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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 102 del 27 ottobre 2015


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1342 del 09 ottobre 2015

"Società agricola Sant'Anna s.s.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Cinto Caomaggiore (VE). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola Sant'Anna s.s.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 851 del 15 maggio 2012 - <<"Società agricola Sant'Anna s.s.". Variante sostanziale all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Cinto Caomaggiore (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.>>

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rilascio variante n. 158658/2015 (protocollo regionale n. 158658 del 16 aprile 2015);
Notifica alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati (protocollo regionale n. 228300 del 1°giugno 2015);
Comunicazione di conclusione del procedimento (protocollo regionale n. 275460 del 3 luglio 2015);
Parere favorevole rilasciato da Avepa - Sportello Unico Agricolo di Venezia (protocollo regionale n. 275682 del 3 luglio 2015).

L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 851 del 15 maggio 2012, in sostituzione della D.G.R. n. 434/2011 e successiva rettifica (D.G.R. n. 831/2011), la "Società agricola Sant'Anna s.s." (CUAA 04344190261), con sede legale in via Bovon, n. 5 - Comune di Breda di Piave (TV) e sede operativa (sede impianto) in via Bandida - Comune di Cinto Caomaggiore (VE), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Cinto Caomaggiore (VE), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 16 aprile 2015 la medesima "Società agricola Sant'Anna s.s." ha presentato richiesta di variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 851/2012, riguardante:

-       la realizzazione di un nuovo silos per lo stoccaggio delle biomasse vegetali;

-       l'utilizzo della rete aziendale di raccolta delle acque meteoriche in sostituzione delle opere (vasca di accumulo) utili all'invarianza idraulica;

-       l'installazione di un bruciatore di biogas finalizzato a incrementare la produzione di energia termica utile al gruppo ORC (Organic Rankine Cycle).

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria alla medesima data di inoltro dell'istanza di variante, ha avviato l'iter amministrativo previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della D.G.R. n. 725 del 27 maggio 2014.

A seguito delle comunicazioni inviate dalla Sezione Agroambiente in data 1° giugno 2015 (protocollo regionale n. 228300) alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini (dieci giorni) per l'inoltro all'Amministrazione procedente di memorie e osservazioni ostative all'approvazione della variante di progetto presentata dalla "Società agricola Sant'Anna s.s.", il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell'assenza di elementi ostativi all'approvazione del progetto di variante avviando a definitiva conclusione il procedimento in argomento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla medesima Società agricola una ulterioremodifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

-     la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta (protocollo regionale n. 240531 del 10 giugno 2015);

-     AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 275682 del 3 luglio 2015, ha espresso parere favorevole all'introduzione delle modifiche in variante al piano aziendale precedentemente approvato, ai sensi degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 725/2014 riguardante la semplificazione di alcune procedure amministrative per il rilascio delle varianti progettuali;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 851/2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

DATO ATTO che con nota protocollo n. 240531 del 10 gennaio 2015, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta;

CONFERMATO che:

-   con l'atto di assenso registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso il 15/10/2010 al n. 7555, e trascritto all'Ufficio provinciale di Venezia in data 19/10/2010 al Registro generale n. 34367 e Registro particolare n. 20729, come da atto notarile del 15 ottobre 2010 a firma del dott. Enrico Fumo, notaio in Treviso (Rep. n. 99324 e Racc. n. 38237), risulta che la "Società agricola Sant'Anna s.s.", ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo, nel Comune di Cinto Caomaggiore - VE - sezione unica, foglio 15, mappali nn. 42 e 45;

-   con tipo frazionamento presentato all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia, protocollo n. 2011/125416 del 25/05/2011 i mappali insistenti in Comune di Cinto Caomaggiore - VE, catasto terreni, sezione unica, foglio 15, n. 42 è stato frazionato nei mappali nn. 211 e 212 e il mappale n. 45 è stato frazionato nei mappali nn. 213, 214 e 215;

-   con il contratto di acquisto della biomassa di origine zootecnica (liquame suino), registrato all'agenzia delle Entrate di Treviso il 22/11/2010, al registro n. 10477, serie 3^ Atti Privati, la "Società agricola Sant'Anna s.s." ha la disponibilità del sottoprodotto dell'attività dell'allevamento suino ai sensi e per gli effetti della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

-   con l'accettazione della T.I.C.A.-codice di rintracciabilità n. T0035707 - e successiva specifica Enel-DIS-16/02/2012-0214316 - la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto che la "Società agricola Sant'Anna s.s." ha comunicato che "si avvale della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione";

-   il dottore forestale Giulio Durante, iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali - sezione B - al numero 367, della provincia di Treviso, con nota del 10 giugno 2015, protocollo regionale n. 240531, ha trasmesso la dichiarazione di "non necessità della valutazione d'incidenza ambientale" delle opere in variante progettuale, in quanto le medesime sono riconducibili all'ipotesi prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299/2014;

-   il geometra Luciano Nalesso, iscritto all'Albo dei geometri della provincia di Treviso, al n. 1043, con nota del 10 giugno, protocollo regionale n. 240531, ha dichiarato che il precedente ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia non subirà variazioni, confermando pertanto la perizia di stima, asseverata dal medesimo geom. Luciano Carlesso, iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Treviso al n. 1043 e giurata presso il Tribunale di Treviso il 18/10/2010, per un ammontare di euro 147.985,56 (centoquarantasettemilanovecentoottantacinque/56);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1.    di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.    di autorizzare, in sostituzione del punto 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 15 maggio 2012, il completamento della costruzione e dell'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento suinicolo) di origine extra-aziendale (21 % in peso, pari a 3.500 t/a);
  • prodotti di origine biologica (colture agricole dedicate), pari a 79 % in peso ( 13.060 t/a), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3.    di autorizzare la modifica al gruppo ORC (Organic Rankine Cycle) approvato al punto 4. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 15 maggio 2012, attraverso l'installazione un bruciatore di biogas finalizzato a incrementare la produzione di energia termica utile al gruppo ORC medesimo;

4.    di confermare in capo alla "Società agricola Sant'Anna s.s."(CUAA 04344190261) con sede legale in via Bovon, n. 5 - Comune di Breda di Piave (TV) e sede operativa (sede impianto) in via Bandida, Comune di Cinto Caomaggiore (VE), il completamento della costruzione e dell'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3. nonché dei dispositivi nn. 3., 4., 6., 7. e 8. della D.G.R. n. 851 del 15 maggio 2012, su terreni censiti in Comune di Cinto Caomaggiore (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappali nn. 211, 212, 214, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 322661 del 10/08/2010, n. 509391 del 28/09/2010, n. 598194 del 15/11/2010, n. 43309 del 28/01/2011, n. 14045 del 11/01/2012, n. 104625 del 05/03/2012, n. 156493 del 02/04/2012, n. 158685 del 16/04/2015, n. 240531 del 10/06/2015;

5.     di approvare l'Allegato A al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato il dispositivo n. 9 della deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 15 maggio 2012 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2. e 3., nonché dei dispositivi nn. 3., 4., 6., 7. e 8. della citata D.G.R. n. 851/2012;

6.     di comunicare, alla "Società agricola Sant'Anna s.s." e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti punti 2. e 3., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

7.     di confermare l'importo di 147.985,56 (centoquarantasettemilanovecentoottantacinque/56) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti n. 2. e 3., nonché dei dispositivi nn. 3., 4., 6., 7. e 8. della citata D.G.R. n. 851/2012, e per il ripristino ex-antedelle aree catastali interessate;

8.     di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.     di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

10.     di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11.     di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1342_AllegatoA_308863.pdf

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