito con l’obiettivo di migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI, intervenendo su specifiche tipologie di linee di credito che non trovano riscontro negli strumenti finanziari esistenti. Le risorse a disposizione, quota parte del Fondo regionale di Garanzia, sono pari a 16 milioni di Euro e hanno permesso di attivare circa 750 milioni di finanziamenti.
In base alle suddette disposizioni, è possibile riassicurare il credito concesso dalle Banche alle PMI nella misura dell’80% delle garanzie prestate dai Confidi a sostegno delle operazioni previste dalle sotto elencate linee di intervento, con applicazione di un cap variabile in funzione della linea prescelta:
Le garanzie consortili sono di importo pari al 50% delle sottostanti operazioni bancarie e, in funzione della linea di intervento, possono essere a prima richiesta (anche con congruo anticipo) o sussidiarie.
Nell'ambito delle operazioni di riassicurazione, con deliberazione della Giunta regionale n. 91 del 31 gennaio 2017, è stata attivata una nuova linea di intervento (Linea D) per favorire l’accesso al credito delle imprese danneggiate dalla crisi bancaria. Allo strumento, che ha carattere temporaneo sino al 31 dicembre 2017, possono accedere le PMI che abbiano subito, tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, una rilevante diminuzione del merito creditizio a causa dell’acquisto di prodotti finanziari emessi dalle banche finanziatrici, presso sedi o filiali dei medesimi istituti bancari autorizzati ad operare in territorio veneto in conformità alla normativa vigente; per le imprese che si trovino in tale condizione il cap è stato elevato al 20%.
La prima fase di utilizzo del Fondo per operazioni di riassicurazione del credito ha dato risultati senz'altro positivi rivelando una forte capacità di generazione di finanziamenti, ma ha anche messo in evidenza la necessità di intervenire sulle disposizioni operative al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dello strumento finanziario.
Si è proceduto, quindi, all’aggiornamento delle suddette disposizioni operative con l'obiettivo di semplificare le procedure, valorizzare il ruolo dei Confidi e migliorare l’accesso al credito delle PMI operanti in Veneto sia in termini di creazione di nuovo credito che di diminuzione dei costi delle garanzie.
Le nuove disposizioni operative, Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, sono state predisposte anche grazie al contributo di Veneto Sviluppo S.p.A. e del sistema dei Confidi. Gli aspetti innovativi si possono così sintetizzare:
Le nuove disposizione operative troveranno applicazione anche per le operazioni di riassicurazione rientranti nella nuova Linea di intervento D.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, la Terza Commissione consiliare, nella seduta del 13 giugno 2017, ha espresso parere favorevole all'unanimità.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTE la legge regionale 13 agosto 2004, n.19 e la legge regionale 17 giugno 2016, n. 17;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 3283 del 21 dicembre 2010, n. 1116 del 26 luglio 2011, n. 789 del 7 maggio 2012, n. 145 dell'11 febbraio 2013, n. 714 del 14 maggio 2013, n. 903 del 4 giugno 2013, n. 2275 del 30 dicembre 2016 e n. 91 del 31 gennaio 2017;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 48 dell'8 maggio 2017;
VISTO il parere della Terza Commissione consiliare rilasciato in data 13 giugno 2017;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
(seguono allegati)
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