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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 36 del 11 aprile 2017


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 357 del 22 marzo 2017

Trasformazione di 10 posti letto SAPA, con relativa disattivazione degli stessi, in 10 posti letto di URT con accreditamento istituzionale dell'Unità Riabilitativa Territoriale collocata presso il "Centro Servizi Camerini" dell'IPAB "Centro Residenziale per anziani" di Cittadella, con sede operativa in via Ventimiglia n. 1 - Piazzola sul Brenta (PD). Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede alla trasformazione di 10 posti letto SAPA, con relativa disattivazione degli stessi, in 10 posti letto di URT, con rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Unità Riabilitativa Territoriale collocata presso il "Centro Servizi Camerini" dell'IPAB "Centro Residenziale per anziani" di Cittadella, con sede operativa in via Ventimiglia n. 1 - Piazzola sul Brenta (PD).

Estremi dei principali documenti istruttori:
Istanza di accreditamento istituzionale prot. reg. n. 348939 del 16.9.2016;
Parere di conformità alla programmazione sanitaria, rilasciata dall'U.O. Strutture Intermedie e Socio-Sanitarie territoriali, con nota prot. reg. n. 395618 del 14.10.2016;
Rapporto di verifica dell'Azienda ULSS 16 di Padova ora Az. ULSS 6 Euganea, trasmesso con nota prot. reg. n. 483505 del 12.12.2016;
Verbale della Commissione Regionale Investimenti Tecnologie ed Edilizia - C.R.I.T.E. del 27.12.2016, trasmesso con nota prot. reg. n. 34665 del 27.1.2017.

L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin; riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la L.R. n. 22/2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..

L'art. 8-quater D.lgs. 502/1992 e s.m.i. stabilisce che "l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate che ne facciano richiesta subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti".

L'art. 16, comma 1, lett. b) e lett. d) della L.R. n. 22/2002 e s.m.i. per quanto rileva nella presente sede, stabilisce che l'accreditamento istituzionale è rilasciato subordinatamente alla sussistenza della condizione rappresentata dalla "coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale".

In merito alla disciplina legislativa di fonte statale, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che l'accreditamento non è oggetto di un diritto, posto che il diritto, in presenza dei requisiti per l'accreditamento previsti dalla legge, riguarda solo l'erogazione delle prestazioni sanitarie "in regime per così dire privato": questo perché "ogni Regione è tenuta a individuare, attraverso la programmazione sanitaria, la quantità di prestazioni erogabili nel rispetto di un tetto massimo di spesa e può accreditare nuove strutture solo se sussiste un effettivo fabbisogno assistenziale" (Cons. Stato, Sez. III, n. 2527/2013).

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Considerato l'art. 19, II^ comma, della L.R. n. 22/2002, si deve procedere al rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

  1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
  2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
  3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. n. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la DGR n. 2501/04, e ss.mm.ii.;
  4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

Con DGR n. 2501 del 6.8.2004 e DGR n. 84 del 16.1.2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla L.R. n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3.7.2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali.

Con DGR n. 2718 del 24.12.2012, sono state definite le tipologie di strutture di ricovero intermedie e l'approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002".

Con DGR n. 3013 del 30.12.2013 sono state delineate le modalità operative per dare attuazione alle disposizioni di cui alla DGR n. 1145/13 con particolare riferimento alle funzioni connesse all'attuazione della L.R. n. 22/2002, conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), integrando le disposizioni contenute nella citata DGR n. 2067/07 determinando l'ammontare degli oneri per l'accreditamento istituzionale degli O.d.C. e degli U.R.T..

Con DGR n. 1174 del 1.7.2014 è stato espresso parere di congruità favorevole sul piano dell'Azienda Ulss 15 "Alta Padovana" attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed art. 39 della L.R. n.55/1994, anche in riferimento alla programmazione delle Strutture di Ricovero Intermedie, esprimendo parere favorevole alla trasformazione dei 10 posti letto di SAPA in URT.

Con DGR n. 2683 del 29.12.2014, sono stati approvati i requisiti generali e specifici per l'accreditamento istituzionale, del contenuto assistenziali delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata e dagli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali. L.R. n. 22/2002.

Con DGR n. 1453 del 29.10.2015 è stato espresso parere di congruità favorevole sul piano dell'Azienda Ulss 15 Alta Padovana di modifica dell'attuazione della programmazione delle strutture di ricovero intermedie di cui alla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Parziale modifica ed integrazione della DGR n. 1107 del 1 luglio 2014, esprimendo, tra l'altro, parere favorevole alla riconversione dei 10 posti letto di SAPA in URT.

Con nota prot. reg. n. 36415 del 29.1.2016, l'Az. ULSS 15 ora 6 Euganea ha comunicato la delibera del D.G. n. 175 del 7.3.2014 con la quale è stato approvato il piano attuativo aziendale della dotazione territoriale delle Strutture Intermedie, prevedendo tra l'altro, la riconversione in URT dei nuclei SAPA attivati preso il Centro Residenziale per Anziani di Cittadella.

Con DGR n. 2174 del 23.12.2016 la Giunta Regionale ha approvato le "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. n. 19 del 25.10.2016", indicando nell'allegato M l'elenco delle Strutture di Cure Intermedie già attive o con iter di accreditamento ex L.R. n. 22/2002 in itinere o concluso. Nel citato allegato la struttura in oggetto viene indicata in qualità di Unità Riabilitativa Territoriale già attiva come SAPA.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

  • la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per la quale è stato richiesto il rilascio dell'accreditamento istituzionale;
  • la struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, con nota prot. reg. n. 348939 del 16.9.2016, come da documentazione agli atti;
  • l'U.O. Strutture Intermedie e Socio-Sanitarie territoriali ha confermato con nota prot. reg. n. 395618 del 14.10.2016 la coerenza con la programmazione sanitaria regionale;
  •  la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda ULSS 16 di Padova ora Az. ULSS 6 Euganea, prot. reg. n. 483505 del 12.12.2016 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio pari a 100%;
  • il legale rappresentante della struttura istante, ha dichiarato l'insussistenza di situazioni di incompatibilità riferite al personale, come previste dalla normativa vigente;
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 27.12.2016, ha espresso la seguente valutazione: "parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio per 12 posti letto e all'accreditamento, con conseguente accordo contrattuale, di 10 posti letto a seguito di trasformazione da SAPA (Sezione ad Alta Protezione Alzheimer) in URT";

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la L.R. n. 22 del 16 agosto 2002, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTA la L.R. n. 23 del 29 giugno 2012, "norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016";

VISTA la L.R. n. 19 del 25.10.2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA la DGR n. 2501del 6.8.2004 "Attuazione della L.R 16.8.2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";

VISTA la DGR n. 2067 del 3.7.2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" − Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.1.2007";

VISTA la DGR n. 2718 del 24.12.2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22";

VISTA la DGR n. 3013 del 30.12.2013 "Ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)";

VISTA la DGR n. 2683 del 29.12.2014 "Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali";

VISTA la DGR n. 2174 del 23.12.2016 "Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario regionale approvata con L.R. n. 19 del 25.10.2016";

VISTO il Decreto di autorizzazione all'esercizio n. 26 del 8.9.2016 del Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanità;

VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda ULSS 16 di Padova ora Az. ULSS 6 Euganea con nota prot. reg. n. 483505 del 12.12.2016;

VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 27.12.2016 trasmesso con nota prot. n. 34665 del 27.1.2017;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.   di procedere alla trasformazione di 10 posti letto SAPA, con relativa disattivazione degli stessi, in 10 posti letto di URT con relativo rilascio dell'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nelle parte introduttiva del presente atto, all'Unità Riabilitativa Territoriale presso il "Centro servizi Camerini" con sede operativa in via Ventimiglia 1 - Piazzola sul Brenta (PD) dell'ente gestore IPAB "Centro Residenziale per Anziani" di Cittadella;

2.   di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale;

3.   di disporre che il budget relativo ai 10 posti letto SAPA viene trasferito per finanziare i 10 posti letto di URT;

4.   di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione Veneto;

5.   di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n. 22/2002, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

6.   di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie già stabilite dalla Regione;

7.   di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n. 1314/16; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;

8.   di dare atto che l'Azienda ULSS di riferimento dovrà accertare annualmente prima dell'eventuale stipula dell'accordo contrattuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

9.   di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

10.   di subordinare l'efficacia dell'accreditamento istituzionale alla conclusione positiva del procedimento di cui alla DGR n. 2201/12 per le strutture che hanno subìto mutamenti organizzativi e giuridici successivamente alla presentazione della domanda di accreditamento;

11.   di incaricare l'U.O. Strutture intermedie e socio-sanitarie territoriali dell'esecuzione del presente atto;

12.   di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per territorio;

13.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

14.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

15.   di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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