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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 4 del 15 gennaio 2016


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2031 del 23 dicembre 2015

Demanio marittimo a finalità turistico ricreativa. Ricognizione tecnica dei comuni costieri delle criticità demaniali rilevate nelle rispettive fasce litoranee e trasmissione della documentazione cartografica ai competenti Ministeri. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 46 e legge 6 agosto 2015, n. 125.

Note per la trasparenza

Si prende atto della ricognizione operata dai comuni costieri in ordine alla dividente demaniale e al demanio marittimo a finalità turistico ricreativa e si trasmette ai Ministeri competenti la cartografica tecnica ai sensi della legge n. 125/2015.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo", all'articolo 45 e successivi disciplina le concessioni del demanio marittimo a finalità turistica e degli stabilimenti balneari, definendo, tra l'altro, le competenze della Regione e dei comuni nella specifica materia. La legge regionale n. 33/2002 è stata oggetto di abrogazioni sostanziali in materia di disciplina turistica e di classificazione delle strutture ricettive dalla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ma conserva piena validità per tutta la materia del demanio marittimo a finalità turistica.

In particolare, l'articolo 45 stabilisce che la Regione disciplina le funzioni amministrative in conformità alle disposizioni del Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione e del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, e alla stessa spettano, tra l'altro, le funzioni di programmazione, pianificazione ed indirizzo generale e la raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull'uso del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa.

La medesima legge regionale, all'articolo 46, definisce le funzioni dei comuni e prevede specificatamente che agli stessi, nel cui territorio sono comprese le aree demaniali marittime, è trasferita la funzione amministrativa per il rilascio, il rinnovo e ogni modificazione inerente alle concessioni demaniali marittime, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione ed ai contenuti del piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo. Il comma 3 dell'articolo 46 stabilisce inoltre che i comuni forniscono i dati e le informazioni richiesti dalla Giunta regionale, che ne fissa anche le modalità di trasmissione.

In questo contesto normativo regionale si colloca l'attività avviata dalla Giunta regionale in materia di concessioni demaniali marittime a finalità turistico ricreative richiesta dallo Stato con il Decreto Legge 19 giugno 2015, n. 78, poi convertito con legge 6 agosto 2015, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2015, ed entrata in vigore il 15 agosto 2015.

Infatti all'articolo 7, il comma 9-septiesdecies, stabilisce che in previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi.

Merita qui richiamare i contenuti degli articoli del Codice della navigazione citati dalla legge in parola. L'articolo 32 - Delimitazione di zone del demanio marittimo- prevede, tra l'altro, che il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni. Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l' intendente di finanza, con provvedimento definitivo. In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell' accordo intervenuto.

L'articolo 35 - Esclusione di zone dal demanio marittimo - prevede, invece, che le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze.

Pertanto, in esecuzione di quanto stabilito dalla legge n. 125/2015 la Regione si è tempestivamente attivata per addivenire a quanto richiesto, e, nel quadro normativo stabilito dalla legge regionale n. 33/2002, ha richiesto ai comuni la necessaria collaborazione per la ricognizione della fascia costiera, peraltro agendo in ciò concordemente con quanto definito dal Coordinamento Tecnico delle regioni che si è riunito il 3 settembre 2015.

Nel corso di tale incontro tecnico di coordinamento le regioni hanno concordato, in linea generale, di approfondire gli aspetti inerenti le seguenti attività:

1.   la ricognizione riguarderà la zona costiera in prossimità della dividente demaniale;

2.   la ricognizione si farà in collaborazione con ANCI e i Comuni; ciascuna Regione opererà in base ai propri mezzi; pertanto gli elementi forniti potranno variare a seconda degli strumenti a disposizione delle singole Regioni;

3.   l'attività delle Regioni riguarderà, come indicato dalla legge, i temi oggetto degli articoli 32 (delimitazione) e 35 (esclusione) del Codice della Navigazione;

Per quel che riguarda l'articolo 32 le regioni hanno altresì concordato che la ricognizione potrà riguardare i casi di assenza di dividente demaniale, di incertezza della dividente demaniale, di ricostituzione del demanio necessario, mentre per quel che riguarda l'articolo 35 la ricognizione riguarderà le opere di urbanizzazione dei Comuni quali strade, piazze, passeggiate o altre, che comunque non siano riconducibili ai pubblici usi del mare.

In relazione a quanto concordato in sede di Coordinamento Tecnico delle regioni, e coerentemente con quanto stabilito dalla legge regionale n. 33/2002 in ordine alle competenze e funzioni dei Comuni e della Regione, le strutture tecniche preposte - Sezione Turismo, Sezione Difesa del Suolo, Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto di Venezia e Sezione Bacino Idrografico Adige Po di Rovigo - si sono attivate fornendo indicazioni operative ai Comuni nel cui ambito territoriale sono presenti concessioni demaniali a finalità turistico ricettive.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalle strutture tecniche della Giunta regionale, i comuni costieri hanno quindi operato una rilevazione sul territorio di competenza andando ad individuare le situazioni di criticità secondo i criteri indicati di:

•     assenza di dividente demaniale;
•     incertezza della dividente demaniale;
•     ricostruzione del demanio necessario;
•     opere di urbanizzazione del Comune quali strade, piazze, passeggiate o altre che comunque non siano riconducibili ai pubblici usi del mare.

Sulla base delle segnalazioni pervenute dai Comuni le strutture regionali hanno operato un lavoro di sintesi e per ciascuna criticità hanno proceduto alla:

•     indicazione delle singole criticità evidenziate con la relativa numerazione per ogni singolo territorio comunale;
•     sintetica descrizione delle problematiche connesse ad ogni singola criticità evidenziata.

In relazione al lavoro svolto, sussistono ora le condizioni per procedere a quanto previsto dall'articolo 7, che al comma 9-septiesdecies prevede appunto che, una volta concluso il lavoro di ricognizione, le regioni inoltrano le risultanze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, Ministeri che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del Codice della navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi.

In sostanza i Ministeri competenti dovranno nei 120 giorni successivi all'inoltro della ricognizione degli aspetti di criticità, operare una verifica delle effettive situazioni di demanio marittimo e intervenire, anche con apposite conferenze dei servizi, nell'individuare le soluzioni più appropriate per una proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo.

Acclusi alla presente si trasmettono quindi gli elaborati grafici nei quali sono riportate le tipologie di criticità lungo la dividente demaniale evidenziate dai comuni nel territorio di propria competenza. L'Allegato A è composto quindi di 13 schede tecniche, di cui la prima rappresenta il quadro d'insieme delle tavole di riferimento per tutto il litorale veneto, mentre le altre 12 schede tecniche sono riferite agli ambiti territoriali dei comuni costieri. In ognuna delle dodici tavole tecniche è stata numerata ogni singola tipologia di criticità lungo la dividente demaniale, evidenziandola con colorazioni univoche: in rosso quando c'è l'assenza della dividente demaniale; con il colore blu i casi in cui sarebbe necessario la ricostruzione del demanio; con il colore marrone le opere di urbanizzazione non più riconducibile ai pubblici usi del mare, con il colore verde i casi in cui esiste una evidente incertezza della dividente demaniale, infine con il colore giallo una criticità non indicata nelle schede iniziali e relativa, in particolare, alle situazioni nelle quali è in corso l'attività della Commissione Delimitatrice, casi anche questi che devono essere affrontati nell'ambito della auspicata conferenza dei servizi.

Con il presente provvedimenti si prende atto quindi della ricognizione operata dai comuni costieri e si provvede a trasmettere la documentazione tecnica e cartografica ai Ministeri competenti, disponendo che le strutture tecniche del Turismo e della Difesa del Suolo assicurino, unitamente ai comuni interessati, il necessario supporto tecnico ed operativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio per lo svolgimento dei procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, ivi comprese le apposite conferenze di servizi che i Ministeri decideranno di attivare, anche in collaborazione con le regioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" ed in particolare gli articoli 45 e 46;

VISTA la legge 6 agosto 2015, n. 125 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali";

VISTO in particolare l'articolo 7 e i commi 9 septdieces e 9 duodevicies, della legge 6 agosto 2015 n. 125;

VISTE le deliberazioni n. 2139 del 25 novembre 2013 e n. 2140 del 25 novembre 2013 relative all'assetto organizzativo regionale in attuazione della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

delibera

1.      di prendere atto della ricognizione tecnica operata dai comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro delle tipologie di criticità rilevabili nelle rispettive fasce costiere in ordine alla dividente demaniale e al demanio marittimo a finalità turistico ricreativa, ai sensi di quanto previsto dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125;

2.      di dare atto che le tipologie di criticità lungo la dividente demaniale individuate dai comuni sono riepilogate nell'Allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, composto da tredici schede cartografiche, di cui la prima rappresenta il quadro d'insieme delle tavole di riferimento per il litorale veneto, mentre le altre dodici tavole tecniche sono riferite agli ambiti territoriali dei comuni costieri;

3.      di trasmettere la documentazione allegata, anche su supporto magnetico, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio per gli adempimenti di competenza;

4.      di stabilire che le strutture tecniche regionali del Turismo e della Difesa del Suolo assicurano, concordemente con i comuni costieri, il necessario supporto tecnico ed operativo ai Ministeri competenti nello svolgimento dei procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, ivi comprese le apposite conferenze di servizi che i Ministeri disporranno di attivare, anche in collaborazione con le regioni;

5.      di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

6.      di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2031_AllegatoA_314455.pdf

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