Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 09 maggio 2017


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 448 del 06 aprile 2017

Ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "FERRAZZA" sita in Comune di Verona (VR). L.R. 44/1982.

Note per la trasparenza

Si tratta dell’autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata “FERRAZZA” sita in Comune di Verona (VR).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza della ditta acquisita al prot. n. 77384 del 24.02.2015;
Parere Commissione Regionale V.I.A. n. 530 del 17.06.2015;
Parere C.T.P.A.C. di Verona in data 21.07.2016, acquisito al prot. n. 286308 del 25.07.2016;
Decreto Direzione Commissioni Valutazioni n. 24 del 10.10.2016.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1942 del 08.04.1980 la Giunta Regionale ha autorizzato alla ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l. la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “FERRAZZA” sita in Comune di Verona (VR).

La ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l. (C.F. 01758280232), con sede a Verona (VR) in via Falcona n. 18, ha presentato in data 24.02.2015, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonchè dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “FERRAZZA” sita in Comune di Verona (VR) e rilascio della correlata autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Espletati tutti gli adempimenti istruttori, l’istanza e il relativo progetto sono stati sottoposti alla valutazione della Commissione Regionale V.I.A. la quale, nella seduta del 17.06.2015, ha espresso parere favorevole n. 530 del 17.06.2015 al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni nonché parere favorevole all’autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava denominata “FERRAZZA”, sempre con prescrizioni.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 550 del 26.04.2016, prendendo atto delle sentenze del C.d.S. n. 1058 depositata il 16.03.2016 e n. 1182 depositata il 23.03.2016 e in attesa di un intervento legislativo che delinei con chiarezza e semplifichi il procedimento di autorizzazione di cava sottoposta a V.I.A., ha dettato disposizioni procedurali stabilendo, a titolo prudenziale, per tutte le istanze di cava soggette a V.I.A. nuove o non ancora concluse con provvedimento definitivo, la necessità di acquisizione del parere della competente C.T.P.A.C..

Il procedimento è proseguito quindi con la richiesta del parere alla C.T.P.A.C. di Verona avvenuta con nota prot. n. 185181 in data 11.05.2016 del settore regionale V.I.A..

La C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 21.07.2016, come comunicato con nota acquisita in Regione al prot. n. 286308 del 25.07.2016, ha espresso parere favorevole alla domanda di ampliamento della cava, stabilendo alcune prescrizioni.

In applicazione delle direttive stabilite dalla D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016 riguardo all’adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti VIA di competenza regionale nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. 4/2016, la Direzione Regionale Commissioni Valutazioni con decreto n. 24 del 10.10.2016, prendendo atto del parere n. 530 del 17.06.2015 della Commissione Regionale V.I.A., ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento della cava richiamando le prescrizioni contenute nel parere della Commissione regionale V.I.A. e dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.).

La Direzione Commissioni Valutazioni, sempre in osservanza alle disposizioni dettate dalla citata D.G.R. n. 1461/2016, ha quindi trasmesso il citato decreto e il parere della commissione V.I.A. alla Direzione Difesa del Suolo per l’adozione del provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico.

Il parere n. 530 del 17.06.2015 della Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L.R. n. 10/1999, è stato espresso anche per gli aspetti autorizzativi ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 e, con titolo unico di cui all’art. 16 della medesima L.R., per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici, forestali e del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dettando specifiche prescrizioni al riguardo.

L’area di intervento è infatti sottoposta a vincolo paesaggistico (ex L. 1497/1939 – ora D.lgs. n. 42/2004).

L’istruttoria svolta nell’ambito della procedura di V.I.A. ha assorbito la procedura di cui alla L.R. n. 44/1982 acquisendo il parere del Comune di Verona. Le pubblicazioni previste dalla L.R. 44/1982 sono state assolte nell’ambito della procedura di VIA e, sempre nell’ambito della medesima procedura, sono state valutate le osservazioni ed opposizioni pervenute.

L’intervento in progetto nell’ambito della procedura di V.I.A. ha inoltre ottenuto il parere favorevole con prescrizioni:

  • della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota prot. n. 0002421 class. 34.19.07/8 del 05.05.2015 (acquisita al protocollo regionale n. 191678 del 07.05.2015) anche per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004;
  • della CTPAC di Verona nella seduta del 21.07.2016, come precedentemente citato.

I pareri e le relative prescrizioni sono stati recepiti, anche per gli aspetti autorizzativi, dalla Commissione Regionale VIA nel citato parere n. 530/2015, allegato al decreto n. 24 del 10.10.2016 della Direzione Commissione Valutazioni, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante (allegato A).

La Commissione Regionale V.I.A. con il citato parere n. 530 del 17.06.2015 ha anche prescritto che “prima del provvedimento di autorizzazione, la Sezione Regionale Geologia e Georisorse dovrà verificare il rispetto del limite del 3% della superficie agricola in Comune di Verona, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 44/82 e successive integrazioni di cui alla L.R. n. 5/2000 e L.R. n. 27/2001;”.

Al riguardo la Direzione Difesa del Suolo (che ha assorbito le competenze della Sezione Regionale Geologia e Georisorse), dopo aver acquisito il computo della superficie di zona del territorio comunale di Verona contenuto nel decreto n. 35 del 06.10.2016 trasmesso dalla Direzione Pianificazione Territoriale con nota prot. n. 387091 del 11.10.2016, con nota prot. n. 430703 del 07.11.2016 ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Valutazione Impatto Ambientale che la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Verona è pari a 1.627.507 mq.

Conseguentemente, l’ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “FERRAZZA” rispetta il limite del 3% della superficie agricola in Comune di Verona ai sensi dell’art. 13 della L.R. 44/82 e delle successive LL.RR. n. 5/2000 e n. 27/2001.

Considerato che l’intervento di cava in progetto non risulta in contrasto con la L.R. 44/1982, valutata la compatibilità ambientale e con il vincolo presente sull’area, l’ampliamento della cava denominata “FERRAZZA” risulta autorizzabile recependo le prescrizioni contenute nel decreto di giudizio favorevole di compatibilità ambientale e nel parere favorevole per gli aspetti autorizzativi della commissione V.I.A..

L’intervento di ampliamento in progetto interessa una superficie di cava pari a circa 120.000 mq e una superficie di scavo pari a circa 101.000 mq per un volume totale di materiale di scavo pari a circa 505.000 mc ed un volume di materiale utile commerciale estraibile di circa 375.000 mc. La differenza volumetrica tra materiale di scavo e materiale utile commerciale è costituita da materiale di scarto e/o associato nonché dalla copertura di terreno vegetale, destinato alla ricomposizione ambientale finale del sito. La durata dell’attività di coltivazione è pari a 5 anni e si svilupperà in 5 lotti di coltivazione da estrarsi in successione.

In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 15.12.2016 è stata effettuata la richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla banca dati nazionale antimafia che ha acquisito per via telematica la richiesta al prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_0054335_20161215.

Con verifica telematica in data 16.12.2016, la Prefettura di Verona ha comunicato che a carico della ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l. e dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 alla data medesima non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Tanto premesso, in considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta e della disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016 non emergono impedimenti nell’autorizzare la ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata “FERRAZZA”, recependo le prescrizioni contenute nel decreto n. 24 del 10.10.2016 di espressione della compatibilità ambientale nonché le prescrizioni contenute nel parere autorizzativo n. 530 del 17.06.2015 della Commissione Regionale V.I.A. che vengono coordinate nel dispositivo del presente provvedimento omnicomprensivo.

Considerato che il progetto prevede la sistemazione ambientale anche della parte di cava già autorizzata, occorre sostituire la precedente autorizzazione n. 1942 del 08.04.1980 e stabilire un nuovo deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal presente provvedimento sull’intera area di cava e svincolare il deposito cauzionale attualmente versato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la domanda della ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l. pervenuta in data 24.02.2015, per la coltivazione in ampliamento della cava di cava di sabbia e ghiaia denominata “FERRAZZA” e sita in Comune di Verona (VR) e la documentazione progettuale allegata e integrata in fase istruttoria;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

VISTI i pareri del Comune di Verona e della C.T.PA.C. di Verona;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;

VISTO il parere n. 530 del 17.06.2015 della Commissione Regionale V.I.A. anche per gli aspetti autorizzativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999

VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016;

VISTO il decreto n. 24 del 10.10.2016 della Direzione Regionale Commissioni Valutazioni che ha espresso il giudizio di favorevole di compatibilità ambientale dell’intervento in progetto nell’ambito della procedura di V.I.A.;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare n. 16 del 01.03.2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;

VISTO il parere della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, acquisito al protocollo regionale n. 191678 del 07.05.2015;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la L.R. 52/1978;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l’art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all’entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell’art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di prendere atto e fare proprio il decreto della Direzione Commissioni Valutazioni n. 24 del 10.10.2016 (Allegato A) con il quale è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica dell’intervento in oggetto con le relative prescrizioni;
  2. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole n. 530 del 17.06.2015 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. per gli aspetti autorizzativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, allegato al citato decreto n. 24/2016 di cui al punto n. 1 (Allegato A);
  3. di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “FERRAZZA” e sita in Comune di Verona (VR) alla ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l. (C.F. 01758280232), con sede a Verona (VR) in via Falcona n. 18, all’interno dell’area delimitata con linea continua rossa e blu (cava esistente – richiesta ampliamento) nella tavola 3/1 “Inquadramento cartografico, normativo ed estratto catastale” nell’estratto mappa in scala 1:2000 facente parte della documentazione di progetto, in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 9) e con le successive prescrizioni, ad esclusione dell’area afferente all’impianto di betonaggio come individuata al successivo punto n. 11), che viene stralciata dall’area della cava;
  4. di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 con il titolo unico previsto all’art. 16 della L.R. n. 44 del 07/09/1982, nel rispetto delle relative prescrizioni richiamate al punto 16 del presente provvedimento;
  5. di stabilire che l’autorizzazione paesaggistica ha efficacia di 5 anni dalla data del presente provvedimento;
  6. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, assorbe, modifica e sostituisce la precedente D.G.R. n. 1942 del 08.04.1980 di autorizzazione alla coltivazione della cava;
  7. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze;
  8. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
  9. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dagli elaborati, debitamente vistati dal segretario della Commissione Regionale V.I.A. di cui al parere n. 530 del 17.06.2015, di seguito elencati:
    • 1.1 Relazione tecnica descrittiva;
    • 2.1 Relazione geologica, geomorfologica, idrogeologica e geotecnica;
    • 3.1 Inquadramento cartografico normativo ed estratto catastale;
    • 3.2 Planimetria stato attuale (scala 1:1000);
    • 3.3 Planimetria di ampliamento di coltivazione della cava (scala 1:1000);
    • 3.4 Planimetria di ampliamento per lotti successivi (scala 1:1000);
    • 3.5 Planimetria di ricomposizione finale (scala 1:1000);
    • 3.6 Sezione 1-1 Stato attuale, progetto ampliamento e di ricomposizione;
    • 3.7 Sezione 2-2, 3-3 e 4-4 Stato attuale, progetto ampliamento e di ricomposizione;
    • 3.8 Sezione 5-5, 6-6 e 7-7 Stato attuale, progetto ampliamento e di ricomposizione;
    • 4.1 Documentazione fotografica;
    • A Relazione paesaggistica;
    • A.01 Inquadramento cartografico normativo;
    • A.02 Planimetria stato attuale come da D.G.R.V. n. 1942 del 08/04/1980 e successive proroghe (scala 1:1000);
    • A.03 Planimetria stato attuale (scala 1:1000);
    • A.04 Stato di fatto contesto paesaggistico (scale varie);
    • A.05 Stato di fatto elementi sensibili (scala 1:5000);
    • A.06 Planimetria di ampliamento di coltivazione della cava (scala 1:1000);
    • A.07 Stato di progetto foto inserimenti lotti di scavo vista 01 (scale varie);
    • A.08 Stato di progetto foto inserimenti lotti di scavo vista 02 (scale varie);
    • A.09 Planimetria di ricomposizione (scala 1:1000);
    • A.10 Sezione 1-1 Stato attuale, progetto d’ampliamento e di ricomposizione;
    • A.11 Sezione 2-2, 3-3 e 4-4 Stato attuale, progetto d’ampliamento e di ricomposizione;
    • A.12 Sezione 5-5, 6-6 e 7-7 Stato attuale, progetto d’ampliamento e di ricomposizione;
    • 6.1 Relazione sulla viabilità;
    • 6.2 Carta della viabilità;
    • 7.1 Relazione agronomica;
    • 8.1 Carta dell’uso del suolo;
    • Tav. A.28 Copertura del suolo;
    • 9.1 Dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi della D.G.R.V. n. 2299/2014;
  10. di dare atto che il S.IA. è costituito dagli elaborati, debitamente vistati dal segretario della Commissione Regionale V.I.A. di cui al parere n. 530 del 17.06.2015, di seguito elencati:
    • 1.1 Quadro di riferimento programmatico;
    • 2.1 Quadro di riferimento progettuale;
    • 3.1 Quadro di riferimento ambientale: caratterizzazione;
    • 4.1 Quadro di riferimento ambientale: impatti;
    • 5.1 Sintesi non tecnica;
    • 7.1 Dichiarazioni;
    • Piano di gestione dei rifiuti di estrazione.
  11. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di presentare elaborato grafico esplicativo di individuazione dell’area dell’impianto di betonaggio e relative pertinenze, presente in cava, come autorizzato dal Comune di Verona e oggetto dello stralcio di cui al precedente punto n. 3). Tale elaborato diventa parte integrante della documentazione di progetto individuata al punto n. 9);
  12. di dare atto e stabilire che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da sabbia e ghiaia per un volume utile commerciale di mc 375.000, calcolato a giacimento. Si prescrive quanto espressamente stabilito, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, dalla D.G.R. n. 652/2007;
  13. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 5 anni dalla data del presente provvedimento. Eventuali proroghe dovranno essere richieste prima di tale data pena l’applicazione della procedura di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 30 della L.R. n. 44/1982;
  14. di stabilire che la ditta deve presentare alla Regione del Veneto, prima della consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione e dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale –Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”)- di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 650.000,00 (seicentocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Giunta Regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
  15. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione del deposito cauzionale di cui al punto precedente, il deposito cauzionale presentato a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 1942 del 08.04.1980 per l’importo di € 436.021,01 (quattrocentotrentaseimilaventuno/01) (polizza n. 361010653 in data 18.07.2016 della Assicurazioni Generali s.p.a.– ordine di costituzione n. 2016/0169) nonché di restituire alla ditta i relativi atti di fidejussione;
  16. di far obbligo alla ditta di osservare le “prescrizioni ai fini del rilascio della compatibilità ambientale” stabilite dal Decreto della Direzione Commissioni Valutazioni n. 24 del 10.10.2016 (Allegato A) indicate nell’allegato parere n. 530 del 17.06.2015 della Commissione V.I.A.;
  17. di fare obbligo alla ditta di osservare inoltre le “prescrizioni ai fini autorizzativi” contenute nel parere n. 530 del 17.06.2015 della Commissione Regionale V.I.A. allegato al D.D.R. n. 24/2016 (Allegato A);
  18. di fare obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, copia dei titoli di disponibilità dell’area della cava come autorizzata e delle aree pertinenziali, debitamente registrati all’Ufficio del registro;
  19. di prescrivere che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;
  20. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  21. di comunicare la presente autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona Rovigo e Vicenza;
  22. di disporre la consegna o notifica del presente provvedimento alla ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l. nonchè l'invio del presente provvedimento al Comune di Verona, alla Provincia di Verona e all’Unità Organizzativa Regionale Forestale Ovest;
  23. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
  24. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  25. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
  26. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  27. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

448_AllegatoA_343032.pdf

Torna indietro