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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 22 aprile 2016


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 502 del 19 aprile 2016

Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Testo unico e coordinato delle disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento delle attività di agriturismo. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo 7.

Note per la trasparenza

Si approvano le nuove disposizioni applicative della legge regionale in materia di agriturismo a seguito delle modifiche introdotte dalla legge regionale di stabilità, all'articolo 7, in particolare sulle percentuali di approvvigionamento delle materie prime da parte delle imprese agrituristiche e si adotta il testo coordinato ed aggiornato di tutti gli allegati alle delibere precedenti.

L' Assessore Federico Caner, di concerto con l'assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

La legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo" ha regolamentato in modo organico e completo le attività di diversificazione e di ospitalità dei turisti che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia; con tale legge si è infatti inteso raggruppare in un unico provvedimento legislativo le attività turistiche connesse al settore primario, definendo l'agriturismo, l'ittiturismo e il pescaturismo, e disciplinando le attività di ospitalità e di somministrazione nelle aziende agrituristiche ed ittiche.

Con la successiva legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 il legislatore regionale ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche e delle integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, sia introducendo nuove norme per il settore dell'agriturismo, dell'ittiturismo e del pescaturismo, sia introducendo i due nuovi profili del turismo rurale e delle fattorie didattiche, e facendo assumere così alle legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la nuova denominazione di "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario.

Conseguentemente alle due norme di legge sopra indicate la Giunta regionale ha provveduto ad emanare una serie di provvedimenti attuativi sia nel settore del pesca turismo ed ittiturismo, sia per quanto concerne il turismo rurale e le fattorie didattiche. Per quanto concerne invece l'agriturismo sono intervenuti due specifici provvedimenti attuativi e gestionali:

  • la prima deliberazione n. 1483 del 5 agosto 2014 nella quale si è condensato in un unico provvedimento le norme attuative che sottendono la legge regionale 28/2012, così come modificata ed integrata dalla legge regionale n. 35/2013;
  • la seconda deliberazione n. 613 del 21 aprile 2015 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 1483 del 5 agosto 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35,

deliberazioni entrambe che, al fine di semplificare, coordinare e raccordare in un unico compendio gli atti, adempimenti e condizioni che regolano l'esercizio dell'attività agrituristica, hanno assunto la forma di testi aggreganti le diverse disposizioni applicative.

Ora, per quanto concerne la specifica attività agrituristica, il legislatore regionale ha ritenuto opportuno intervenire ulteriormente sugli aspetti relativi alle percentuali di approvvigionamento delle materie prime per la somministrazione di alimenti e bevande, prevedendo con l'articolo 7, comma 3bis, della legge regionale n. 7 del 23 febbraio 2016, "Legge di stabilità regionale", che se i prodotti usati per le attività di cui al presente articolo provenienti da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale, ai sensi della lettera c) del comma 3, sono prodotti tipici, piccole produzioni locali (PPL), biologici, caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, oppure dal marchio regionale Qualità Verificata, la percentuale di cui alla lettera a) del comma 3 è ridotta fino al 50 per cento del totale, oppure fino al 25 per cento del totale per le attività agrituristiche in zona montana. In tal caso, la quota di cui alla lettera c) del comma 3 è aumentata in maniera proporzionale fino al 35 per cento del totale oppure fino al 60 per cento del totale per le attività agrituristiche in zona montana.

Con lo stesso articolo 7 della legge regionale n. 7/2016, al comma 3ter, il legislatore ha previsto altresì che il prodotto proveniente direttamente dall'azienda agricola connessa con l'attività agrituristica ai sensi della lettera a) del comma 3, s'intende anche quello proveniente da aziende ad essa collegate in forma societaria cui l'azienda agricola conferisce i prodotti agricoli, purché questi, se di origine animale, siano allevati, macellati e lavorati in Veneto e, se di origine vegetale, coltivati, raccolti e lavorati in Veneto.

Le novità introdotte sono particolarmente significative per l'attività agrituristica in quanto orientano l'agriturismo verso una sostanziale qualificazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande determinando, di fatto, un incremento dei prodotti agricoli provenienti da altre aziende agricole, ma circoscrivendo tali acquisizioni esterne ai soli prodotti a marchio di qualità riconosciuti dall'Unione Europea, Piccole produzioni locali, prodotti provenienti dall'agricoltura biologica, ovvero a marchio regionale Qualità Verificata Q.V..

Inoltre si chiarisce in modo inequivocabile ciò che era stato a più riprese postulato dalle imprese agrituristiche e cioè di considerare come proprio il prodotto conferito ad imprese, in prevalenza cooperative, di cui l'azienda è socia e che lavorano, trasformano e conservano i prodotti agricoli primari dell'azienda stessa che poi li utilizza nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande agli ospiti dell'agriturismo.

Questi due elementi di novità obbligano a rivedere il testo delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione n. 613 del 21 aprile 2015, che peraltro era già intervenuta sulle stesse disposizioni operative e procedurali recependo ed applicando le modifiche introdotto dalla legge regionale n. 35/2014. L'occasione delle modifiche alle disposizioni applicative consente altresì talune marginali integrazioni o precisazioni sugli aspetti di carattere igienico-sanitario e urbanistico nel frattempo sopraggiunte.

Inoltre si ritiene opportuno introdurre un aspetto caratteristico della tradizione veneta e relativo alla possibilità concessa agli agriturismi di svolgere un'attività che per semplicità si può definire di "servizio cottura", cioè quella di preparare e far degustare agli ospiti la selvaggina portata dallo stesso cacciatore e proveniente dall'attività venatoria. In questo caso l'agriturismo non somministra alimenti provenienti dalla propria azienda, ma si limita ad apportare la conoscenza, la tradizione culinaria, l'esperienza della tradizione contadina veneta nella preparazione in cucina della selvaggina fornita, e ciò per un numero massimo, per agriturismo, comunque non superiore a venti giornate nell'arco dell'anno solare.

Per praticità operativa quindi, e nella logica di definire un testo unico, coordinato ed aggiornato, delle disposizioni operative, gestionali ed applicative delle attività agrituristiche in Veneto, con il presente provvedimento, si ritiene di apportare le modifiche ed integrazioni all'allegato A alla deliberazione n. 613 del 21 aprile 2015 riformulando quindi il nuovo testo dell'Allegato A parte integrante sostanziale del presente provvedimento ed avente per oggetto "Disposizioni generali per l'attività agrituristica"

Per praticità operativa e di consultazione si ritiene di raggruppare tutti gli allegati delle precedenti deliberazioni n. 1483/2014 e n. 613/2015 nel presente provvedimento, per cui si provvede ad approvare, nel testo di cui all'Allegato B "Manuale operativo per l'agriturismo" composto di n. 4 schede tecniche, nell'Allegato C "Schema di modello di segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - delle imprese agrituristiche"e nell'Allegato D "Schema di modello cartellino prezzi" le altre disposizioni che disciplinano in modo organico l'attività agrituristica in Veneto.

L'approvazione del presente provvedimento e di tutti gli allegati di disciplinano dell'attività agrituristica si intendono definitivamente abrogate le deliberazioni n. 1483 del 5 agosto 2014 e n. 613 del 21 aprile 2015, integralmente sostituite dal presente provvedimento e dai relativi allegati A), B), C) e D), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012, "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo";

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28";

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale" ed in particolare l'articolo 7;

VISTA la deliberazione n. n. 1483 del 5 agosto 2014 "Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo";

VISTA la deliberazione n. 613 del 21 aprile 2015 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 1483 del 5 agosto 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35;

VISTA la legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".

delibera

  1. di approvare, per le considerazioni e argomentazioni indicate in premessa, le nuove disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo nel testo unico e coordinato di cui al presente provvedimento ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni;
  1. di stabilire che le procedure, le modalità operative e le disposizioni applicative per l'espletamento dell'attività agrituristica di cui al punto 1. sono individuate negli allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
  • l'Allegato A "Disposizioni generali per l'attività agrituristica";
  • l'Allegato B "Manuale operativo per l'agriturismo" composto di n. 4 schede tecniche,
  • l'Allegato C "Schema di modello di segnalazione certificata di inizio attività - SCIA - delle imprese agrituristiche",
  • l'Allegato D "Schema di modello cartellino prezzi con l'indicazione dei prezzi massimi e dei periodi di apertura che le imprese agrituristiche che svolgono attività di ospitalità in alloggi sono tenute ad esporre in modo ben visibile al pubblico e in ogni camera e unità abitativa;
  1. di abrogare, conseguentemente, la deliberazione n. n. 1483 del 5 agosto 2014 "Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo" e la deliberazione n. 613 del 21 aprile 2015 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione 1483 del 5 agosto 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35";
  2. di disporre che il Direttore del Dipartimento Turismo è tenuto alla gestione tecnica ed amministrativa degli atti conseguenti all'applicazione del presente provvedimento, ivi compresa la possibilità di apportare marginali modificazioni ed integrazioni agli allegati che si rendessero necessarie al fine di semplificare e coordinare le disposizioni e la modulistica conseguenti a sopravvenute disposizioni che interessino l'attività agrituristica;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

502_AllegatoA_320983.pdf
502_AllegatoB_320983.pdf
502_AllegatoC_320983.pdf
502_AllegatoD_320983.pdf

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