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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 04 aprile 2017


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 293 del 14 marzo 2017

Legge 28 luglio 2016, n. 154, articolo 4, comma2. Semplificazione amministrativa dei criteri per la presentazione alle Province delle comunicazioni di spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, dei digestati e delle acque reflue di cui al DM 5046/2016 e alla DGR 1835/2016.

Note per la trasparenza

La recente legge 28 luglio 2016, n. 154, c.d. “collegato agricolo”, per garantire trasparenza e celerità all’azione amministrativa, nell’applicazione ai procedimenti amministrativi relativi all’esercizio delle attività agricole della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al DPR n. 160/2010, fa salva l’applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province Autonome/attuate dalle Regioni e PP AA. Pertanto, in applicazione di tale disposizione alla Comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, e delle acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari (c.d. Comunicazione nitrati), i soggetti potranno inoltrare per via telematica l’apposita Comunicazione direttamente alla Provincia, senza transitare attraverso il SUAP comunale, avvalendosi a tale fine delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola del Veneto denominato “Applicativo Nitrati”.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Al fine di salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento causato, in primo luogo dai nitrati presenti negli effluenti provenienti dalle aziende zootecniche e dalle acque reflue prodotte dalle piccole aziende agroalimentari, l’articolo 112 del D .Lgs. n. 152/2006 prevede che il Ministro delle Politiche Agricole e forestali stabilisca con proprio decreto i criteri e le norme tecniche generali per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e delle acque reflue prodotte dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e dalle piccole aziende agroalimentari. L’aggiornamento delle norme tecniche e dei criteri generali precedentemente definiti con decreto 7 aprile 2006, sono recentemente intervenuti con decreto 25 febbraio 2016, n. 5046, cui è stata data applicazione in Veneto con DGR 1835 del 25 novembre 2016, che ha riordinato la disciplina per lo spandimento agronomico degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Terzo Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto .In queste ultime, lo spargimento degli effluenti di allevamento è ammesso fino ad un limite massimo annuo di 170 kg di azoto di origine zootecnica per ettaro.

Le disposizioni regionali applicative del DM 25 febbraio 2016, prevedono che i produttori e gli utilizzatori degli effluenti, dei digestati e delle acque reflue siano soggetti agli adempimenti amministrativi ivi prescritti all’articolo 4, 5 e 6. In particolare, l’articolo 4, comma 3 del DM stabilisce la presentazione della “Comunicazione” all’Autorità competente (Provincia), documento che abilita allo spandimento agronomico, che va presentato almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di spandimento agronomico, e che deve essere rinnovato almeno ogni 5 anni dalla data della prima presentazione. Contestualmente, il medesimo comma 3 prescrive che “le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all’utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica”.

Fin dal 2006, in sede di prima applicazione del DM 7 aprile 2006, stante la numerosità e complessità delle informazioni da dichiarare nella “Comunicazione”, la Giunta Regionale con la DGR 7 agosto 2006, n.2495 e la successiva DGR 7 agosto 2007, n. 2439 ha approvato le indicazioni procedurali per la compilazione e la presentazione della prescritta comunicazione alle Province, sulla base di un applicativo gestionale web denominato “A 58- web “nitrati” che consentisse di predisporre e presentare telematicamente la "Comunicazione di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” (c.d. “Comunicazione nitrati”). Attualmente le Comunicazioni gestite a sistema con l’applicativo A-58 web “nitrati” sono 5.320 [dato aggiornato a dicembre 2015, pag. 36 dell’Allegato B – Rapporto Ambientale approvato con DGR 1835/2016], ma il numero delle aziende è destinato ulteriormente ad aumentare stante la necessità di tener conto delle modifiche normative recentemente approvate.

Si deve in proposito evidenziare l’obbligo per l’agricoltore di provvedere durante l’anno a continui aggiornamenti delle informazioni contenute nella Comunicazione, mediante l’inoltro sistematico di ogni aggiornamento alla Provincia competente. Tale attività risulta ora aggravarsi anche in considerazione che le nuove disposizioni recentemente introdotte dal DM 25 febbraio 2016 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e dei materiali digestati, che dispongono che nella Comunicazione debbano essere riscontrati i contratti stagionali di conferimento delle matrici vegetali ed organiche agli impianti di digestione anaerobica, nonché le analisi periodiche effettuate sul digestato prodotto, e ogni modifica intervenuta (anche in termini di matrici utilizzate nella “ricetta”) all’iniziale provvedimento di Autorizzazione Unica rilasciata per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Peraltro, qualora la Comunicazione riguardi anche esclusivamente la distribuzione agronomica degli effluenti prodotti dall’azienda agricola zootecnica, ricorrono stagionalmente modifiche alla disponibilità di superfici aziendali o in asservimento, concesse all’azienda zootecnica da aziende agricole terze per lo spandimento degli effluenti, che motivano l’obbligatorietà di produrre modifiche e integrazioni alla Provincia della Comunicazione inizialmente presentata, al fine di assicurare il rispetto dei parametri ambientali prescritti dalla norma di riferimento (D. lgs. 152/2006 e smi).

Con la DGR n. 2439 del 7 agosto 2007 la Giunta regionale ha approvato le indicazioni procedurali per la compilazione e la presentazione della prescritta comunicazione alle Province, sulla base del richiamato applicativo A58- web “Nitrati” che ha consentito fin da allora di predisporre e presentare obbligatoriamente per via telematica la comunicazione di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

Tale applicativo web permette di avvalersi in modo automatico dei dati del fascicolo aziendale censiti nell’Anagrafe Regionale del Settore Primario relativi al soggetto tenuto alla Comunicazione nitrati, nonché dei dati anagrafici e di consistenza territoriale, sempre censiti nell'Anagrafe Regionale, relativi agli eventuali soggetti che condividono la struttura produttiva e/o concedono terreni in asservimento con atti di assenso allo spandimento.

Al termine della compilazione, l’applicativo consente, tramite la funzione di conferma, il consolidamento dei dati relativi alla comunicazione nitrati in archivi web immediatamente disponibili all’ufficio Provinciale competente e la contestuale produzione del file in formato pdf della medesima Comunicazione nitrati che, debitamente sottoscritta dall’interessato, viene trasmessa per via telematica alla medesima Provincia.

Al fine di semplificare e garantire la conclusione delle pratiche in tempi rapidi, assicurando ai richiedenti una risposta telematica unica e tempestiva, e garantendo nel contempo la trasparenza e la celerità delle comunicazioni tra le Pubbliche Amministrazioni, i cittadini e le imprese, il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art.38 comma 3 del DL 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n.133", ha individuato nello Sportello Unico delle attività produttive (SUAP), istituito presso il Comune, il “luogo” di incontro fra amministrazione pubblica e imprese, dove ricevere tutti i chiarimenti sui requisiti e gli adempimenti necessari avviare o sviluppare un’impresa.

L’art. 2 del citato DPR definisce il SUAP quale “unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività…”, ivi compreso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, specificando al comma 2) che le domande, le dichiarazioni le segnalazioni e le comunicazioni, nonché gli elaborati tecnici e gli allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica. Al successivo comma 3 ribadisce la competenza dello SUAP in merito all'inoltro sempre in via telematica della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento.

In ordine all’individuazione di “beni e servizi” ricadenti nell’ambito di applicazione del nuovo Regolamento, l’articolo 1, comma 1, lett. i) specifica che sono da includere tra le attività produttive “le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni”.

Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione del DPR 160/2010, “gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (articolo 2, comma 4 DPR 160/10).

Il successivo DPCM 22 luglio 2011 ha fissato le misure per l’attuazione dello sportello unico per le attività produttive, ribadendo l’interlocuzione esclusivamente per via telematica tra imprese e le amministrazioni pubbliche a decorrere dal 1° luglio 2013, e restringendo solo a casi eccezionali la possibilità di fare ricorso alla modalità cartacea.

Al fine di dare attuazione alla innovativa disciplina che regola i rapporti tra le imprese e le amministrazioni, la Regione del Veneto dal 2011 sta lavorando in sinergia con ANCI ed Unioncamere per favorire l'avvio e la piena operatività del sistema e coinvolgere in un'unica procedura via web tutti gli Enti competenti per l'avvio e la modifica di un'attività produttiva. Nel 2011 la Regione del Veneto ha sottoscritto con le Camere di Commercio, Unioncamere e ANCI un protocollo d'intesa, approvato con DGR 1309 del 3 agosto 2011, per la definizione di modalità di cooperazione organizzativa e gestionale finalizzate ad assicurare la funzionalità e l'operatività del sistema degli Sportelli Unici Attività Produttive nel Veneto.

Inoltre nel 2012, con la sottoscrizione di una Convenzione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere regionale, la Regione del Veneto ha iniziato la sperimentazione per la messa a regime del SUAP telematico, con l'obiettivo di attivare un percorso sperimentale di semplificazione amministrativa per le imprese, che porterà ad una graduale riduzione dell'utilizzo delle pratiche cartacee, al fine di pervenire ad una modalità esclusivamente telematica di gestione dei procedimenti che interessano le imprese. La messa a regime di un proprio servizio di assistenza alle imprese su procedimenti e modulistiche (sportello on line), incentiva la trasparenza, la responsabilità e l'efficienza nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese.

L’obbligatorietà, per le imprese agricole, di interagire con la pubblica amministrazione esclusivamente attraverso i servizi telematici dello Sportello Unico attività Produttive, introdotto con il DPR 160/2010, comporta tuttavia per il settore agricolo una serie di criticità attuative.

Nel caso della Regione del Veneto, come nelle altre Regioni che si sono dotate di proprio Organismo Pagatore Regionale e Sistema Informativo Agricolo, l’interazione tra impresa agricola e Amministrazione è stata fortemente automatizzata e le istanze vengono compilate telematicamente in connessione con i dati dei fascicoli aziendali e delle altre banche dati di riferimento.

Il modello SUAP, che non interagisce con questo sistema consolidato, ha pertanto costituito un ulteriore adempimento piuttosto che una semplificazione; i SUAP, infatti, mettono a disposizione una propria modulistica online, creando doppioni e disallineamenti rispetto alla modulistica telematica specifica e dettagliata già in uso in agricoltura, per lo più precompilata con i dati già in possesso dell’amministrazione e prodotta tramite applicativi dedicati, sviluppati per i vari procedimenti, che agevolano notevolmente gli adempimenti.

Particolarmente critico, al momento, risulta l’obbligo di presentare mediante il SUAP le cosiddette “Comunicazioni Nitrati”, a seguito delle disposizioni del DPR 59/2013, che inserisce tali comunicazioni nei procedimenti suscettibili di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), esplicitando nel contempo che le comunicazioni, ancorché non inserite in un’AUA, vanno presentate tramite i SUAP.

Allo stato attuale – al fine di adempiere all’obbligo introdotto con il DPR n. 59/2013 per le “Comunicazioni nitrati” – alla domanda compilata e presentata tramite il SUAP viene allegato quanto “precedentemente” redatto tramite le procedure informatizzate già disponibili presso la Regione; tale doppia procedura impone in ogni caso ulteriori adempimenti (registrazione e accesso allo Sportello telematico SUAP, compilazione della modulistica online, obbligo sottoscrizione con firma digitale, invio della Comunicazione nitrati – precedentemente prodotta tramite l’”Applicativo nitrati”, stampata firmata e acquisita in formato .pdf – attraverso lo Sportello comunale e successivo invio alla provincia da parte di quest’ultimo); tale procedura vanifica il percorso di semplificazione e i vantaggi derivanti dal consolidato sistema telematico di presentazione delle domande e di gestione procedimenti in modalità informatizzata, già in uso nella Regione del Veneto che consente, come sopra esposto, l’inoltro per via telematica della Comunicazione nitrati alla Provincia, permettendo l’ottimizzazione dei tempi del processo. Il passaggio attraverso il SUAP unicamente per far transitare una comunicazione già acquisita dagli uffici competenti in tempo reale tramite l’”Applicativo Nitrati”, sta producendo infatti effetti contrari a quelli ispiratori dello Sportello unico, ovvero di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese e ridurre i tempi amministrativi.

La definizione di indicazioni specifiche per l’applicazione delle procedure SUAP al settore agricolo potrebbe altresì portare ad una valorizzazione dei punti di forza sia del “sistema primario”, che del SUAP, salvaguardando gli aspetti positivi del consolidato complesso delle interazioni.

Tuttavia, integrare le procedure del sistema informativo agricolo con quelle del SUAP richiede tempi di attuazione e investimenti non banali, in quanto l’organizzazione dei due sistemi è strutturata secondo logiche non del tutto coincidenti.

Cionondimeno, è necessario valutare una strategia che porti ad una effettiva maggiore semplificazione per le imprese. Ovviando ai disagi che seguire una “doppia procedura telematica” attualmente comporta alle imprese e ai tecnici, per alcuni procedimenti da tempo gestiti con procedura informatica, oltre a proseguire nell’attività di raccordo con la Struttura regionale che sta coordinando l’attuazione del SUAP, sarebbe opportuno scorporare dal modello SUAP quei procedimenti del comparto agricolo con procedure informatizzate già disponibili e in uso presso la Regione e che non costituiscono parte di procedimenti autorizzativi.

In proposito, la recente legge 28 luglio 2016 , n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” (c.d. “collegato agricolo”), ha individuato una serie di deleghe al Governo per la semplificazione, la tutela del reddito, il ricambio generazionale e una migliore organizzazione.

In particolare, al fine di garantire la trasparenza e la celerità dei procedimenti amministrativi relativi all’esercizio delle attività agricole e conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 117 della Costituzione, l’art. 4, comma 2 della citata legge prevede che nell’applicazione a tali procedimenti della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al regolamento di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160, è fatta salva in ogni caso l’applicazione delle forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali e delle province Autonome/attuate dalle Regioni e PP AA.

Ciò in quanto, pur rappresentando il SUAP uno strumento innovativo di semplificazione, amministrativa ed operativa al tempo stesso, dei rapporti fra Pubblica Amministrazione ed Imprese, garante di un sistema amministrativo efficiente, semplice e rapido a servizio delle Imprese, il legislatore ha riconosciuto l’opportunità di prevedere che laddove le Amministrazioni Regionali, con riferimento a specifici ambiti di attività e procedimenti amministrativi, abbiano predisposto e sviluppato sistemi di semplificazione più avanzati, che consentono una più semplice e celere comunicazione tra le Pubbliche Amministrazioni, i cittadini e le imprese, riducendo altresì i costi a carico delle imprese, detti sistemi di semplificazione siano fatti salvi dall’ applicazione della disciplina del SUAP.

Di conseguenza, si ravvisa l’opportunità che i soggetti tenuti all’obbligo della comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, nonché delle acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari – al fine di garantire il rispetto della normativa nazionale e regionale che dà applicazione al DM 25 febbraio 2016, n. 5046 – potranno inoltrare per via telematica l’apposita Comunicazione nitrati e i relativi aggiornamenti, redatti tramite l’“Applicativo Nitrati”, secondo le procedure telematiche vigenti direttamente alla Provincia, senza dover transitare attraverso il SUAP territorialmente competente; la Comunicazione dovrà essere presentata con le tempistiche e le modalità previste dalle disposizioni sopra richiamate avvalendosi, a tale fine, delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola del Veneto denominate “Applicativo A-58 web-Nitrati”.

Resta salvo, invece, l’obbligo di presentare mediante il SUAP le “Comunicazioni Nitrati” in fase di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA); per tale procedimento, infatti, la Comunicazione rappresenta uno dei documenti necessari al rilascio dell’AUA da parte della Provincia e pertanto deve transitare, unitamente agli altri documenti e/o richieste di parere, attraverso il SUAP quale allegato obbligatorio dell’istanza. Diversamente, per quanto riguarda le modifiche di aggiornamento alla Comunicazione successive al rilascio dell’AUA, le stesse potranno avvalersi della procedura semplificata sopra descritta e essere inoltrate secondo le procedure telematiche vigenti direttamente alla Provincia tramite l’“Applicativo Nitrati”, senza dover transitare attraverso il SUAP territorialmente competente.

Stanti i contenuti di semplifcazione amministrativa che il presente provvedimento disciplina, si propone di renderne efficaci i contenuti dalla data della sua approvazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la Legge 28 luglio 2016, n. 154 “deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art.38 comma 3 del DL 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 n.133

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.” Art. 3, comma 1, lett.b) e comma 3

VISTO il D. Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152, e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale sull’utilizzazione degli effluenti di allevamento e del digestato, e che sostituisce e abroga il DM 7 aprile 2006;

VISTA la legge regionale n. 33/85 – “Norme per le tutela dell’ambiente”, con particolare riferimento all’articolo 4 – “Competenze della Regione”, all’articolo 5 – “Competenze delle Province” all’articolo 16, e all’articolo 65 quater – “Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;

VISTA la DGR n. 2439 del 7 agosto 2007;

VISTO il Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura del 19 aprile 2007, n. 124, che ha approvato il documento di base per la predisposizione della documentazione tecnica e amministrativa per la presentazione, da parte dei produttori e/o utilizzatori degli effluenti di allevamento e di altre acque reflue aziendali al fine della fertilizzazione dei terreni, delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica alle Provincie;

VISTO l’art. 2, comma 2, lettera g) della LR 54/2012;

delibera

  1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di stabilire che – in base a quanto disposto dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154, art. 4, comma 2 – i soggetti che intendono effettuare l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue disciplinate dal DM 25 febbraio 2016, potranno inoltrare l’apposita comunicazione e gli aggiornamenti correlati direttamente alla Provincia, avvalendosi a tale fine delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola del Veneto denominate “Applicativo A-58 web-Nitrati”, senza dover transitare attraverso il SUAP competente per territorio;
  3. di stabilire altresì che – fatto salvo l’obbligo di presentare mediante il SUAP le “Comunicazioni Nitrati” in fase di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) – le modifiche di aggiornamento alla Comunicazione successive al rilascio dell’AUA potranno essere inoltrate direttamente alla Provincia, avvalendosi a tale fine delle procedure informatiche collegate all'Anagrafe agricola del Veneto denominate “Applicativo A-58 web-Nitrati”, senza dover transitare attraverso il SUAP competente per territorio;
  4. di informare del presente provvedimento le Organizzazioni professionali agricole, gli ordini professionali, le Province, AVEPA, i Comuni, le Strutture Regionali competenti;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione regionale Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  6. di rendere efficaci le disposizioni della presente deliberazione a far data dalla sua approvazione;
  7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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