Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 48 del 24 maggio 2016


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 576 del 05 maggio 2016

Adozione della "Procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.".

Note per la trasparenza

Con il presente atto viene adottata la procedura relativa alle segnalazioni di condotte illecite da parte dei dipendenti della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dall'articolo 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (come fare una segnalazione e come l'amministrazione gestirà la stessa).

Il Vice Presidente, Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower.

Il nuovo art. 54 bis prevede che:

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata,senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

Tale norma delinea una protezione generale ed astratta, alla quale deve essere data concreta attuazione, dalle singole amministrazioni, con l'individuazione di una procedura che garantisca una effettiva ed efficace tutela

del dipendente che segnali una condotta illecita.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala un illecito tra le misure obbligatorie di prevenzione della corruzione.

Nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla normativa anticorruzione, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta n. 71 del 27 gennaio 2015, ha previsto, tra le attività da sviluppare nell'anno 2015, l'elaborazione di una "Disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd whistleblower)" e il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta n. 72 del 27 gennaio 2016, ha indicato, tra le misure di prevenzione da attuare nell'anno 2016, la formale "Adozione della procedura relativa alle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici nel rispetto dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 (cd whistleblower)".

L'Autorità Nazionale Anti-Corruzione, nell'esercizio del potere di indirizzo sulle misure di prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, ha emanato un provvedimento, la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, contenente le "Linee guida in materia di Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", proponendo un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni, da adattare alle specifiche esigenze organizzative proprie di ciascuna amministrazione.

La determinazione dell'Autorità ha, in particolare, indicato il Responsabile della prevenzione della corruzione quale soggetto "...funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre...le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione...", auspicando che le segnalazioni, nell'ambito delle amministrazioni, vengano inviate direttamente allo stesso.

In conformità alle citate Linee guida e in considerazione di quanto stabilito dal PNA e dalla normativa vigente in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione, dott. Fabio Milocchi, ha predisposto la "Procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i." (Allegato A), unitamente ai moduli "Modulo di segnalazione degli illeciti al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" (Allegato A1) e "Modulo di segnalazione della discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" (Allegato A2), che vengono ora presentati alla Giunta Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica, approvato, con la delibera n. 72 del 2013, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";

VISTA la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione del Veneto n. 369 del 19 marzo 2013 recante "Recepimento della legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". Nomina del dirigente responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione del Veneto 27 gennaio 2015, n. 71 di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017;

VISTA la deliberazione di Giunta della Regione del Veneto 27 gennaio 2016, n. 72 di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018;

VISTO l'art. 2 comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.      Di adottare la "Procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.", di cui all'Allegato A;

2.      Di adottare il "Modulo di segnalazione degli illeciti al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" di cui all'Allegato A1e il "Modulo di segnalazione della discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" di cui all'Allegato A2;

3.      Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4.      Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.      Di incaricare il dott. Fabio Milocchi, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, dell'esecuzione del presente atto;

6.      Di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

7.      Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

(seguono allegati)

576_AllegatoA0_322556.pdf
576_AllegatoA1_322556.pdf
576_AllegatoA2_322556.pdf

Torna indietro