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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 80 del 19 agosto 2016


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1213 del 26 luglio 2016

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. (Artt. 32 e 34 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81).

Note per la trasparenza

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per i corsi in materia di sicurezza sul lavoro rivolti agli Addetti, ai Responsabili e al Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni (RSPP e ASPP) che devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative attività lavorative, rinviando la definizione dei contenuti dei percorsi formativi all'Accordo firmato in sede di Conferenza permanente con per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006.

L'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, attuativo del D.Lgs 195/2003, integrativo del D.Lgs 626/1994, definiva i contenuti dei percorsi formativi obbligatori per lo svolgimento delle funzioni di ASPP/RSPP. Al punto 2.7 "Sperimentazione" era previsto l'avvio di una sperimentazione per testare il nuovo impianto formativo riservando la possibilità, se necessario, di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-Regioni.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti in data 5 ottobre 2006 veniva siglato un successivo Accordo relativo alle linee guida interpretative dell'Accordo del 26/01/2006.

A distanza di anni si è ravvisata la necessità di procedere ad una revisione di tali Accordi in quanto non più coerenti con il quadro normativo delineato dal D.Lgs 81/2008, dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (artt. 34 e 37 del D.Lgs 81/2008), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro (art. 73 del D.Lgs 81/2008) e dal D.M. 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs 81/2008, con il quale sono stati individuati i criteri dei formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro.

In data 07/07/2016, pertanto, la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha siglato il nuovo Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Ai punti 12.8 e 12.9 sono previste alcune modifiche all'Accordo del 21 dicembre 2011 n. 223/CSR che regolamenta la formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 81/2008.

Visto il nuovo Accordo del 07/07/2016 e le modifiche apportate all'Accordo 223/CSR/2011 si è ritenuto di sottoporre all'approvazione della Giunta il presente provvedimento di sostituzione della DGR n. 399 del 16/03/2012 che ha definito le modalità attuative di autorizzazione e gestione dei percorsi formativi. La vigenza della DGR 399/2012 era stata prorogata in attesa dell'approvazione delle nuove linee guida nazionali.

Il presente provvedimento apporta un sistema innovativo nella presentazione dei progetti. Gli interventi del progetto approvati costituiscono la base per tutte le edizioni successive che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni. Successivamente all'avvio della prima potrà essere attivato un numero di edizioni, non stabilito, attraverso una semplice comunicazione agli uffici regionali.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi tra quelle per le quali non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale tuttavia, in quanto finalizzate al conseguimento di un titolo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, pienamente soggette al controllo regionale.

L'approvazione degli esiti istruttori sarà formalizzata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti all'approvazione della Giunta Regionale, l'Avviso pubblico (Allegato A) e la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (Allegato B), alla luce della normativa regionale, nazionale e comunitaria attualmente vigente.

Con provvedimento n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990.", la Giunta regionale ha disciplinato la gestione delle attività formative a riconoscimento; tra le quali risultano quelle previste dal presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-        UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-        Vista la L. 845/1978 "Legge quadro in materia di formazione professionale";

-        Vista la L.R. n. 10/1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;

-        Vista la L.R. n. 19/2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati";

-        Vista la DGR 359/2004, "Accreditamento degli Organismi di Formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

-        Vista la L.R. n. 23/2010, "Modifiche della L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di formazione";

-        Vista la DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";

-        Vista la DGR 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e.m.i."

-        Vista la DGR 399 del 16/03/2012 "Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Triennio 2012-2014. (Art. 32 e 34 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81)".

-        Visto il Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 788 del 11/11/2014 "Proroga vigenza DGR n. 399 del 16/03/2012 "Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Triennio 2012-2014. (Art. 32 e 34 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81)";

-        Visto il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

-        Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sancito in data 21 dicembre 2011 n. 223/CSR;

-        Visto il DM del 06/03/2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, n. 65;

-        Vista la DGR 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990."

-        Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni n. 128/CSR del 07/07/2016;

-        Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..

delibera

1.      di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;

2.      di approvare l'Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.      di approvare la Direttiva per la presentazione dei percorsi formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.      di stabilire che per la gestione degli interventi formativi di cui al presente provvedimento si deve far riferimento alle indicazioni stabilite con il "Testo unico beneficiari" approvato con DGR n. 251 del 08/03/2016;

5.      di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite con le modalità e nei termini indicati dalla citata Direttiva - Allegato B - alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.itpena l'esclusione. I termini indicati valgono anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;

6.      di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;

7.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;

9.      di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

(seguono allegati)

1213_AllegatoA_327816.pdf
1213_AllegatoB_327816.pdf

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