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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 78 del 11 agosto 2015


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Deliberazione della Giunta Regionale n. 920 del 20 luglio 2015

Ditta Micromarmo Granulati s.r.l.. Autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR) (L.R. 44/82).

Note per la trasparenza

Si tratta del rilascio dell'autorizzazione alla variante piano di coltivazione della cava in sotterraneo di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR).

Estremi dei principali atti istruttori:
Nota in data 22.05.2013 prot. n. 217215 della Sezione Geologia e Georisorse
Istanza della ditta in data 24.10.2013, acquisita al prot. n. 469746 del 30.10.2013.
Parere favorevole con prescrizioni della C.T.P.A.C. di Verona del 07.07.2014.
Parere C.T.R.A.E. in data 13.01.2015.
Nota della ditta in data 17.03.2015, acquisita al prot. n. 118717 del 19.03.2015, di trasmissione di integrazioni in recepimento di alcune prescrizioni della C.T.R.A.E..

L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.

Con D.G.R. n. 3085 del 29.10.2002 la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. è stata, da ultimo, autorizzata a coltivare la cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR).

Con nota in data in data 22.05.2013 prot. n. 217215 la Sezione Geologia e Georisorse, alla luce dei dissesti che hanno coinvolto a diverso titolo le attività di coltivazione in sotterraneo di calcare per granulati site nei Comuni di Grezzana (VR) e Negrar (VR), ha invitato la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. a presentare documentazione tecnica illustrativa atta a rappresentare il nuovo piano di coltivazione della cava. Ciò, in considerazione dei contenuti delle diverse determinazioni che la Provincia di Verona aveva emanato ai sensi del D.P.R. n. 128/59 e al fine di evidenziare, mediante specifico e puntuale piano di messa in sicurezza, le azioni necessarie per fronteggiare eventuali criticità nelle aree in cui la coltivazione era stata eseguita con le attuali metodologie.

Con nota in data 24.10.2013, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 469746 del 30.10.2013, la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. ha presentato istanza di variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE", allegando la relativa documentazione tecnica;

Con nota prot. n. 179359 del 23.04.2014, la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato l'amministrazione provinciale a esprimere parere in merito al nuovo piano di coltivazione presentato dalla ditta, in considerazione del fatto che detto piano affronta sia aspetti connessi alle modalità estrattive e ricompositive sia questioni di polizia mineraria, anche in recepimento delle prescrizioni impartite dalla Provincia di Verona.

L'Amministrazione Provinciale di Verona, per l'espressione del parere, ha deciso di avvalersi della C.T.P.A.C. la quale, nella seduta del 07.07.2014, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e considerazioni.

Con comunicazione in data 24.07.2014 e acquisita in Regione al prot. n. 318740 del 25.07.2014, la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. ha presentato osservazioni in merito ad alcune prescrizioni e considerazioni contenute nel parere della C.T.P.A.C..

L'istanza e il relativo progetto sono stati sottoposti alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 13.01.2015, atteso che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente ed è soggetta sia a vincolo paesaggistico ambientale sia a vincolo idrogeologico e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (allegato A), ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

In merito al vincolo paesaggistico ex D.lgs42/2004 la C.T.R.A.E., atteso che le nuove modalità di coltivazione riguardano esclusivamente opere che si svolgono nel sottosuolo senza ripercussioni all'esterno e in superficie, ha ritenuto di non attivare la procedura di autorizzazione paesaggistica.

Parimenti la C.T.R.A.E. ha ritenuto che non vi sia la necessità di effettuare lo screening di incidenza ambientale, in considerazione della tipologia degli interventi proposti in variante e della considerevole distanza che intercorre tra l'area di intervento e i più vicini siti della Rete Natura 2000 (3,8 Km e 4,2 Km), ritenendo che non possano verificarsi effetti significativi negativi sui siti medesimi;

La stessa C.T.R.A.E ha ritenuto non accoglibili o non pertinenti le osservazioni presentate dalla ditta Micromarmo Granulati s.r.l. e riguardanti alcune prescrizioni e considerazioni contenute nel parere della C.T.P.A.C. del 07.07.2014.

Con nota prot. n. 70184 del 18.02.2015 è stata trasmessa alla ditta, ai sensi della L. 241/90, copia del parere della C.T.R.A.E. del 13.01.2015 al fine dell'ottemperanza alle prescrizioni in esso contenute e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale, con particolare riferimento a quelle di cui ai punti n. 7 e n. 8.

Con nota in data 17.03.2015, pervenuta in Regione il 17.03.2015 e acquisita al prot. n. 118717 del 19.03.2015, la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. ha trasmesso atti integrativi a recepimento delle sole prescrizioni di cui ai punti n. 7 e n. 8, contenute nel parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 13.01.2015.

Con successiva nota prot. n. 213440 del 21.05.2015, la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. è stata quindi invitata ad ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nel parere C.T.R.A.E. e necessarie per il rilascio del provvedimento finale, ossia a quelle di cui ai punti n. 2, 7, 8 e 15.

Con nota in data 30.06.2015, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 271113 del 01.07.2015, la ditta ha risposto a quanto richiesto con nota prot. n. 213440/2015, fornendo chiarimenti ed evidenziando una situazione di criticità a carico di alcune strutture della cava interessate dal transito dei mezzi, per le quali viene individuato un intervento di messa in sicurezza tramite riempimento dei vuoti di cava. Pertanto l'esecuzione di detto intervento viene inserita come ulteriore prescrizione nel dispositivo del presente provvedimento.

La variante al piano di coltivazione non interessa alcuna nuova superficie di scavo né contiene incrementi del volume utile estraibile di materiale.

Si propone, pertanto, di autorizzare alla ditta Micromarmo Granulati s.r.l. la variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR).

Da ultimo si fa presente che la ditta, con la documentazione acquisita al prot. n. 469746 del 30.10.2013, ha prodotto il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione riguardante l'intera cava.

Dal piano risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione e che il materiale associato derivante dalla coltivazione sarà utilizzato interamente nelle opere di ricomposizione ambientale della cava unitamente al terreno superficiale accantonato. Nella ricomposizione ambientale è previsto l'impiego di materiale proveniente dall'esterno e costituito da terre e rocce da scavo, con particolare riferimento al terreno vegetale, quantificato in 3.500 mc.

Per la realizzazione del prescritto argine sotterraneo di contenimento dell'evento gravitativo e per il futuro riempimento dei vuoti di coltivazione, ai fini della messa in sicurezza del sito, la ditta prevede di utilizzare materiale terroso e rocce di piccola e media pezzatura provenienti dall'esterno nonché sottoprodotti provenienti da altre cave, da prime lavorazioni di materie prime naturali e/o da scavi in genere.

Il relatore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la D.G.R. n. 3085 del 29.10.2002 di autorizzazione a coltivare la cava;

VISTA la nota in data in data 22.05.2013 prot. n. 217215 con la quale la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. a presentare documentazione tecnica illustrativa atta a rappresentare il nuovo piano di coltivazione di cava;

VISTA la nota in data 24.10.2013, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 469746 del 30.10.2013, con la quale la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. ha presentato istanza di variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR), allegando la relativa documentazione tecnica;

VISTA la nota prot. n. 179359 del 23.04.2014 la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato l'amministrazione provinciale ad esprimere parere in merito al nuovo piano di coltivazione della cava presentato dalla ditta;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Provinciale di Verona, per l'espressione del parere chiesto con nota prot. n. 179359/2014 ha deciso di avvalersi della C.T.P.A.C.;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni della C.T.P.A.C. di Verona;

VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;

VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);

VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;

VISTO il D.lgs. 22.01.2004 n. 42 ed il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;

VISTO il D.lgs. 30.05.2008, n. 117;

ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;

VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;

VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;

VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;

VISTA la D.G.R. n. 1987/2014

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E., che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato A);

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

1.  di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato A);

2.  di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Micromarmo Granulati s.r.l. - C.F. e P.IVA - 00797660230 - con sede in Lugo di Grezzana (VR) via Domenico da Lugo n. 2, la variante al piano di coltivazione nella cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR) di cui all'istanza pervenuta in Regione e assunta al prot. n. 469746 del 30.10.2013, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio e successiva integrazione acquisita al prot. n. prot. 118717 del 19.03.2015, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:

  • PLANIMETRIA STATO ATTUALE E CARTA GEOMECCANICA (tav. n. 1) (prot. n. 469746 del 30.10.2013);
  • PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO (tav. n. 2) (prot. n. 469746 del 30.10.2013);
  • PLANIMETRIA CON PIANO DELLA SICUREZZA (tav. n. 3) (prot. n. 469746 del 30.10.2013);
  • SEZIONI GEOLOGICHE TECNICHE (tav. n. 4) (prot. n. 469746 del 30.10.2013);
  • DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA' (prot. n. 469746 del 30.10.2013);
  • RELAZIONE PAESAGGISTICA (prot. 469746 del 30.10.2013);
  • RELAZIONE GEOMECCANICA E TECNICA (prot. 469746 del 30.10.2013);
  • PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE (prot. 469746 del 30.10.2013);
  • PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO AGGIORNATA ALLE PRESCRIZIONI C.T.R.A.E. (parere n. 1 del 13.01.2015 (prot. 118717 del 19.03.2015);

3.  di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:

  1. devono essere rispettate tutte le prescrizioni di cui alle Determine emanate dalla Provincia di Verona nell'ambito delle proprie competenze in materia di Polizia Mineraria e riguardanti gli interventi di messa in sicurezza del sito;
  2. deve essere completata, entro e non oltre il 31.12.2015, la realizzazione dell'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui al provvedimento provinciale n. 3745/12 del 30.08.2012, utilizzando materiali di adeguate caratteristiche geo meccaniche, di prioritaria urgenza per limitare il risentimento in superficie di eventuali nuovi crolli in sotterraneo e prevenire l'ulteriore espansione dell'area oggetto di dissesto;
  3. fino alla completa realizzazione dell'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui al provvedimento di polizia mineraria n. 3745/12 del 30.08.2012 della Provincia di Verona, è consentita l'estrazione di un volume di materiale utile massimo di 8.000 mc;
  4. la prosecuzione dei lavori di coltivazione oltre il termine del 31.12.2015 è subordinata all'accertata avvenuta realizzazione dell'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui al provvedimento di polizia mineraria n. 3745/12 del 30.08.2012 della Provincia di Verona;
  5. deve essere presentata, a garanzia dell'esecuzione dell'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui al provvedimento di polizia mineraria n. 3745/12 del 30.08.2012 della Provincia di Verona entro il 31.12.2015, , una cauzione di € 300.000,00 da prodursi entro trenta giorni dalla consegna del provvedimento di autorizzazione alla variante al piano di coltivazione;
  6. l'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui alla tavola n. 3 "Planimetria con piano della sicurezza" prot. n. 496 del 30.10.2013, deve essere completato entro 18 mesi dall'accertamento dell'avvenuta realizzazione dell'intervento disposto con provvedimento provinciale n. 3745/12 del 30.08.2012;
  7. provvedere, contestualmente alla realizzazione dell'argine interno di messa in sicurezza passiva di cui alla tavola n. 3 "Planimetria con piano della sicurezza" prot. n. 496 del 30.10.2013, al riempimento dell'area in sotterraneo individuata con retinatura rossa nella planimetria allegata alla nota 30.06.2015, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 271113 del 01.07.2015, secondo le modalità indicate nella relazione di "analisi dell'influenza del transito dei mezzi pesanti sulle strutture portanti della cava" allegata alla nota medesima e utilizzando materiale conforme ai limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006;
  8. nel corso della coltivazione di cava, devono essere valutati attentamente il posizionamento, l'orientamento e il dimensionamento degli elementi di sostegno nelle aree di intersezione presunta delle varie famiglie di discontinuità ortogonali tra loro e presenti nell'area Nord della cava e poste sotto la viabilità pubblica. Dovrà essere valutata in tempo reale la situazione geo meccanica in fase di avanzamento dei lavori, da parte di un tecnico specializzato, che provvederà all'eventuale modifica planimetrica del progetto in relazione all'effettivo posizionamento delle discontinuità che verranno rilevate;
  9. devono essere mantenute, anche in caso di modifica delle strutture di sostegno per gli aspetti di cui alla lettera g), le dimensioni minime dei setti di 7 x 20 metri e delle gallerie e interconnessioni larghezze massime di 8 metri. Gli schemi proposti, infatti, seppur non totalmente rigidi, rappresentano le modalità di scavo di massimo sfruttamento consentito ed eventuali variazioni in corso d'opera dovute a fattori contingenti e imprevisti dovranno prevedere riduzioni dello sfruttamento rispetto allo schema generale dettato dalla dimensione minima degli elementi strutturali e della percentuale massima di sfruttamento del giacimento desumibile dallo schema generale;
  10. la coltivazione parziale dello strato denominato "rosa", approfondendo di ulteriori 2 metri il "letto di cava", è subordinata alla presentazione di apposito piano di lavoro e relativa analisi di stabilità specifica, redatta da tecnico esperto in geo meccanica, riferita alla reale situazione geo meccanica e di qualità dell'ammasso roccioso rilevata durante le fasi di avanzamento dei lavori. In particolare tale approfondimento potrà essere realizzato, previa autorizzazione da parte della Regione, esclusivamente nelle zone valutate idonee e che presentino qualità geo meccaniche buone o molto buone, in assenza di discontinuità significative nonché a seguito di eventuale messa in sicurezza della calotta mediante chiodatura sistematica ove ritenuto e dichiarato necessario dal tecnico esperto;
  11. deve essere predisposto un adeguato programma di monitoraggio che riguardi la cava sia per quanto riguarda le fasi di avanzamento che per quanto attiene agli interventi di messa in sicurezza già realizzati o da realizzare, che dovranno essere certificati da relazioni periodiche con cadenza trimestrale. Tale monitoraggio dovrà comprendere anche la porzione di versante in frana, ubicato tra il capannone e il by-pass della strada provinciale;
  12. la documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata alla Sezione Regionale Geologia e Georisorse, la quale potrà imporre eventuali modifiche e adeguamenti in funzione dell'avanzamento della coltivazione e delle rilevate condizioni di stabilità del sito, anche nella fase di post chiusura della cava;
  13. durante la coltivazione della cava, devono essere realizzati interventi volti alla messa in sicurezza definitiva delle porzioni di cava già scavate con il sistema per camere e pilastri, con particolare riferimento alla aree nelle quali è stato estratto anche lo strato di calcare "rosa " sotto la direzione e secondo le indicazioni progettuali espresse dal tecnico esperto in geo meccanica;
  14. deve essere proseguito il monitoraggio topografico di superficie con cadenza settimanale, sia nell'area interessata dai recenti dissesti, individuata con linea tratteggiata rossa e blu nell'allegata planimetria, integrandone i relativi capisaldi, sia nell'area interessata dalla presenza della nuova viabilità di accesso alla cava. La Regione, d'intesa con la Provincia, fornirà le specifiche di dettaglio cui la ditta dovrà attenersi per l'applicazione della presente prescrizione;
  15. deve essere installata una rete sismometrica locale per la misura della micro sismicità, in automatico e in tempo reale, integrata e coordinata con quella da inserire nelle altre cave limitrofe, utilizzata quale dispositivo di allertamento rapido di Comuni, Provincia, Regione e sistema di Protezione Civile per i crolli che si potrebbero verificare in futuro. La Regione, d'intesa con la Provincia, fornirà le specifiche di dettaglio cui la ditta dovrà attenersi per l'applicazione della presente prescrizione;
  16. deve essere predisposto un sistema di interdizione (barra metallica o cancello) al transito di persone non autorizzate sulla nuova strada di accesso alla cava, da posizionarsi in prossimità dell'intersezione con la strada provinciale di Fiamene e con la strada comunale di Sengie, fornendo eventualmente, esclusivamente agli aventi diritto, il dispositivo di apertura del sistema di interdizione medesimo;
  17. devono essere messe in sicurezza le vie di accesso al sotterraneo e al cantiere di estrazione sia per quanto attiene la verifica di stabilità dei pilastri esistenti sia per quanto riguarda la stabilità del "tetto", eseguendo, se necessario, gli opportuni interventi di consolidamento (es: cerchiatura, cementazione, chiodatura etc.) che ne garantiscano la tenuta definitiva;
  18. devono essere rispettate, nell'impiego di esplosivo per l'abbattimento del materiale utile e relativamente alla quantità, al numero e alle modalità di tiro delle volate da eseguire, le indicazioni impartite dalla Provincia di Verona competente in materia di polizia mineraria;
  19. è fatto divieto di riempire i sinkholes creatisi a seguito dei dissesti, fino ad avvenuto e certificato assestamento definitivo del movimento franoso di superficie, conseguente all'evolversi delle condizioni di instabilità in sotterraneo;
  20. devono essere adeguatamente regimate le acque di superficie provvedendo al loro allontanamento, con particolare riferimento alla zona oggetto di dissesto, al fine di evitare locali concentrazioni idriche in sotterraneo con conseguenti possibili fenomeni di erosione e/o sifonamento;
  21. la ditta deve provvedere, qualora già presenti, all'allontanamento di eventuali concentrazioni idriche in sotterraneo;
  22. deve essere mantenuta, e possibilmente incrementata, la rete di monitoraggio dei pilastri e della calotta in sotterraneo finalizzata al rilevamento di eventuale aumento di fenomeni compressivi;
  23. la ditta deve provvedere, in quota proporzionale al procedere dell'estrazione residua, al riempimento dei vuoti di cava in sotterraneo della porzione oggetto del metodo di coltivazione a camere e pilastri, mediante l'impiego di materiale stabile ed inerte utilizzabile secondo le vigenti normative in materia, dando priorità alle aree individuate quali maggiormente a rischio di dissesto e/o sottostanti o in prossimità a manufatti sensibili posti in superficie (viabilità pubblica, fabbricati etc.);
  24. la ditta può proporre, in alternativa all'intervento di cui al punto precedente, interventi utili a conseguire la stabilità definitiva delle strutture, che saranno oggetto di valutazione e accettazione da parte di Regione e Provincia;
  25. la ditta deve provvedere, a cura di un tecnico specializzato e nel corso dei lavori di coltivazione della cava, in un ragionevole lasso di tempo e comunque fino all'estinzione della attività estrattiva, alla numerazione e mappatura dei singoli pilastri realizzati con le modalità di coltivazione fin qui utilizzate, redigendo per ciascuno di essi una scheda di valutazione geo meccanica dalla quale ne emergano le reali condizioni di stabilità. Qualora il pilastro analizzato non presenti qualità geo meccaniche atte a garantirne la definitiva durata nel tempo, dovranno essere indicati gli interventi necessari a conseguire la stabilità definitiva delle strutture e, nei casi ritenuti di particolare urgenza, gli interventi medesimi dovranno trovare immediata attuazione. Dette operazioni dovranno essere ripetute con una periodicità di 5 anni;

4.  di stabilire che l'estinzione della cava comunque potrà avvenire solo dopo che siano decorsi almeno 10 anni dall'accertata effettiva ultimazione dei lavori di coltivazione e a condizione che in tale periodo non si siano manifestati ulteriori situazioni di dissesto all'interno della cava e/o sul soprassuolo. A tal fine, tutti i prescritti monitoraggi dovranno essere protratti per almeno dieci anni oltre l'ultimazione dei lavori di coltivazione.

5.  di approvare ai sensi del D.lgs. n. 117 del 30.05.2008 il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta Micromarmo Granulati s.r.l. pervenuto in Regione ed acquisito al prot. n. 469746 del 30.10.2013, dando atto che non vi è produzione di rifiuti di estrazione, previa ottemperanza agli obblighi di cui al successivo punto n. 9);

6.  di stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, che il piano di gestione dei rifiuti di cava sia nuovamente approvato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e che, comunque, il piano medesimo sia riesaminato dalla ditta almeno ogni 5 anni;

7.  di fare obbligo alla ditta di rispettare le statuizioni di cui al citato D.lgs. 117/08 e correlato piano di gestione, dando atto che il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'attività di coltivazione, compresi quelli di cui al D.lgs. 117/08;

8.  di stabilire che il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha effetti sull'intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione, mentre ne sono esclusi gli eventuali impianti autorizzati che, pur collocati all'interno dell'ambito della cava, non appartengono alla prima lavorazione e le aree di pertinenza dei medesimi che dovranno essere delimitate o recintate;

9.  di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:

  1. la ditta deve presentare, prima del rilascio del presente provvedimento, relativamente al terreno vegetale, la caratterizzazione dei suoli e, ove necessario, l'individuazione dei valori di fondo naturale, in conformità alla vigente normativa compresa la D.G.R. 1987/2014, al fine della verifica dei requisiti di compatibilità ambientale (terra non inquinata) costituiti dal rispetto dei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 o dei più elevati valori di fondo naturale espressi dal sito della cava;
  2. la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, anche terre e rocce da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero ai più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo;
  3. la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell'allegato A alla DGR 761/2010;

10.   di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le relative competenze sono poste in capo alla Provincia;

11.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

12.   di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

13.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14.   di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;

15.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 124 marzo 2013, n. 33

16.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

920_AllegatoA_302674.pdf

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