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Materia: Agricoltura
Deliberazione della Giunta Regionale n. 679 del 16 maggio 2017
Adeguamento delle disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali richieste agli operatori del settore agricolo e delle tabelle convenzionali dei tempi e dei parametri di reddito di lavoro agricolo. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i.
Il presente provvedimento aggiorna le disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali in agricoltura con particolare riferimento a quella dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). L’introduzione di indici parametrici ordinari convenzionali di tempo e reddito da applicare al piano colturale del fascicolo aziendale, tramite una procedura informatizzata, determina la condizione di un riconoscimento di qualifica professionale in tempi ridottissimi. La qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale viene riconosciuta da AVEPA secondo le specifiche procedure.
L'Assessore Giuseppe Pan quanto segue.
Il decreto legislativo del 29 marzo 2004, n. 99 nell’introdurre la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), estendibile anche alle società agricole, affida alle Regioni il compito di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata normativa.
La qualifica di IAP viene riconosciuta agli imprenditori che risultano in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali e che dedicano all’attività lavorativa agricola, da svolgere ai sensi dell’ art. 2135 del codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo ricavando almeno il 50% del proprio reddito complessivo con riduzione al 25% per attività svolte in zone svantaggiate.
Con deliberazioni 7 dicembre 2011, n. 2113 e 25 giugno 2012, n. 1227, la Giunta regionale, facendo proprie le conclusioni maturate nel Gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure nel settore primario, ha approvato le nuove linee di indirizzo per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
L'efficacia della semplificazione sviluppatasi attraverso l'individuazione e l'applicazione di parametri ordinari per la determinazione del tempo di lavoro dedicato alle attività agricole e del reddito ricavabile dalle medesime, si è tradotta con tempi ridotti per l'istruttoria delle domande con possibilità di qualifica IAP quasi immediata basata sulla situazione aggiornata del fascicolo aziendale.
Il percorso della semplificazione è continuato con le disposizioni della DGR 10 dicembre 2013, n. 2293 e da ultimo della DGR 31 marzo 2015, n. 435.
Nell’ottica di un continuo necessario processo di aggiornamento delle disposizioni, con il coinvolgimento delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e di AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura), è stato aperto un confronto per una verifica della piena efficacia operativa degli allegati di indirizzo e tecnici A e B alla deliberazione 435/2015 attualmente vigente.
Da qui le proposte di aggiornamento che sinteticamente riguardano nell’allegato A specifiche: sulle zone svantaggiate, sui requisiti professionali e reddituali e per altre professionalità agricole oltre allo IAP; nell’allegato B aggiornamenti ed integrazioni degli indici medi ordinari convenzionali sui tempi e redditi di lavoro per le attività agricole e connesse utilizzabili per qualifiche professionali in agricoltura.
Per maggior chiarezza e facilità di consultazione si propone di sostituire integralmente gli allegati alla deliberazione 435/2015 con gli allegati A e B al presente provvedimento.
Considerati i tempi necessari ad AVEPA per gli aggiornamenti informatici e procedurali, si propone che le disposizioni di cui alla presente deliberazione trovino applicazione per le domande di riconoscimento della qualifica di IAP presentate successivamente all’1 luglio 2017, ferma restando nel frattempo la vigenza delle specifiche applicative in corso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 2135 del Codice civile “Imprenditore agricolo”;
VISTO il Decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 e in particolare gli articoli 1 e 2, che definiscono la figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale persona fisica e persona giuridica (IAP);
VISTA la Dgr n. 956 del 23 marzo 2010, “Attuazione dell’articolo 5 “Semplificazione degli adempimenti amministrativi” della Lr 7 agosto 2009, n. 16 “Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi”;
VISTA la Dgr n. 1932 del 27 luglio 2010, che ha istituito il Gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure nel settore primario;
VISTA la Dgr n. 301 del 15 marzo 2011 per il subentro di AVEPA (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura) nella gestione dei procedimenti regionali già di competenza dei Servizi Ispettorati Regionali dell’agricoltura (IRA);
VISTO il decreto legislativo n.228/2001;
VISTA la L.R. 10 agosto 2012 n. 28 e L.R. 24 dicembre 2013 n. 35 sulla disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario;
VISTA la Dgr n. 2113 del 7 dicembre 2011 e la DGR n. 1227 del 25 giugno 2012;
VISTA la Dgr n. 435 del 31 marzo 2015 “Adeguamento disposizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali richieste agli operatori del settore agricolo e tabelle convenzionali dei tempi e dei parametri di reddito di lavoro agricolo”;
VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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