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Materia: Formazione professionale e lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale n. 946 del 22 giugno 2016
Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Operatore di assistenza termale. (L.R. 21/2002).
Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Operatore di assistenza termale.
Il relatore riferisce quanto segue.
A seguito della Legge 323/2000 di riordino del settore termale il Consiglio regionale in data 16 agosto 2002 ha approvato la Legge n. 21 concernente la figura professionale dell’Operatore di Assistenza Termale, unitamente al profilo professionale alle competenze, alle attività che la caratterizzano, alla formazione, all’organizzazione didattica.
Successivamente, come previsto dall’art. 12 della L.R. 21/2002, acquisito il previsto parere consigliare, con provvedimento n. 2330/2005 la Giunta regionale ha provveduto a modificare le tabelle A, B e C della citata legge per meglio definire le competenze, il ruolo, le attività e l’organizzazione didattica dei percorsi di formazione.
Nella tabella C della citata DGR 2330/2005 oltre al programma formativo del corso a qualifica per Operatore di Assistenza Termale di 1000 ore sono previsti due moduli di formazione superiore integrativi di massaggio di 300 ore ciascuno: massaggio generale e massaggio ad indirizzo sportivo.
In adesione al presente Avviso potranno essere presentate due tipologie di progetti, uno per i percorsi a qualifica e uno per i percorsi integrativi professionalizzanti. Il presente provvedimento inoltre apporta una sostanziale novità: i percorsi approvati saranno la base per tutte le edizioni successive che potranno essere avviate con una semplice richiesta di duplicazione dell’intervento di interesse senza la necessità di presentazione di un ulteriore progetto.
Va infine precisato che i percorsi formativi che saranno presentati in adesione all’Avviso, Allegato A al presente provvedimento, del quale si propone l’approvazione, rientrano nell’ambito delle attività a riconoscimento ai sensi dell’art. 19 L.R. 10/90, quindi senza oneri a carico del bilancio regionale che comunque saranno soggetti al controllo tecnico e didattico dell’Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.
L’approvazione degli esiti istruttori sarà formalizzata con provvedimento del Direttore della Sezione Formazione.
In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti all'approvazione della Giunta Regionale l’Avviso pubblico (Allegato A) e la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (Allegato B), alla luce della normativa regionale, nazionale e comunitaria attualmente vigente.
Con provvedimento n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990.” la Giunta regionale ha disciplinato la gestione delle attività formative a riconoscimento; tra le quali risultano quelle previste dal presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
delibera
(seguono allegati)
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