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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 102 del 27 ottobre 2015


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1341 del 09 ottobre 2015

"Società agricola Masini s.r.l.". Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Nogara (VR). D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia una nuova modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla "Società agricola Masini s.r.l.", ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.G.R. n. 533 del 3 aprile 2012 "Società agricola Masini s.r.l.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Nogara (VR). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica".

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di rilascio variante n. 65968/2015 (protocollo regionale n. 65968 del 16 febbraio 2015);
Atto di indizione della Conferenza di servizi (protocollo regionale n. 176676 del 27 aprile 2015);
Parere favorevole rilasciato dall'Azienda ULSS n. 21 Legnago (protocollo regionale n. 209016 del 15 maggio 2015);
Parere favorevole rilasciato da AVEPA - Sportello unico agricolo di Verona (protocollo regionale n. 211473 del 20 maggio 2015);
Nota interlocutoria del Comune di Nogara (protocollo regionale n. 221029 del 27 maggio 2015);
Verbale della conferenza di servizi del 27 maggio 2015.

L'Assessore Roberto Marcato, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Sezione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n.11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Sezione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 533 del 3 aprile 2012 e s. m. e i. (D.G.R. n. 1972 del 28 ottobre 2013), la "Società agricola Masini s.r.l." (CUAA 04013090230), con sede legale e operativa in via Barabò, n. 43 - Comune di Nogara (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio in Comune di Nogara (VR) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli).

In data 16 febbraio 2015, la medesima Società agricola ha presentato una nuova istanza di variante al progetto approvato dalla Giunta regionale, riguardante principalmente una modifica quali-quantitativa alle matrici avviate al processo di cofermentazione anaerobica. La nuova proposta di modifica prevede l'utilizzo della seguente biomassa:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino) di origine extra-aziendale;

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente suino) di origine extra-aziendale;

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente avicolo - pollina) di origine extra-aziendale;

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), comprese quelle residuali non costituenti rifiuto, ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistate sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

- sottoprodotti della lavorazione dei cereali - cruscami e sfarinati;

- sottoprodotti della lavorazione della Barbabietola da zucchero - polpe surpressate;

- sottoprodotti della coltivazione dei funghi - paglia di frumento esausta.

Il responsabile del procedimento in capo alla Sezione Agroambiente, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 10 aprile 2015, ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio della nuova modifica e integrazione dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'unico incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 27 maggio 2015, le Amministrazioni e Enti pubblici interessati hanno approvato, all'unanimità, il progetto di variante dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino, suino e avicolo - pollina), sottoprodotti della lavorazione dei cereali, della barbabietola da zucchero e della paglia di frumento residuale di un'attività di fungicoltura, nonché dei prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto di nuove prescrizioni, elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, nonché all'adeguamento della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse (linea elettrica);

- integrazione perizia di stima per costi di demolizione impianto o asseverazione da parte di tecnico abilitato dell'invarianza dei costi da sostenere;

- eventuale adeguamento fideiussione garantita da "UnipolSai Assicurazioni S.p.A." n. 81308829 del 30/05/2012;

- ricevute di avvenuta acquisizione della documentazione richiesta;

Successivamente, attestato che nei tempi stabiliti dalla Conferenza di servizi non sono stati trasmessi all'Amministrazione procedente elementi ostativi al progetto di variante all'esercizio delle opere in argomento, il responsabile del procedimento ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla "Società agricola Masini s.r.l.." una nuova modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 252117 del 18 giugno e n. 295988 del 20 luglio 2015);

- il Comune di Nogara (VR), con nota protocollo regionale n. 221029 del 27 maggio 2015, ha rimesso " [... ] nelle scelte operate dai competenti Organi della Regione [...]" la conclusione del procedimento avviato dalla "Società agricola Masini s.r.l.";

- l'Azienda ULSS n. 21 Legnago, con nota acquisita a protocollo regionale n. 209016 del 19 maggio 2015, ha espresso il parere favorevole di competenza;

- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 211473 del 20 maggio 2015, ha confermato il parere favorevole già trasmesso alla conclusione dei precedenti procedimenti amministrativi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 533/2012 e s. m. e i. (D.G.R. n. 1972/2013);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 novembre 2013, n. 2140, "Organizzazione amministrativa della giunta regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

PRESO ATTO del verbale della Conferenza di servizi del 27 maggio 2015;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

DATO ATTO che con note protocollo n. 252117 del 18 giugno e n. 295988 del 20 luglio 2015, la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione amministrativa e di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

CONFERMATO che:

- con l'atto costitutivo della "Società agricola Masini s.r.l." registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Verona 2 il 10/03/2011 al n. 857, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 11/03/2011, al Registro generale n. 9301 e Registro particolare n. 5551, come da atto notarile del 23 febbraio 2011 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Verona (Rep. n. 6120 e Racc. n. 3803), la medesima Società agricola ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, nonché delle opere e infrastrutture al medesimo connesse - elettrodotto e teleriscaldamento (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappali n. 32 e 60);

- con atto di servitù inamovibile di elettrodotto, registrato a Legnago (VR) il 19/01/2012, al n. 248, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Verona in data 20/01/2012, al Registro generale n. 2691/2 e al Registro particolare n. 1876/7, come da atto notarile del 10/01/2012 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (Rep. n. 149361 e Racc. n. 25074), la società "Enel Distribuzione SpA" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica pubblica (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappali nn. 32 e 60);

- con atto di servitù inamovibile di passaggio, registrato a Legnago (VR) il 19/01/2012, al n. 249, serie 1T e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Verona in data 20/01/2012, al Registro generale n. 2693 e al Registro particolare n. 1878, come da atto notarile del 10/01/2012 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (Rep. n. 149362 e Racc. n. 25075), la società "Enel Distribuzione SpA" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete elettrica pubblica (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappali nn. 32 e 60);

- con atto di servitù inamovibile di teleriscaldamento, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Legnago il 08/11/2011 al n. 5516, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Verona in data 09/11/2011, al Registro generale n. 41953/41954 e Registro particolare n. 26491/26491, come da atto notarile del 04/11/2011 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (Rep. n. 148971 e Racc. n. 24835), la medesima Società agricola ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento (Comune di Nogara - VR, catasto terreni, foglio 24, mappale n. 61);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0215703 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- con gli accordi per la fornitura della biomassa di origine zootecnica (effluente bovino), registrati all'Agenzia delle Entrate di Verona il 20/09/2011, rispettivamente al n. 11007 e n. 11014, la "Società agricola Masini s.r.l." ha la disponibilità delle materie fecali provenienti da un allevamento bovino ai sensi e per gli effetti della lettera f), comma 1dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.e successive modifiche e integrazioni;

PRESO ATTO che:

- con asseverazione del 15 luglio 2015, il dott. agr. Luigi Lazzarotto, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Padova, ha dichiarato che gli interventi di variante non modificano in termini di costi la stima peritale approvata con D.G.R. n. 533/2012 e s. m. e i.;

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione e esercizio dell'impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare, in sostituzione del dispositivo n. 2. della deliberazione della Giunta Regionale n.1972 del 28 ottobre 2013, la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente bovino) di origine extra-aziendale (12% in peso, pari a 1.736 t/a);
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente suino) di origine extra-aziendale (10 % in peso, pari a 1.400 t/a);
  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente avicolo - pollina) di origine extra-aziendale (9 % in peso, pari a 1.378 t/a);
  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, 53 % in peso, pari a 7.700 t/a), comprese quelle residuali non costituenti rifiuto, ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistate sul mercato, alle condizioni previste all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
  • sottoprodotti della lavorazione dei cereali - cruscami e sfarinati (1 % in peso, pari a 200 t/a);
  • sottoprodotti della lavorazione della Barbabietola da zucchero - polpe surpressate (5 % in peso, pari a 800 t/a);
  • sottoprodotti della coltivazione dei funghi - paglia di frumento esausta (10 % in peso, pari a 1.400t/a);

3. di confermare in capo "Società agricola Masini s.r.l." (CUAA 04013090230), con sede legale e operativa in via Barabò, n. 43 - Comune di Nogara (VR), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nel precedente punti 2., su terreni censiti in Comune di Nogara (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 24, mappali nn. 32 e 60, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 328055 del 08/07/2011, n. 387284 del 16/08/2011, n. 458388 del 04/10/2011, n. 51463 del 02/02/2012, n. 459775 del 11/10/2012, n. 151471 del 10/04/2015, n. 253248 del 18/06/2015;

4. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento - in sostituzione dell'allegato "A" approvato con il dispositivo n. 7 della deliberazione della Giunta Regionale n. 1972 del 28 ottobre 2013 - che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere di cui al precedente punto 2., nonché dei dispositivi n. 3. e nn. 4., 5., 6., rispettivamente delle D.G.R. n. 533/2012 e n. 1972/2013;

5. di comunicare alla "Società agricola Masini s.r.l.", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 2., avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

6. di confermare l'importo di € 154.047,92 (euro centocinquantaquattromilaquarantesette/92) quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei dispositivi n. 3. e nn. 4., 5., 6., rispettivamente delle D.G.R. n. 533/2012 e n. 1972/2013;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Sezione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1341_AllegatoA_308862.pdf


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