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Materia: Caccia e pesca
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1263 del 01 agosto 2016
Piano regionale triennale di eradicazione della nutria (Myocastor coypus). Articolo 2, comma1 della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15. Approvazione.
Il presente provvedimento definisce ed approva, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della Legge regionale 26 maggio 2016, n.15, il Piano regionale triennale volto all'eradicazione, nel territorio della Regione del Veneto, della specie nutria (Myocastor coypus).
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
L'articolo 11, comma 12 della Legge 11 agosto 2014, n.116 ha modificato l'articolo 2, comma 2 della legge n. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", escludendo le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto di tutela.
Detta esclusione ha comportato:
Tenuto conto che la presenza incontrollata della nutria risulta dannosa all'ecosistema, all'agricoltura e può anche comportare pericolo, in particolare con riferimento al rischio idraulico, al rischio per la circolazione stradale ed ai danni alle produzioni agricole, con dgr n.1100 del 18/08/2015 ad oggetto "Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie" la Giunta Regionale, a supporto degli adempimenti in capo alle Amministrazioni comunali, ha disciplinato gli interventi di controllo delle popolazioni di nutria presenti in ambito regionale. A tal fine è stato definito il quadro di riferimento per le metodologie di cattura mediante gabbia-trappola e successiva soppressione eutanasica, per la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento CE n. 1069/2009 nonché, per le modalità di abbattimento diretto, tenuto conto della nota esplicativa del Ministero della Salute prot. n. 3991 del 09/02/2015.
Le oggettive difficoltà operative incontrate dai Comuni nell'assolvimento della nuova incombenza, e i ricorsi amministrativi che hanno ostacolato l'applicazione delle ordinanze dei Sindaci, hanno determinato una situazione di disomogeneità nell'azione di contenimento della specie a livello regionale.
Anche in relazione alle suddette difficoltà è nuovamente intervenuto lo Stato, che con Legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, nel confermare l'esclusione della nutria dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della più volte richiamata Legge n.157/92 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni di nutria vengano realizzati come disposto dall'art.19 della medesima Legge 157/92. In base a tale disposizione l'attuazione dei piani di eradicazione/controllo numerico della nutria torna in capo alle Regioni in quanto titolari delle funzioni di controllo previste e disciplinate da detto articolo 19.
La Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 ha definito le Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor coypus), prevedendo la predisposizione di un Piano regionale triennale da parte della Giunta regionale.
Infine, la Legge regionale 27 giugno 2016, n. 18 (BUR n. 63/2016), "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport", all'articolo 70 ha disciplinato la realizzazione di piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici. La norma prevede che la Giunta regionale emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale, i quali, per la realizzazione dei Piani regionali di controllo, possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale.
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si procede all'approvazione, in recepimento dell'art. 2, comma 1 della L.R.n.15/2016, del "Piano regionale triennale di eradicazione della nutria" di cui all'Allegato A al presente provvedimento, dando atto:
Tenendo conto dei tempi necessari per la realizzazione delle attività preliminari all'attuazione del Piano conseguenti al presente provvedimento, si ritiene opportuno fissare al 31 dicembre 2019 il termine di durata del Piano regionale triennale di eradicazione della nutria.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R.n.50/93;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009;
VISTO il Regolamento (CE) n. 142/2011;
VISTO il Regolamento (CE) 1143/2014;
VISTA la Legge 11 agosto 2014, n.116;
RICHIAMATA la Circolare interministeriale prot. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero Politiche Agricole Alimentari Forestali;
RICHIAMATA la dgr n.1100 del 18.08.2015 ad oggetto "Linee guida contenenti indicazioni per attività di controllo numerico delle nutrie";
PRESO ATTO di quanto disposto dall'art.7, c.5 lett. a) della Legge 28 dicembre 2015, n.221;
VISTA la L. R. n. 19/2015;
VISTA la L. R. n. 15/2016;
VISTA la L. R. n. 18/2016;
PRESO ATTO del parere formulato dall'ISPRA con nota prot. n. 26016 del 3.5.2016;
delibera
(seguono allegati)
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