Direttive regionali alla Città metropolitana di Venezia e alle Province per l'organizzazione, il coordinamento e l'armonizzazione delle attività e funzioni in materia di turismo e di professione di guida turistica. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 20 e Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali 11 dicembre 2015.
| Note per la trasparenza |
Si provvede a stabilire le direttive generali che la Città metropolitana di Venezia e le Province devono seguire nello svolgimento delle funzioni stabilite dalla legge regionale n. 11/2013 in materia di turismo e dalla legge regionale n. 33/2002 in materia di professione di guida turistica a seguito della recente normativa statale e regionale che ne disciplinano le specifiche attività.
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L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il quadro normativo in materia di turismo è stato recentemente caratterizzato da una serie articolata di riforme che hanno interessato sia le leggi statali in materia di professioni turistiche o di riassetto istituzionale delle Province, sia per quanto attiene alla competenza della legislazione regionale, e tali riforme hanno inciso profondamente sia sul versante della specifica disciplina, che su quello degli assetti istituzionali e organizzativi.
Per quanto rileva ai fini di cui al presente provvedimento e alle attività specifiche della Città metropolitana di Venezia e delle Province in materia di turismo, la disciplina turistica è stata profondamente innovata dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" che ha modificato la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" abrogando e sostituendo le disposizioni relative, in particolare, alle strutture ricettive e loro classificazione, alle agenzie di viaggio, al sistema informativo regionale del turismo (SIRT), all'informazione e accoglienza turistica, agli interventi regionali per il turismo, sia nei confronti delle imprese che a favore degli enti locali e degli altri enti pubblici.
Inoltre, la legge regionale n. 11/2013 ha ridefinito le competenze provinciali in materia di turismo, abrogato i Sistemi Turistici Locali (STL), previsto i Sistemi Turistici Tematici (STT), le destinazioni turistiche e le forme di governo delle stesse istituendo le Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni.
Merita qui subito segnalare che due funzioni estremamente importanti per l'attività provinciale e che avevano significato anche dal punto di vista finanziario per il trasferimento di fondi e l'operatività complessiva delle Province, con la legge regionale n. 11/2013 non sono più svolte dalle Province: l'informazione ed accoglienza turistica e la gestione degli uffici IAT che sono ora svolte dai Comuni, in seguito ad accordi con la Regione, e la gestione delle attività delle Pro Loco, che sono di competenza della Giunta regionale ai sensi della legge regionale n. 34/2014.
Oltre a ciò, anche la materia delle professioni turistiche, che la norma regionale pone in capo alle Province per gli aspetti operativi e gestionali, è stata profondamente incisa, per quanto riguarda le guide turistiche, dalla legge 6 agosto 2013, n. 97, che, all'articolo 3, ha stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ed ha rinviato a successivo decreto ministeriale sia l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, sia la definizione dei requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione, sia la disciplina del procedimento di rilascio.
Tali disposizioni attuative sono state ora emanate con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -MIBACT- dell'11 dicembre 2015, recante "Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione"che pone in capo alle Regioni - e conseguentemente, in Veneto, alla Città Metropolitana di Venezia e alle Province, alle quali è attribuita la competenza operativa - una serie di adempimenti, in particolare per quanto attiene al procedimento di rilascio dell'abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati nel proprio territorio, prevedendo un termine massimo di un anno per l'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.
Oltre alle specifiche modificazioni normative sopra indicate occorre, in questa sede, richiamare la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", con la quale la Regione ha provveduto a dare attuazione alla legge 7 aprile 2014, n. 56, avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (cd. "Delrio").
In particolare, per quel che rileva il settore del turismo, l'articolo 2 della citata legge regionale 19/2015 prevede che le Province, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge e che il personale provinciale che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, esercita le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla presente legge e secondo la vigente legislazione. Analoghe disposizioni attribuiscono alla Città metropolitana di Venezia e confermano alla Provincia di Belluno le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province, tra le quali rientra il turismo.
Merita infine qui richiamare che la stessa legge regionale 19/2015 prevede, al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, che la Città metropolitana di Venezia e le Province continuino ad esercitare le funzioni svolte, secondo le disposizioni previgenti, nel rispetto della normativa vigente, e che il personale addetto a tutte le funzioni non fondamentali confermate alla Città metropolitana di Venezia e alle Province è trasferito alla Regione e distaccato presso i precitati enti con oneri a carico della Regione.
Da ultimo, si richiama l'accordo per la definizione delle procedure di ricollocazione del personale delle Province e della Città metropolitana di Venezia sottoscritto il 30 ottobre 2015 nella seduta dell'Osservatorio Regionale il quale prevede, all'articolo 2, comma 1, che la Regione si riserva di effettuare forme di mobilità dei dipendenti trasferiti nei propri ruoli, funzionali al corretto esercizio delle funzioni in parola, anche con riferimento alla esigenza di assicurare un ottimale esercizio delle funzioni di carattere trasversale.
Pertanto - per quanto attiene alla materia del turismo - l'attuale quadro normativo è sostanzialmente diverso da quello del recente passato e obbliga quindi a rivedere le direttive generali per lo svolgimento delle funzioni ed attività previste dalla nuova normativa statale e regionale in materia di turismo dato che, va ricordato, la legge regionale n. 11/2013 pone in capo alla Giunta regionale le attività di indirizzo, coordinamento e armonizzazione delle funzioni e alla Città metropolitana di Venezia e alle Province la responsabilità operativa e la gestione delle specifiche discipline.
In ragione di ciò, il presente provvedimento è assunto ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2013 che prevede espressamente che "ai fini di un adeguato raccordo e coordinamento, le Province svolgono le attività e le funzioni di cui alla presente legge secondo le direttive regionali", nonché dal comma 2 del medesimo articolo che prevede che le eventuali "attività di promozione devono essere coerenti con le priorità e le linee di azione previste dal programma regionale per il turismo e dal piano turistico annuale".
Pertanto, alla luce delle evoluzioni normative sopra indicate, il primo aspetto delle direttive generali che deve essere fissato è quello relativo alle funzioni e ai procedimenti che sono di competenza della Città metropolitana di Venezia e delle Province e che le stesse sono tenute a esercitare ai sensi della legge regionale n. 19/2015 che per il turismo sono le seguenti, tutte comprensive dei relativi controlli:
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classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali;
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agenzie di viaggio;
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sistema informativo regionale del turismo (SIRT) che comprende sia la rilevazione dei dati statistici ai fini ISTAT sia le informazioni relative all'offerta turistica, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni;
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professioni turistiche, con particolare riferimento, per quanto attiene ai requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione e al procedimento di rilascio dell'abilitazione, a quella di guida turistica, come sopra indicato.
È quindi sulle funzioni sopra indicate che si deve concentrare l'attività della Città metropolitana di Venezia e delle Province in quanto le stesse sono un servizio alle imprese, hanno rilevanza sostanziale nello svolgimento delle attività turistiche delle imprese stesse, orientano l'attività programmatica della Regione e degli operatori turistici nelle scelte di mercato e commerciali, consentono alle agenzie di viaggio e alle guide turistiche di svolgere la propria attività nel pieno rispetto della norma, a tutela della qualità del servizio reso ai turisti e nel rispetto delle regole europee di libera concorrenza.
Pertanto, per tutte le attività sopra indicate - considerate dalla legge regionale n. 19/2015 come funzioni non fondamentali delle province - la Città metropolitana di Venezia e le Province si attengono alle direttive della Giunta regionale, sia per quanto riguarda il merito e l'interpretazione della disciplina di interesse, sia per quanto attiene alle indicazioni operative necessarie a garantire che l'utilizzo del personale regionale distaccato presso la Città metropolitana di Venezia e le Province consenta:
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il celere svolgimento delle pratiche in materia di turismo afferenti il territorio di competenza;
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il completo impiego di tutto il personale regionale distaccato presso la Città metropolitana di Venezia e le Province e afferente alla materia turistica per l'esclusivo svolgimento della stessa, in particolare a garanzia dello svolgimento delle attività di cui al presente provvedimento;
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il raccordo e coordinamento tra la Regione, la Città metropolitana di Venezia e le Province con riferimento all'intera materia turistica.
Per quanto concerne invece l'attività che il legislatore ha previsto al comma 1 dell'articolo 20 - ossia lo sviluppo delle attività di promozione turistica e sostegno di attività di interesse turistico - va precisato che la stessa non trova esplicito riscontro nel Piano Turistico Annuale PTA per l'anno 2016, approvato con deliberazione n. 228 del 3 marzo 2016, né sono previsti specifici finanziamenti, per cui, per le considerazioni sopra indicate, si ritiene che tale attività non possa comunque essere svolta se non sia stato prioritariamente assicurato il presidio delle funzioni ritenute strategiche dalla Regione, e quindi, pienamente, completamente e sollecitamente soddisfatte, a livello regionale e non solo provinciale, le attività direttamente destinate alle imprese turistiche e rilevanti ai fini dell'attività economica del turismo.
Da quanto sopra detto deriva, pertanto, che eventuali attività che non siano ricomprese nelle materie sopra indicate, ovvero non siano espressamente ricomprese nel PTA, non essendo riconducibili ad alcuna fonte normativa inerente il settore del turismo, non possono essere svolte dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province nell'ambito delle funzioni non fondamentali trasferite o con utilizzo di risorse regionali o di personale regionale distaccato.
Sempre in ordine a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 11/2013, le direttive regionali alle quali la Città Metropolitana di Venezia e le Province devono attenersi nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite dalla Regione, sono finalizzate ad un adeguato raccordo e coordinamento, per cui merita richiamare anche il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11/2013 che - in piena coerenza con la previsione dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale n. 19/2015 - dispone che "la Giunta regionale, per specifiche iniziative di interesse turistico può affidare agli enti locali funzioni di gestione di interventi e procedimenti relativi anche allo sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica".
Al fine di poter fornire un quadro completo degli elementi di valutazione delle presenti direttive regionali, si richiama il fatto che le stesse sono emanate al fine di un indirizzo, coordinamento e armonizzazione delle funzioni stesse su tutto il territorio regionale e, considerato il fatto che le stesse non comportano impegni finanziari diretti da parte della Regione, ma rilevano solo ai fini dell'adeguato utilizzo del personale regionale distaccato presso la Città Metropolitana e le Province, non si può non prescindere da un'analisi delle risorse umane (effettuata sui dati risultanti dal provvedimento n. 196 del 21 dicembre 2015 del Direttore della Sezione regionale Risorse Umane, limitatamente alla sola materia del turismo) in rapporto al peso turistico:
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Città metropolitana / Provincia
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BL
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PD
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RO
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TV *
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VE
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VI
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VR
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TOT *
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Unità di personale
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13
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15
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8
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12
|
10
|
5
|
12
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76
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Unità di personale (tempo pieno equivalente -TPE)
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11,41
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14,36
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7,60
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10,64
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9,66
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3,84
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10,19
|
68,70
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Percentuale personale sul totale
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16,9%
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21,2%
|
11,2%
|
15,7%
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14,3%
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5,7%
|
15,1%
|
100,0%
|
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Peso turistico (percentuale presenze sul totale)
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6,0%
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7,8%
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2,4%
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2,6%
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55,0%
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2,8%
|
23,3%
|
100,0%
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* a cui va aggiunto un dirigente a tempo pieno
Va sin da subito rilevato che la distribuzione del personale testé rappresentata - che risente tra l'altro dei percorsi di mobilità in uscita dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province avvenuti prima dell'inquadramento del personale afferente alle materie non fondamentali di cui al citato Decreto Direttore della Sezione regionale Risorse n. 196/2015 - non corrisponde, anche in modo molto significativo al "peso turistico" dei corrispondenti territori e ai conseguenti carichi di lavoro, con alcune situazioni in eccesso e altre in difetto di organico.
Tali gravi criticità compromettono la possibilità di assicurare il pieno rispetto su tutto il territorio regionale delle attività a favore delle imprese e degli operatori turistici veneti, come evidenziato dal quadro sinottico di cui all'Allegato A) che evidenzia gli squilibri di fabbisogno di personale rispetto al peso turistico (in eccesso o in difetto). Va poi sottolineato che, in rapporto alle pratiche da svolgere, la composizione del personale (Categoria B, C, D) aggrava gli squilibri, laddove, come in Provincia di Vicenza, una sola unità è di categoria D.
Va però anche rilevato che la numerosità del personale distaccato dalla Regione alla Città metropolitana di Venezia e alle Province per lo svolgimento delle materie turistiche è sostanzialmente adeguata per quanto attiene ai numeri complessivi (76 unità) in relazione alle attività da svolgere, per cui il problema è legato alla distribuzione del personale nelle diverse Amministrazioni in rapporto alle attività da svolgere.
Inoltre, anche gli uffici regionali versano in situazione di criticità di organico in quanto attività di tutto rilievo, come la programmazione europea POR FESR 2014-2020, Asse 3, Misura 3.3.4 (relativa al turismo), i contributi regionali alle imprese e l'attività regionale in materia di alimentazione informativa della rete IAT, non potranno essere adeguatamente presidiate senza fare leva su alcune risorse di personale regionale distaccato presso la Città metropolitana di Venezia e le Province.
Per le considerazioni sopra esposte si ritiene quindi necessario prevedere con le presenti direttive regionali che vadano individuate le più opportune soluzioni affinché, a invarianza di spesa e di personale e con una adeguata distribuzione territoriale, si ponga definitivo rimedio alle anzidette criticità.
Allo scopo, appare necessario attivare un Coordinamento Tecnico Operativo di attuazione delle presenti direttive regionali in materia di turismo, composto dal Direttore del Dipartimento Turismo, dal Direttore della Sezione Sistema Statistico e dai dirigenti provinciali competenti per lo svolgimento delle attività in materia turistica e con il compito di esaminare in tempi brevi e in dettaglio le situazioni anzidette per fornire alla Regione: un ventaglio di ipotesi operative da attuare, immediatamente fattibili senza spostamenti di personale, ovvero con l'utilizzo della mobilità volontaria, nel rispetto del protocollo del 30 ottobre 2015.
Le presenti disposizioni regionali di indirizzo, coordinamento e armonizzazione delle attività in materia di turismo sono quindi volte a:
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evitare che alcune attività afferenti alla competenza provinciale e di assoluto rilievo per lo sviluppo dell'economia turistica regionale, così come sopra richiamate, non possano essere svolte in tutto o in parte rilevante;
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evitare che alcune attività di assoluto rilievo come ad esempio la programmazione europea POR FESR 2014-2020, Asse 3, Misura 3.3.4 (relativa al turismo) non possano essere adeguatamente presidiate;
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consentire che i contributi regionali alle imprese turistiche previste dalla normativa regionale, in particolare per l'area di montagna, siano attivati con la necessaria tempestività;
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garantire la più razionale correlazione tra i costi di personale, che comunque la Regione sostiene, e le attività da svolgere.
Inoltre con le presenti direttive regionali si intende consolidare la semplificazione degli adempimenti per gli operatori e garantire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale e pertanto si ritiene di precisare che:
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spetta al Direttore del Dipartimento turismo dare indicazioni per l'uniforme applicazione della normativa turistica su tutto il territorio regionale, nonché, sentiti i dirigenti provinciali, per l'avvio della standardizzazione dei procedimenti amministrativi provinciali;
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spettano al Direttore della Sezione Sistema Statistico regionale le indicazioni gestionali e operative per garantire lo svolgimento da parte delle province della rilevazione dei dati statistici ai fini ISTAT;
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restano richiamate le deliberazioni regionali che hanno già fornito indirizzi in tema di classificazione delle strutture ricettive, mentre per la professione di guida turistica si provvederà con successivo provvedimento, una volta esaurita la fase di preliminare verifica in corso con il MIBACT e le altre regioni in ordine alle modalità di abilitazione allo svolgimento della professione e alle procedure di rilascio dell'abilitazione stessa.
Per quanto riguarda invece le attività di promozione turistica dell'area di competenza, le stesse potranno essere svolte se coerenti con il PTA dell'anno di riferimento, prevedendo altresì che la stessa non potrà essere data fino a compiuta esecuzione di quanto prioritariamente stabilito ai precedenti punti a) - classificazione, b) - agenzie viaggio, c) - rilevazione statistica e d) - guide turistiche, o qualora non risultino adeguatamente presidiate, in termini di unità di personale, le attività regionali relative alla programmazione europea POR FESR 2014-2020, Asse 3, Misura 3.3.4 (turismo) e ai contributi regionali alle imprese turistiche per l'ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture ricettive.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 14 giugno 2014, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e in particolare gli articoli 19 e 20;
VISTA la legge regionale 4 novembre 20102, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";
VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali", di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (cd. "Delrio");
VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Decreto del MIBACT dell'11 dicembre 2015 "Individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e procedimento di rilascio dell'abilitazione" pubblicata nella GU il 26 febbraio 2016;
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Risorse Umane n. 196 del 21 dicembre 2015;
VISTA la legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale" e in particolare l'articolo 6;
VISTA la deliberazione n. 2794 del 7 ottobre 2008 "Adozione delle "Disposizioni operative e di gestione del nuovo Sistema Informativo Regionale Turistico - SIRT";
delibera
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di prendere atto della distribuzione del personale distaccato presso la Città metropolitana di Venezia e presso le singole Province per la materia turistica di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, distribuzione che appare squilibrata nella distribuzione territoriale, in eccesso o in difetto, rispetto al peso turistico dei corrispondenti territori e ai conseguenti carichi di lavoro;
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di approvare le presenti direttive regionali alla Città metropolitana di Venezia e alle Province per il coordinamento e l'armonizzazione delle attività e funzioni in materia di turismo e di professione di guida turistica ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 11 dicembre 2015;
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di stabilire, per le considerazioni espresse in premessa, che le funzioni e i procedimenti afferenti la materia del turismo che la Città metropolitana di Venezia e le Province sono tenute ad esercitare ai sensi della legge regionale n. 19/2015 sono, comprensive dei relativi controlli, le seguenti:
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classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali;
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agenzie di viaggio;
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sistema informativo regionale del turismo (SIRT) che comprende sia la rilevazione dei dati statistici ai fini ISTAT che le informazioni relative all'offerta turistica, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni;
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professioni turistiche e in particolare di guida turistica, per quanto attiene ai requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e al procedimento di rilascio dell'abilitazione;
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di stabilire che l'attività di promozione turistica e sostegno di attività di interesse turistico può essere svolta dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province solo se esplicitamente prevista dal Piano - PTA - in coerenza con gli obiettivi e le azioni dallo stesso indicate, e comunque solo qualora non sia stato prioritariamente assicurato il presidio, a livello regionale, delle funzioni di cui al punto 3;
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di dare atto che eventuali attività che non siano ricomprese nelle materie di cui al punto 3, ovvero non espressamente ricomprese nel PTA dell'anno di riferimento di cui al punto 4, non possono essere svolte dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province nell'ambito delle funzioni non fondamentali in materia di turismo o con utilizzo di risorse o di personale regionale distaccato presso le singole amministrazioni;
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di attivare il Coordinamento Tecnico Operativo di attuazione delle presenti direttive regionali composto dal Direttore del Dipartimento Turismo, dal Direttore della Sezione Sistema Statistico e dai dirigenti provinciali competenti per lo svolgimento delle attività in materia turistica, stabilendo che il Coordinamento Tecnico Operativo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione dovrà fornire:
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specifiche indicazioni per la risoluzione delle criticità di cui al punto 1 e per assicurare la piena armonizzazione delle funzioni e dei servizi alle imprese;
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ipotesi operative in ordine a eventuali mobilità volontarie, nel rispetto del protocollo del 30 ottobre 2015;
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di precisare che spetta al Direttore del Dipartimento turismo dare indicazioni per l'uniforme applicazione della normativa turistica su tutto il territorio regionale, nonché, sentiti i dirigenti provinciali, per l'avvio della standardizzazione dei procedimenti amministrativi provinciali nelle attività di cui al presente provvedimento;
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di precisare altresì che spetta al Direttore della Sezione Sistema Statistico regionale fornire le indicazioni gestionali e operative per garantire lo svolgimento da parte delle province delle attività di rilevazione statistica;
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di stabilire che restano richiamate le deliberazioni regionali che hanno già fornito indirizzi in tema di classificazione delle strutture ricettive, mentre per la professione di guida turistica si provvederà con successivo provvedimento deliberativo;
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di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
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di trasmettere il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Venezia e alle Province;
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di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
556_AllegatoA_321351.pdf