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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 08 luglio 2016


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1128 del 29 giugno 2016

Approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2016. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". DGR n. 48/CR del 14.06.2016

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si procede all'avvio delle procedure per la concessione di contributi, al fine dell'attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale ai sensi dell'art. 9 della L.R. 39/1991.
 

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L'art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Giunta regionale provveda al finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale nei settori individuati dall'art. 3 della medesima legge, nella misura massima dell'80% della spesa prevista.

A tale riguardo la norma prevede che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare, individui i criteri di assegnazione dei contributi.

Con provvedimento CR. n. 48 del 14.06.2016 si è proceduto ad acquisire il prescritto parere favorevole in merito a quanto di seguito viene riportato.

Nell'ambito di quanto previsto dal richiamato art. 3, si sono individuati i seguenti settori di intervento cui assegnare priorità:

  • interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza ad intersezioni a raso in area extraurbana;
  • interventi finalizzati alla sicurezza stradale con l'adozione di tecniche di moderazione del traffico, in area urbana o suburbana;
  • ammodernamento delle strutture viarie esistenti;
  • completamento di opere di viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani;
  • interventi per l'attivazione di segnaletica a messaggio variabile e per l'informazione all'utenza;
  • realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti in ambito urbano ed extraurbano.

In tali settori non risultano ammissibili a finanziamento le opere infrastrutturali che interessano esclusivamente strade Statali, Regionali e Provinciali, nonché interventi tra queste.(*)

Sulla base di tale disposizione i Comuni interessati possono presentare non più di una proposta d'intervento, corredata della domanda di ammissione al finanziamento (Allegato A) e relativi allegati (Allegato A1, Allegato A2), documentazione con i contenuti di cui alla citata L.R. 39/91, art. 9, comma 3, lettera a) e b), (relazione del progetto con relativi dati sinistrosità e atti di approvazione) nonché tavola sinottica del progetto. Tale documentazione minima, pena di esclusione dal bando, dovrà essere prodotta in formato cartaceo, restando comunque l'obbligo della trasmissione esclusivamente in formato digitale dell'intera documentazione progettuale.

I termini previsti per la presentazione delle domande risulta fissato in 30 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione (comma 3, art. 9).

Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità, si adottano i seguenti criteri di valutazione delle proposte d'intervento presentate, in conformità a quanto previsto dal citato art. 9.

  • Per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 20/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati.
  • Per livello di progettazione (massimo punti 10/100) viene assegnata priorità agli interventi con livello di progettazione più avanzato.
  • Per tipologia e organicità dell'intervento (massimo punti 30/100), in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di maggior sicurezza sul tratto stradale interessato.
  • Per importo (massimo punti 10/100) vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, compresa tra € 75.000,00 ed € 600.000,00, con preferenza agli importi superiori all'interno di tale fascia di valori.
  • Per coerenza con la programmazione dell'ente proponente (massimo punti 5/100) viene assegnata priorità agli interventi per i quali si dichiara l'inserimento, alla data di approvazione del presente provvedimento, in documenti programmatori dell'ente proponente.
  • Per maggior quota di cofinanziamento con fondi a carico dall'ente proponente (massimo punti 25/100).

A parità di punteggio conseguito verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale, calcolato in base al numero di feriti ed il numero di morti, per i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Legge 144/1999 e tra quest'ultimi il livello di progettazione.

La quota di compartecipazione regionale è determinata nella misura massima dell' 70 % della spesa ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nella misura massima del 50% per i Comuni con popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate e con il limite massimo di contributo pari ad € 200.000,00 per i primi ed € 300.000,00 per i secondi.

Successivamente la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, individuerà gli interventi ammissibili al finanziamento e l'entità dei relativi contributi, nel limite delle risorse destinate.

Per gli interventi ammessi a finanziamento è prevista la conclusione di un specifico Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 35/2001, il cui schema si riporta quale Allegato B al presente provvedimento, nonché si pervenga alla conferma del contributo con il relativo impegno contabile.

Al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è stabilito altresì l'obbligo da parte delle Amministrazioni ammesse a beneficiarie del contributo a presentare un crono programma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al richiamato Accordo di Programma.

Si rende noto che il termine per l'avvio della procedura pubblica per l'affidamento dei lavori ammessi a finanziamento da parte dell'Amministrazione comunale è fissato entro 18 mesi dalla stipula del previsto Accordo di Programma, a pena decadenza dal contributo, così come disposto dal comma 6, art. 9 della LR 39/91 e conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale, di cui alla L.R. 27/2003, art 54, entro 36 mesi dalla richiamata sottoscrizione, il cui mancato rispetto comporterà la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.

Si ritiene quindi di procedere alla pubblicazione del bando con le modalità e i criteri sopra esplicitati, provvedendo conseguentemente alla contestuale revoca di quello avviato con deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 4 febbraio 2014 e pubblicato sul Bollettino ufficiale Regionale n. 18 del 14 febbraio 2014, alla cui approvazione della graduatoria non si è mai pervenuti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-     UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-     VISTO l'art. 9 della Legge regionale n. 39 del 30.12.1991 e s.m. e i.;

-     VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 48/CR del 14.06.2016;

-     ATTESO che in data 23.06.2016 è intervenuto il previsto parere n. 102 della Seconda Commissione consiliare;

-     VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.   le premesse risultano parte integrante al presente provvedimento;

2.   di individuare, per l' assegnazione dei contributi di cui all'art. 9 della L.R. 39/91, quanto di seguito si riporta:

  • Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 39/91, i seguenti settori di intervento cui assegnare priorità:
    • interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza ad intersezioni a raso in area extraurbana;
    • interventi finalizzati alla sicurezza stradale con l'adozione di tecniche di moderazione del traffico, in area urbana o suburbana;
    • ammodernamento delle strutture viarie esistenti;
    • completamento di opere di viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani;
    • interventi per l'attivazione di segnaletica a messaggio variabile e per l'informazione all'utenza;
    • realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti in ambito urbano ed extraurbano.

      In tali settori non risultano ammissibili a finanziamento le opere infrastrutturali che interessano esclusivamente strade Statali, Regionali e Provinciali, nonché interventi tra queste.(*)
  • Al fine della valutazione delle proposte d'intervento di adottare i seguenti criteri:
    • per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 20/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati;
    • per livello di progettazione (massimo punti 10/100) viene assegnata priorità agli interventi con livello di progettazione più avanzato;
    • per tipologia e organicità dell'intervento (massimo punti 30/100), in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di maggior sicurezza sul tratto stradale interessato;
    • per importo (massimo punti 10/100) vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, compresa tra € 75.000,00 ed € 600.000,00, con preferenza agli importi superiori all'interno di tale fascia di valori;
    • per coerenza con la programmazione dell'ente proponente (massimo punti 5/100) viene assegnata priorità agli interventi per i quali si dichiara l'inserimento, alla data di approvazione del presente provvedimento, in documenti programmatori dell'ente proponente;
    • per maggior quota di cofinanziamento con fondi a carico dall'ente proponente (massimo punti 25/100).

      A parità di punteggio conseguito verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale, calcolato in base al numero di feriti ed il numero di morti, per i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Legge 144/1999 e tra quest'ultimi il livello di progettazione.
  • di prevedere l'assegnazione dei contributi ai Comuni nella misura massima dell' 70 % della spesa ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nella misura massima del 50% della spesa ammissibile per i Comuni con popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate e con il limite massimo di contributo pari ad € 200.000,00 per i primi ed € 300.000,00 per i secondi;

3.   di stabilire che il termine ultimo per l'avvio della procedura pubblica per l'affidamento dei lavori ammessi a finanziamento da parte dell'Amministrazione comunale è fissato entro 18 mesi dalla stipula del previsto Accordo di Programma, a pena decadenza dal contributo, così come disposto dal comma 6, art. 9 della LR 39/91, disponendo che la conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale, di cui alla L.R. 27/2003, art 54, entro 36 mesi dalla richiamata sottoscrizione, prevedendo che il mancato rispetto comporterà la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata;

4.   di stabilire che la documentazione minima da presentarsi, pena esclusione dal bando, risulta essere composta da:

  • schema di domanda riportato quale Allegato A al presente provvedimento con i relativi allegati Allegato A1 e Allegato A2;
  • relazione dell' intervento con relativi dati sinistrosità e provvedimenti di approvazione del progetto (lettera a) e b), comma 3, art. 9, L.R. 39/91, nonché tavola sinottica dell'intervento proposto.

    Tale documentazione minima dovrà essere prodotta in formato cartaceo, restando comunque l'obbligo della trasmissione esclusivamente in formato digitale su supporto CD/DVD dell'intera documentazione progettuale.

5.   di approvare lo schema di Accordo di Programma, da concludere secondo le procedure di cui all'art. 32 della Legge Regionale 29.11.2001, n. 35, per l'assegnazione dei contributi ex art. 9 L.R. n. 39/91, come riportato quale Allegato B al presente provvedimento;

6.   di dare atto che al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è stabilito l'obbligo da parte delle Amministrazioni, che saranno ammesse a beneficiarie del contributo, di presentare un crono programma impegnativo di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al previsto Accordo di Programma di cui al precedente punto 5;

7.    di fissare il termine ultimo per la presentazione delle domande in 30 giorni successivi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale della presente deliberazione tramite:

  • mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data di spedizione della domanda stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante, in busta chiusa con espressamente riportata l'indicazione "L.R. 39/91, art. 9 - Bando 2016", indirizzata alla Regione del Veneto - Sezione Infrastrutture, Via C. Baseggio n. 5, 30174 Mestre (VE);
  • consegna a mano, in busta chiusa con espressamente riportata l'indicazione "L.R. 39/91, art. 9 - Bando 2016", entro le ore 12:00 presso la Regione Veneto - Sezione Infrastrutture, Via C. Baseggio n. 5, 30174 Mestre (VE);

    La Regione del Veneto non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'Amministrazione concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi;

8.    di confermare che il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non è ammesso l'invio di documentazione integrativa oltre tale termine;

9.    di confermare che ogni Ente non potrà presentare più di una proposta di intervento;

10.  di stabilire che la graduatoria resterà valida per un biennio;

11.  di provvedere, conseguentemente alla presente deliberazione, alla revoca del precedente bando di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 4 febbraio 2014, pubblicato sul Bollettino ufficiale Regionale n. 18 del 14 febbraio 2014;

12.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

13.  di dare atto che alla copertura finanziaria conseguente al presente provvedimento si provvederà con risorse allocate sul competente capitolo di spesa n. 45288 e nei i limiti delle risorse in esso destinate;

14.  di incaricare la Sezione Infrastrutture dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi;

15.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

16.  di pubblicare la presente deliberazione, completa di premesse ed allegati, nel Bollettino ufficiale e nel sito Internet della Regione.

 

 


(*) Testo modificato dall'errata corrige pubblicata nel BUR n. 73 del 29 luglio 2016.

(seguono allegati)

1128_AllegatoA0_326341.pdf
1128_AllegatoA1_326341.pdf
1128_AllegatoA2_326341.pdf
1128_AllegatoB_326341.pdf

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