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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 35 del 07 aprile 2017


Materia: Acque

Deliberazione della Giunta Regionale n. 360 del 22 marzo 2017

Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (art. 121 D.Lgs. 152/2006) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. Aggiunta di un comma all'art. 11. DGR n. 3/CR del 27/01/2017.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si approva l’aggiunta di un comma all’art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, regolamentando alcuni rilevanti aspetti relativi agli effetti ambientali degli scarichi di sostanze pericolose, caratterizzate da possibili risvolti sanitari.

L'Assessore  Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

Il Piano di Tutela delle Acque (di seguito PTA), approvato il 5 novembre 2009 con provvedimento n. 107 del Consiglio regionale, è uno degli strumenti di settore più importanti e qualificanti della nostra Regione, ampiamente dibattuto fin dalla sua adozione a fine 2004 e in vigore ormai da più di sette anni.

L’attuazione del PTA risponde alla necessità di disporre di una normativa di riferimento certa e consolidata e in grado di assicurare nei tempi e nei modi previsti la qualità e la corretta gestione dell’acqua.

Nel tempo il PTA, che è stato pensato come strumento flessibile ed implementabile con provvedimenti di variazione parziale, è stato oggetto di modifiche e aggiornamenti o di semplici chiarimenti, dovuti prevalentemente alla necessità di adeguamento a nuove normative, alla necessità di chiarire alcuni aspetti applicativi, alla necessità di prorogare alcuni termini per l’attuazione di interventi e applicazione di limiti.

Qui di seguito sono schematicamente riassunti gli atti amministrativi con i quali si è provveduto ad aggiornare il PTA, a chiarirne i contenuti o a perfezionarne l’attuazione.

Atto

Numero e anno

Descrizione

Dgr

80/2011

Linee guida PTA

Dgr

145/2011

Proroga termini e modifiche art.32 comma 2

Dgr

578/2011

Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e per la delega ai Gestori del controllo sui relativi scarichi

Dgr

1580/2011

Modifica artt. 11 e 40

Dgr

842/2012

Modifiche a vari articoli

Dgr

1770/2012

Precisazioni

Dgr

2626/2012

Modifiche art. 40

Dgr

691/2014

Modifiche art. 34 assimilabilità scarichi ospedali

Dgr

1534/2015

Modifiche a vari articoli

Dgr

225/2016

Linee guida e indirizzi per la corretta applicazione dell’art. 40 come modificato con DGR n. 1534 del 3/11/2015


Si rende ora necessario aggiornare ulteriormente l’articolato delle Norme Tecniche del PTA, aggiornamento che consiste sostanzialmente nella regolamentazione di alcuni rilevanti aspetti relativi agli effetti ambientali degli scarichi di sostanze pericolose, anche in ragione delle diverse emergenze ambientali, caratterizzate oltretutto da possibili risvolti sanitari, che si sono evidenziate in particolare in tempi recenti.

Ciò in particolare con riguardo al mantenimento ed incremento, ove possibile, della salvaguardia della qualità delle acque di falda destinate all’utilizzo idropotabile e delle acque superficiali destinate all’utilizzo agricolo e zootecnico, ai fini della tutela della salute pubblica. Il tutto, fatto salvo l’obiettivo del raggiungimento dello stato ambientale previsto per i singoli corpi idrici, stabilito in ragione della normative comunitarie e dei decreti di recepimento delle stesse emanati dal Governo nazionale.

Tale esigenza di protezione delle falde si è ancor più rafforzata in seguito all’appalesarsi di più fenomeni di inquinamento che possono interessare gli approvvigionamenti idropotabili.

A tal fine, si propone quindi di aggiungere un nuovo comma 9 all’art. 11 “Adempimenti finalizzati alla riduzione o all’eliminazione delle sostanze pericolose”, così formulato:

"9. Qualora nel territorio regionale, ed in particolar modo nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all’art. 18 del presente Piano, siano presenti impianti, stabilimenti, siti potenzialmente contaminati o contaminati, che abbiano generato o siano ancora in grado di generare, ovvero generino con continuità accertate situazioni di criticità relative alle acque utilizzate per l’approvvigionamento idropotabile, associate ad effetti sanitari quali un probabile aumento di rischio di contrarre patologie umane e dovute a sostanze di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza e loro aggiornamenti, laddove sia stata identificata e sia ancora presente la fonte di pressione che ha generato la suddetta criticità e sia ancora in grado di generarla, la fonte di pressione stessa deve essere rimossa, o delocalizzata in aree meno critiche, nel più breve tempo possibile; in ogni caso gli scarichi e/o le immissioni da essa derivanti, nelle acque superficiali, sul suolo, nelle acque sotterranee o in pubblica fognatura, anche provenienti da necessarie operazioni di bonifica, devono essere opportunamente gestiti, in modo tale da garantire la tutela della salute della popolazione con particolare riferimento al consumo di acqua potabile."

Per quanto su esposto, è stato chiesto con DGR n. 3/CR del 27/01/2017, ai sensi dell’art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni, il parere della Commissione consiliare competente.

La Seconda Commissione Consiliare, nella seduta del 16/02/2017, si è espressa favorevolmente all’unanimità, con parere n. 165 trasmesso con prot. n. 3938 del 17/02/2017 pervenuto alla Direzione Difesa del Suolo con prot. 70599 del 21/02/2017.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs 172/2015;

VISTO il Piano di tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 17 del 17/4/2012;

VISTO l’art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009;

VISTA la DGR/CR n. 3 del 27/01/2017;

VISTO il parere favorevole della Seconda Commissione Consiliare n. 165 trasmesso con prot. n. 3938 del 17/02/2017 pervenuto alla Direzione Difesa del Suolo con prot. 70599 del 21/02/2017;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare la modifica alle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque, consistente nell’aggiunta del comma 9 all’art. 11, come formulato nella premessa che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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