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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 920 del 20 luglio 2015
Ditta Micromarmo Granulati s.r.l.. Autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR) (L.R. 44/82).
Si tratta del rilascio dell'autorizzazione alla variante piano di coltivazione della cava in sotterraneo di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR). Estremi dei principali atti istruttori: Nota in data 22.05.2013 prot. n. 217215 della Sezione Geologia e Georisorse Istanza della ditta in data 24.10.2013, acquisita al prot. n. 469746 del 30.10.2013. Parere favorevole con prescrizioni della C.T.P.A.C. di Verona del 07.07.2014. Parere C.T.R.A.E. in data 13.01.2015. Nota della ditta in data 17.03.2015, acquisita al prot. n. 118717 del 19.03.2015, di trasmissione di integrazioni in recepimento di alcune prescrizioni della C.T.R.A.E..
L'Assessore Gianpaolo Bottacin, riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 3085 del 29.10.2002 la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. è stata, da ultimo, autorizzata a coltivare la cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR).
Con nota in data in data 22.05.2013 prot. n. 217215 la Sezione Geologia e Georisorse, alla luce dei dissesti che hanno coinvolto a diverso titolo le attività di coltivazione in sotterraneo di calcare per granulati site nei Comuni di Grezzana (VR) e Negrar (VR), ha invitato la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. a presentare documentazione tecnica illustrativa atta a rappresentare il nuovo piano di coltivazione della cava. Ciò, in considerazione dei contenuti delle diverse determinazioni che la Provincia di Verona aveva emanato ai sensi del D.P.R. n. 128/59 e al fine di evidenziare, mediante specifico e puntuale piano di messa in sicurezza, le azioni necessarie per fronteggiare eventuali criticità nelle aree in cui la coltivazione era stata eseguita con le attuali metodologie.
Con nota in data 24.10.2013, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 469746 del 30.10.2013, la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. ha presentato istanza di variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE", allegando la relativa documentazione tecnica;
Con nota prot. n. 179359 del 23.04.2014, la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato l'amministrazione provinciale a esprimere parere in merito al nuovo piano di coltivazione presentato dalla ditta, in considerazione del fatto che detto piano affronta sia aspetti connessi alle modalità estrattive e ricompositive sia questioni di polizia mineraria, anche in recepimento delle prescrizioni impartite dalla Provincia di Verona.
L'Amministrazione Provinciale di Verona, per l'espressione del parere, ha deciso di avvalersi della C.T.P.A.C. la quale, nella seduta del 07.07.2014, ha espresso parere favorevole con prescrizioni e considerazioni.
Con comunicazione in data 24.07.2014 e acquisita in Regione al prot. n. 318740 del 25.07.2014, la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. ha presentato osservazioni in merito ad alcune prescrizioni e considerazioni contenute nel parere della C.T.P.A.C..
L'istanza e il relativo progetto sono stati sottoposti alla C.T.R.A.E. la quale, nella seduta del 13.01.2015, atteso che l'area interessata dall'intervento ricade in zona definita E agricola dallo strumento urbanistico vigente ed è soggetta sia a vincolo paesaggistico ambientale sia a vincolo idrogeologico e che il P.T.R.C. non vieta l'intervento richiesto, con documento allegato e parte integrante del presente atto (allegato A), ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
In merito al vincolo paesaggistico ex D.lgs42/2004 la C.T.R.A.E., atteso che le nuove modalità di coltivazione riguardano esclusivamente opere che si svolgono nel sottosuolo senza ripercussioni all'esterno e in superficie, ha ritenuto di non attivare la procedura di autorizzazione paesaggistica.
Parimenti la C.T.R.A.E. ha ritenuto che non vi sia la necessità di effettuare lo screening di incidenza ambientale, in considerazione della tipologia degli interventi proposti in variante e della considerevole distanza che intercorre tra l'area di intervento e i più vicini siti della Rete Natura 2000 (3,8 Km e 4,2 Km), ritenendo che non possano verificarsi effetti significativi negativi sui siti medesimi;
La stessa C.T.R.A.E ha ritenuto non accoglibili o non pertinenti le osservazioni presentate dalla ditta Micromarmo Granulati s.r.l. e riguardanti alcune prescrizioni e considerazioni contenute nel parere della C.T.P.A.C. del 07.07.2014.
Con nota prot. n. 70184 del 18.02.2015 è stata trasmessa alla ditta, ai sensi della L. 241/90, copia del parere della C.T.R.A.E. del 13.01.2015 al fine dell'ottemperanza alle prescrizioni in esso contenute e propedeutiche al rilascio del provvedimento finale, con particolare riferimento a quelle di cui ai punti n. 7 e n. 8.
Con nota in data 17.03.2015, pervenuta in Regione il 17.03.2015 e acquisita al prot. n. 118717 del 19.03.2015, la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. ha trasmesso atti integrativi a recepimento delle sole prescrizioni di cui ai punti n. 7 e n. 8, contenute nel parere espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 13.01.2015.
Con successiva nota prot. n. 213440 del 21.05.2015, la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. è stata quindi invitata ad ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nel parere C.T.R.A.E. e necessarie per il rilascio del provvedimento finale, ossia a quelle di cui ai punti n. 2, 7, 8 e 15.
Con nota in data 30.06.2015, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 271113 del 01.07.2015, la ditta ha risposto a quanto richiesto con nota prot. n. 213440/2015, fornendo chiarimenti ed evidenziando una situazione di criticità a carico di alcune strutture della cava interessate dal transito dei mezzi, per le quali viene individuato un intervento di messa in sicurezza tramite riempimento dei vuoti di cava. Pertanto l'esecuzione di detto intervento viene inserita come ulteriore prescrizione nel dispositivo del presente provvedimento.
La variante al piano di coltivazione non interessa alcuna nuova superficie di scavo né contiene incrementi del volume utile estraibile di materiale.
Si propone, pertanto, di autorizzare alla ditta Micromarmo Granulati s.r.l. la variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR).
Da ultimo si fa presente che la ditta, con la documentazione acquisita al prot. n. 469746 del 30.10.2013, ha prodotto il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione riguardante l'intera cava.
Dal piano risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione e che il materiale associato derivante dalla coltivazione sarà utilizzato interamente nelle opere di ricomposizione ambientale della cava unitamente al terreno superficiale accantonato. Nella ricomposizione ambientale è previsto l'impiego di materiale proveniente dall'esterno e costituito da terre e rocce da scavo, con particolare riferimento al terreno vegetale, quantificato in 3.500 mc.
Per la realizzazione del prescritto argine sotterraneo di contenimento dell'evento gravitativo e per il futuro riempimento dei vuoti di coltivazione, ai fini della messa in sicurezza del sito, la ditta prevede di utilizzare materiale terroso e rocce di piccola e media pezzatura provenienti dall'esterno nonché sottoprodotti provenienti da altre cave, da prime lavorazioni di materie prime naturali e/o da scavi in genere.
Il relatore conclude la relazione, sottoponendo all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la D.G.R. n. 3085 del 29.10.2002 di autorizzazione a coltivare la cava;
VISTA la nota in data in data 22.05.2013 prot. n. 217215 con la quale la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. a presentare documentazione tecnica illustrativa atta a rappresentare il nuovo piano di coltivazione di cava;
VISTA la nota in data 24.10.2013, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 469746 del 30.10.2013, con la quale la ditta Micromarmo Granulati s.r.l. ha presentato istanza di variante al piano di coltivazione della cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR), allegando la relativa documentazione tecnica;
VISTA la nota prot. n. 179359 del 23.04.2014 la Sezione Geologia e Georisorse ha invitato l'amministrazione provinciale ad esprimere parere in merito al nuovo piano di coltivazione della cava presentato dalla ditta;
PRESO ATTO che l'Amministrazione Provinciale di Verona, per l'espressione del parere chiesto con nota prot. n. 179359/2014 ha deciso di avvalersi della C.T.P.A.C.;
VISTO il parere favorevole con prescrizioni della C.T.P.A.C. di Verona;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44; il R.D. 29 luglio 1927 n. 1443;
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l'art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all'entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell'art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la propria deliberazione n. 2779 del 25.06.1996 in ordine alle misure di salvaguardia dei P.T.P.;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004 n. 42 ed il R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e la L.R. 52 del 13.09.1978;
VISTO il D.lgs. 30.05.2008, n. 117;
ATTESO CHE, a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della L.R. 44/82;
VISTO l'art. 76 della L.R. n. 61 del 27.06.1985;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTA la D.G.R. n. 1987/2014
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO E FATTO PROPRIO il parere favorevole della C.T.R.A.E., che si allega quale parte integrante al presente atto (allegato A);
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. con le relative prescrizioni (allegato A);
2. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Micromarmo Granulati s.r.l. - C.F. e P.IVA - 00797660230 - con sede in Lugo di Grezzana (VR) via Domenico da Lugo n. 2, la variante al piano di coltivazione nella cava di calcare per granulati denominata "RIE LUNGHE" e sita in Comune di Grezzana (VR) di cui all'istanza pervenuta in Regione e assunta al prot. n. 469746 del 30.10.2013, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio e successiva integrazione acquisita al prot. n. prot. 118717 del 19.03.2015, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
3. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
4. di stabilire che l'estinzione della cava comunque potrà avvenire solo dopo che siano decorsi almeno 10 anni dall'accertata effettiva ultimazione dei lavori di coltivazione e a condizione che in tale periodo non si siano manifestati ulteriori situazioni di dissesto all'interno della cava e/o sul soprassuolo. A tal fine, tutti i prescritti monitoraggi dovranno essere protratti per almeno dieci anni oltre l'ultimazione dei lavori di coltivazione.
5. di approvare ai sensi del D.lgs. n. 117 del 30.05.2008 il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta Micromarmo Granulati s.r.l. pervenuto in Regione ed acquisito al prot. n. 469746 del 30.10.2013, dando atto che non vi è produzione di rifiuti di estrazione, previa ottemperanza agli obblighi di cui al successivo punto n. 9);
6. di stabilire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, che il piano di gestione dei rifiuti di cava sia nuovamente approvato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e che, comunque, il piano medesimo sia riesaminato dalla ditta almeno ogni 5 anni;
7. di fare obbligo alla ditta di rispettare le statuizioni di cui al citato D.lgs. 117/08 e correlato piano di gestione, dando atto che il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall'attività di coltivazione, compresi quelli di cui al D.lgs. 117/08;
8. di stabilire che il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha effetti sull'intera area della cava, compresi gli eventuali impianti di prima lavorazione, mentre ne sono esclusi gli eventuali impianti autorizzati che, pur collocati all'interno dell'ambito della cava, non appartengono alla prima lavorazione e le aree di pertinenza dei medesimi che dovranno essere delimitate o recintate;
9. di fare obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
10. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza, fermo restando che le funzioni di Polizia Mineraria e le relative competenze sono poste in capo alla Provincia;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;
12. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di incaricare la Sezione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 124 marzo 2013, n. 33
16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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