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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 80 del 19 agosto 2016


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 26 luglio 2016

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro specificamente individuate dall'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08.

Note per la trasparenza

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per il rilascio dell'abilitazione agli operatori incaricati all'uso di specifiche attrezzature di lavoro, secondo la disciplina definita dall'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L'articolo 73 del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi alle attrezzature di lavoro. In particolare, è richiesto che, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza.

In data 22 febbraio 2012 è stato firmato un Accordo in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60, che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione. Lo stesso documento definisce i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, come, previsto dal comma 5 dell'articolo 73 del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Accordo individua alla lettera B, punto 1, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento nonché il sistema di accreditamento. In particolare individua 10 fattispecie di soggetti formatori, designate con lettere dalla a) alla l). Per sette di queste, non è menzionato l'obbligo di accreditamento in conformità al modello definito in ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008. Per le rimanenti tre, invece, designati dalle lettere f), g) ed h), l'obbligo di accreditamento in conformità al modello regionale, è esplicitamente previsto.

Pertanto il sistema di individuazione dei soggetti formatori è sostanzialmente ripartito:

1.      da una parte sono individuati soggetti formatori che non necessitano di accreditamento regionale (cd. "ope legis");
2.      dall'altra sono individuate le fattispecie di formatori esplicitamente soggetti al sistema di accreditamento regionale.

Per quanto concerne il sistema di gestione delle attività formative cui devono attenersi i soggetti individuati dalle lettere f), g) ed h), va prevista la possibilità che tali soggetti operino in nome e per conto dell'Amministrazione regionale che, con provvedimento di Giunta regionale n. 770/2013 ha fornito ogni indicazione operativa in ordine alla modalità di programmazione, gestione e formalizzazione degli esiti di apprendimento relativa agli interventi di formazione ed aggiornamento già disciplinati dall'Accordo. In tal caso, l'attività formativa rientra nell'alveo dell'offerta di formazione professionale regionale ed i relativi attestati sono rilasciati secondo format regionale con relativo logo. L'anagrafica dei soggetti abilitati, dei formatori/istruttori e il calendario delle lezioni sono depositate nei server regionali, a disposizione per qualsiasi controllo. Qualora un soggetto accreditato in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo non intendesse avvalersi di tale opportunità, erogherà il servizio formativo al di fuori dell'offerta di formazione professionale regionale e non potrà rilasciare attestati regionali.

In data 07/07/2016 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha siglato il nuovo Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Al punto 12.11 sono previste alcune modifiche all'Accordo del 22 febbraio 2012 n. 53/CSR di individuazione delle attrezzature di lavoro. Precisamente sono stati modificati la lettera i) del Paragrafo 1 "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" sottosessione 1.1 e il punto 9.2.

Viste le modifiche apportate all'Accordo 53/CSR/2012 si è ritenuto pertanto di sottoporre all'approvazione della Giunta il presente provvedimento in anticipo rispetto alla data di scadenza della DGR n. 770/2013, prevista per il 31/12/2016.

E' utile ricordare che l'Accordo 53/CSR/2012 individua 8 tipologie di attrezzature di lavoro che prevedono il possesso da parte degli operatori dell'abilitazione specifica. A seguito dell'esperienza pregressa si è potuto verificare che la richiesta di formazione del territorio evidenzia una rilevante disomogeneità in rapporto delle tipologie di attrezzature e questo impatta sulla programmazione dei percorsi formativi da attivare. Per facilitare l'attivazione dei percorsi formativi necessari a rispondere alle esigenze del territorio, si è provveduto ad emanare il presente provvedimento che apporta un sistema innovativo nella presentazione dei progetti. Gli interventi del progetto approvati costituiscono la base per tutte le edizioni successive che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni. Successivamente all'avvio della prima potrà essere attivato un numero di edizioni, non stabilito, attraverso una semplice comunicazione agli uffici regionali.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi tra quelle per le quali non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale tuttavia, in quanto finalizzate al conseguimento di un titolo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, pienamente soggette al controllo regionale.

L'approvazione degli esiti istruttori sarà formalizzata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti all'approvazione della Giunta Regionale, l'Avviso pubblico (Allegato A) e la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (Allegato B), alla luce della normativa regionale, nazionale e comunitaria attualmente vigente.

Con provvedimento n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990.", la Giunta regionale ha disciplinato la gestione delle attività formative a riconoscimento; tra le quali risultano quelle previste dal presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-        UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
-        Vista la L. 845/1978 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
-        Vista la L.R. n. 10/1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
-        Vista la L.R. n. 19/2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati";
-        Vista la DGR 359/2004, "Accreditamento degli Organismi di Formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e successive modifiche ed integrazioni;
-        Vista la L.R. n. 23/2010, "Modifiche della L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di formazione";
-        Vista la DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
-        Vista la DGR 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e.m.i.";
-        Vista L.R. n. 28 del 26 novembre 2004, "Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di braccia aerei";
-        Visto il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
-        Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, in attuazione dell'articolo 73, commi 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, n. 53 del 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60;
-        Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Divisione VI dell'11/03/2013 di Chiarimenti all'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, in attuazione dell'articolo 73, commi 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, n. 53 del 22 febbraio 2012;
-        Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali Divisione VI del 23/12/2014 "Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali" ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012;
-        Visto il DM del 06/03/2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, n. 65;
-        Vista la DGR 770 del 21/05/2013 "Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro specificamente individuate dall'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08. Periodo 2013-2016";
-        Vista la DGR 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990.";
-        Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni n. 128/CSR del 07/07/2016;
-        Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..

delibera

1.      di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;

2.      di approvare l'Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.      di approvare la Direttiva per la presentazione dei percorsi formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.      di stabilire che per la gestione degli interventi formativi di cui al presente provvedimento si deve far riferimento alle indicazioni stabilite con il "Testo unico beneficiari" approvato con DGR n. 251 del 08/03/2016;

5.      di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite con le modalità e nei termini indicati dalla citata Direttiva - Allegato B - alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.itpena l'esclusione. I termini indicati valgono anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;

6.      di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;

7.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;

9.      di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1214_AllegatoA_327822.pdf
1214_AllegatoB_327822.pdf

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