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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 448 del 06 aprile 2017
Ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "FERRAZZA" sita in Comune di Verona (VR). L.R. 44/1982.
Si tratta dell’autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata “FERRAZZA” sita in Comune di Verona (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza della ditta acquisita al prot. n. 77384 del 24.02.2015; Parere Commissione Regionale V.I.A. n. 530 del 17.06.2015; Parere C.T.P.A.C. di Verona in data 21.07.2016, acquisito al prot. n. 286308 del 25.07.2016; Decreto Direzione Commissioni Valutazioni n. 24 del 10.10.2016.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin, riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 1942 del 08.04.1980 la Giunta Regionale ha autorizzato alla ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l. la coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “FERRAZZA” sita in Comune di Verona (VR).
La ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l. (C.F. 01758280232), con sede a Verona (VR) in via Falcona n. 18, ha presentato in data 24.02.2015, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonchè dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “FERRAZZA” sita in Comune di Verona (VR) e rilascio della correlata autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
Espletati tutti gli adempimenti istruttori, l’istanza e il relativo progetto sono stati sottoposti alla valutazione della Commissione Regionale V.I.A. la quale, nella seduta del 17.06.2015, ha espresso parere favorevole n. 530 del 17.06.2015 al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni nonché parere favorevole all’autorizzazione alla coltivazione in ampliamento della cava denominata “FERRAZZA”, sempre con prescrizioni.
La Giunta regionale, con deliberazione n. 550 del 26.04.2016, prendendo atto delle sentenze del C.d.S. n. 1058 depositata il 16.03.2016 e n. 1182 depositata il 23.03.2016 e in attesa di un intervento legislativo che delinei con chiarezza e semplifichi il procedimento di autorizzazione di cava sottoposta a V.I.A., ha dettato disposizioni procedurali stabilendo, a titolo prudenziale, per tutte le istanze di cava soggette a V.I.A. nuove o non ancora concluse con provvedimento definitivo, la necessità di acquisizione del parere della competente C.T.P.A.C..
Il procedimento è proseguito quindi con la richiesta del parere alla C.T.P.A.C. di Verona avvenuta con nota prot. n. 185181 in data 11.05.2016 del settore regionale V.I.A..
La C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 21.07.2016, come comunicato con nota acquisita in Regione al prot. n. 286308 del 25.07.2016, ha espresso parere favorevole alla domanda di ampliamento della cava, stabilendo alcune prescrizioni.
In applicazione delle direttive stabilite dalla D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016 riguardo all’adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti VIA di competenza regionale nelle more della completa attuazione delle disposizioni di cui all’art. 21 della L.R. 4/2016, la Direzione Regionale Commissioni Valutazioni con decreto n. 24 del 10.10.2016, prendendo atto del parere n. 530 del 17.06.2015 della Commissione Regionale V.I.A., ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto di ampliamento della cava richiamando le prescrizioni contenute nel parere della Commissione regionale V.I.A. e dando atto della non necessità della procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.).
La Direzione Commissioni Valutazioni, sempre in osservanza alle disposizioni dettate dalla citata D.G.R. n. 1461/2016, ha quindi trasmesso il citato decreto e il parere della commissione V.I.A. alla Direzione Difesa del Suolo per l’adozione del provvedimento omnicomprensivo di chiusura del procedimento unico.
Il parere n. 530 del 17.06.2015 della Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L.R. n. 10/1999, è stato espresso anche per gli aspetti autorizzativi ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 e, con titolo unico di cui all’art. 16 della medesima L.R., per gli aspetti paesaggistici, idrogeologici, forestali e del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dettando specifiche prescrizioni al riguardo.
L’area di intervento è infatti sottoposta a vincolo paesaggistico (ex L. 1497/1939 – ora D.lgs. n. 42/2004).
L’istruttoria svolta nell’ambito della procedura di V.I.A. ha assorbito la procedura di cui alla L.R. n. 44/1982 acquisendo il parere del Comune di Verona. Le pubblicazioni previste dalla L.R. 44/1982 sono state assolte nell’ambito della procedura di VIA e, sempre nell’ambito della medesima procedura, sono state valutate le osservazioni ed opposizioni pervenute.
L’intervento in progetto nell’ambito della procedura di V.I.A. ha inoltre ottenuto il parere favorevole con prescrizioni:
I pareri e le relative prescrizioni sono stati recepiti, anche per gli aspetti autorizzativi, dalla Commissione Regionale VIA nel citato parere n. 530/2015, allegato al decreto n. 24 del 10.10.2016 della Direzione Commissione Valutazioni, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante (allegato A).
La Commissione Regionale V.I.A. con il citato parere n. 530 del 17.06.2015 ha anche prescritto che “prima del provvedimento di autorizzazione, la Sezione Regionale Geologia e Georisorse dovrà verificare il rispetto del limite del 3% della superficie agricola in Comune di Verona, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 44/82 e successive integrazioni di cui alla L.R. n. 5/2000 e L.R. n. 27/2001;”.
Al riguardo la Direzione Difesa del Suolo (che ha assorbito le competenze della Sezione Regionale Geologia e Georisorse), dopo aver acquisito il computo della superficie di zona del territorio comunale di Verona contenuto nel decreto n. 35 del 06.10.2016 trasmesso dalla Direzione Pianificazione Territoriale con nota prot. n. 387091 del 11.10.2016, con nota prot. n. 430703 del 07.11.2016 ha comunicato alla Direzione Commissioni Valutazioni – U.O. Valutazione Impatto Ambientale che la superficie residuale di potenziale escavazione in Comune di Verona è pari a 1.627.507 mq.
Conseguentemente, l’ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “FERRAZZA” rispetta il limite del 3% della superficie agricola in Comune di Verona ai sensi dell’art. 13 della L.R. 44/82 e delle successive LL.RR. n. 5/2000 e n. 27/2001.
Considerato che l’intervento di cava in progetto non risulta in contrasto con la L.R. 44/1982, valutata la compatibilità ambientale e con il vincolo presente sull’area, l’ampliamento della cava denominata “FERRAZZA” risulta autorizzabile recependo le prescrizioni contenute nel decreto di giudizio favorevole di compatibilità ambientale e nel parere favorevole per gli aspetti autorizzativi della commissione V.I.A..
L’intervento di ampliamento in progetto interessa una superficie di cava pari a circa 120.000 mq e una superficie di scavo pari a circa 101.000 mq per un volume totale di materiale di scavo pari a circa 505.000 mc ed un volume di materiale utile commerciale estraibile di circa 375.000 mc. La differenza volumetrica tra materiale di scavo e materiale utile commerciale è costituita da materiale di scarto e/o associato nonché dalla copertura di terreno vegetale, destinato alla ricomposizione ambientale finale del sito. La durata dell’attività di coltivazione è pari a 5 anni e si svilupperà in 5 lotti di coltivazione da estrarsi in successione.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), in data 15.12.2016 è stata effettuata la richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla banca dati nazionale antimafia che ha acquisito per via telematica la richiesta al prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_0054335_20161215.
Con verifica telematica in data 16.12.2016, la Prefettura di Verona ha comunicato che a carico della ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l. e dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 alla data medesima non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
Tanto premesso, in considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta e della disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016 non emergono impedimenti nell’autorizzare la ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata “FERRAZZA”, recependo le prescrizioni contenute nel decreto n. 24 del 10.10.2016 di espressione della compatibilità ambientale nonché le prescrizioni contenute nel parere autorizzativo n. 530 del 17.06.2015 della Commissione Regionale V.I.A. che vengono coordinate nel dispositivo del presente provvedimento omnicomprensivo.
Considerato che il progetto prevede la sistemazione ambientale anche della parte di cava già autorizzata, occorre sostituire la precedente autorizzazione n. 1942 del 08.04.1980 e stabilire un nuovo deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal presente provvedimento sull’intera area di cava e svincolare il deposito cauzionale attualmente versato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la domanda della ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l. pervenuta in data 24.02.2015, per la coltivazione in ampliamento della cava di cava di sabbia e ghiaia denominata “FERRAZZA” e sita in Comune di Verona (VR) e la documentazione progettuale allegata e integrata in fase istruttoria;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTI i pareri del Comune di Verona e della C.T.PA.C. di Verona;
VISTO il D.lgs. 152/2006 e le LL.RR. n. 10/1999 e n. 4/2016;
VISTO il parere n. 530 del 17.06.2015 della Commissione Regionale V.I.A. anche per gli aspetti autorizzativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/1999
VISTA la D.G.R. n. 1461 del 21.09.2016;
VISTO il decreto n. 24 del 10.10.2016 della Direzione Regionale Commissioni Valutazioni che ha espresso il giudizio di favorevole di compatibilità ambientale dell’intervento in progetto nell’ambito della procedura di V.I.A.;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Circolare n. 16 del 01.03.2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
VISTO il parere della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, acquisito al protocollo regionale n. 191678 del 07.05.2015;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTA la L.R. 52/1978;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l’art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all’entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell’art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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