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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 37 del 22 aprile 2016


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 500 del 19 aprile 2016

Linee guida ai Comuni costieri per l'attuazione della disciplina prevista dall'articolo 18 bis della Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".

Note per la trasparenza

Si stabiliscono le linee guida, valide per tutti i Comuni costieri veneti, per favorire l'attuazione dell'articolo 18 bis della Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 relativo all'accesso e permanenza nelle spiagge venete dei cani accompagnati e degli altri animali d'affezione. Si provvede altresì a stabilire i criteri di riparto della somma per attività di informazione ai turisti. Importo € 30.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016" ha novellato la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", introducendo il comma 1 bis, che stabilisce che i comuni individuano entro il 30 marzo di ciascun anno le spiagge in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo comunque per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso e la permanenza nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e secondo le norme della presente legge. Analogamente, i concessionari o i gestori delle spiagge comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune competente per territorio le misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte in conformità alla disciplina regolamentare comunale, nel rispetto dei principi di contemperamento dei diversi interessi coinvolti.

In tal modo il legislatore regionale ha inteso facilitare, nel contemperamento degli interessi coinvolti, l'effettiva possibilità per i proprietari di cani e di altri animali di affezione di accedere alle spiagge venete e a specchi acquei e di permanere in condizioni di sicurezza e di reciproco agio, anche con i turisti che non hanno con sé animali di affezione.

In data 9 marzo 2015, al fine di dare sollecita ed efficace attuazione alla norma di cui trattasi, si è svolto un incontro sia con i Comuni costieri che con i rappresentanti degli operatori del settore balneare e in tale occasione è stato richiesto dai soggetti pubblici e privati presenti che la Regione svolgesse una attività di impulso con la predisposizione di adeguate linee guida valide per l'intera costa veneta.

Per altro, si deve dare atto che i Comuni costieri avevano già disciplinato con propri regolamenti o ordinanze la materia, e che, pertanto, le linee guida che si propone di approvare tengono conto di tali esperienze e intendono principalmente metterle a sistema e armonizzarle per tutto il litorale veneto, pur con attenzione alle specificità locali, in modo da favorire la migliore applicazione della norma per i turisti, sia con animali di affezione che senza, per le autorità pubbliche e per gli operatori del settore.

Pur considerando la ristrettezza dei tempi a disposizione dalla data di entrata in vigore, le Linee guida che si propongono in allegato al presente provvedimento sono state concordemente valutate con i Comuni e i rappresentanti del settore balneare, per cui con l'Allegato A alla presente deliberazione si provvede ad approvare le Linee Guida per i Comuni costieri per la gestione degli animali d'affezione nelle spiagge del litorale veneto.

Sempre con la legge di stabilità regionale 2016 il legislatore ha altresì previsto che, ai fini di un'ampia e articolata informazione ai turisti italiani e stranieri dei servizi di ospitalità degli animali da compagnia nelle spiagge, la Giunta regionale, in accordo con i comuni costieri, realizza iniziative di comunicazione e di informazione, anche sotto il profilo igienico-sanitario, riservando per tale attività una somma complessiva di € 30.000,00.

In ordine a tale iniziativa, che ha un preminente aspetto di informazione e di formazione per una corretta gestione degli animali d'affezione in spiaggia, si ritiene di impostare un'attività coordinata fra Regione e Comuni costieri al fine di produrre il materiale informativo più adatto a tale tipo di comunicazione, in più lingue, e secondo una immagine grafica coordinata ed univoca.

In questo senso, quindi, le risorse finanziarie destinate ad ampliare la comunicazione ed informazione ai turisti italiani e stranieri dei servizi di ospitalità degli animali da compagnia nelle spiagge, saranno suddivise fra i Comuni costieri che ne facciano domanda entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel BUR, quale compartecipazione regionale alle attività svolte nel proprio territorio e secondo un'immagine coordinata fra Regione e Comuni.

La domanda di sostengo finanziario sarà inoltrata alla Giunta regionale - Sezione Promozione Turistica Integrata - e l'intera somma sarà ripartita fra i comuni che hanno presentato istanza tenendo conto di due parametri: il numero di presenze turistiche fatte registrate dal comune nel corso dell'anno 2015 ed accertato dal Sistema Statistico Regionale, i metri lineari del tratto di spiaggia libera nel quale è consentito l'accesso e la permanenza dei turisti con i loro animali da affezione. Il peso dei due parametri nella ripartizione della somma di € 30.000,00 deve intendersi uguale.

I comuni nel cui ambito territoriale sono individuate le aree nelle quale è consentito l'accesso e la permanenza dei turisti e dei loro animali da affezione sia nei tratti di spiaggia libera che in quella gestita dai concessionari, sono tenuti a darne notizia anche la Regione che provvede ad inserire le informazioni assunte nel sito internet www.regione.veneto.it e nel portale turistico regionale www.veneto.eu, oltre che a diffondere alle organizzazioni regionali interessate le notizie e le informazioni sulle aree accessibili e frequentabili dai turisti con i loro animali da affezione e dei servizi che gli stessi possono trovare per tutto il periodo stagionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016";
VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

1.     di approvare, per le considerazioni espresse in premessa, le Linee guida, valide per tutto il litorale veneto, per l'attuazione dell'articolo 18 bis, comma 1 bis, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016";
2.     di stabilire che le Linee guida contenenti le disposizioni operative e gestionali destinate ai Comuni costieri e ai concessionari e gestori delle spiagge sono riportate nell'Allegato A al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3.     di prevedere che nelle scelte operate dai Comuni e dai concessionari e gestori delle spiagge sia salvaguardato il principio di contemperamento dei diversi interessi, stabilendo che in ogni litorale vadano tutelati i legittimi interessi dei turisti che hanno animali d'affezione e di coloro che, invece, desiderano trascorre le proprie vacanze senza condividere con gli animali la permanenza in spiaggia;
4.     di stabilire che nei quarantacinque giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, i Comuni costieri, possono inoltrare mediante pec dip.turismo@pec.regione.veneto.it alla Giunta regionale -Sezione Promozione Turistica Integrata - l'istanza di finanziamento delle attività di informazione e comunicazione integrata previste dall'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7;
5.     di stabilire che il riparto della somma di € 30.000,00 fra i comuni che hanno presentato istanza, è operata tenendo conto, in proporzione uguale, dei seguenti due parametri: il numero di presenze turistiche registrate dal comune nel corso dell'anno 2015 ed accertato dal Sistema Statistico Regionale, i metri lineari del tratto di spiaggia libera riservato da ogni comune e nel quale è consentito l'accesso e la permanenza dei turisti con gli animali d'affezione;
6.     di disporre che spetta al Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, secondo il principio del coordinamento e dell'immagine grafica unitaria, ivi compreso l'impegno contabile delle somme a favore dei singoli comuni richiedenti, nel capitolo di spesa n. 102609 "Iniziative comunicative ed informative sui servizi di ospitalità degli animali da compagnia nelle spiagge;
7.     di inserire le informazioni derivanti dai comuni sulle aree accessibili ai turisti con i loro animali da affezione e compagnia nel sito internet www.regione.veneto.it e nel portale turistico regionale www.veneto.eu;
8.     di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

(seguono allegati)

500_AllegatoA_320982.pdf

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