Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 53 del 29 maggio 2015


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 780 del 14 maggio 2015

Modifica delle "Procedure per il rilascio dei contrassegni di identificazione per natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP e circolanti nella Laguna Veneta".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modificano le attuali procedure di rilascio dei documenti di accompagnamento per i natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP e circolanti nella Laguna Veneta (c.d. targhe "LV") già approvate con DGR 223/2003, a seguito delle novità introdotte dalla Provincia di Venezia al "Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta".

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Come è noto, al fine di coordinare il trasporto locale con le attività relative al traffico acqueo negli ambiti della Laguna Veneta, la Provincia di Venezia, ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, attuativo della L. 15 marzo 1997, n. 59, ha assunto il coordinamento degli Enti a vario titoli coinvolti in materia di navigazione con riferimento alle norme generali del codice della navigazione e dei relativi regolamenti di attuazione, alle norme nazionali ed internazionali per la sicurezza e la prevenzione degli abbordi in mare, al codice della nautica da diporto e al relativo regolamento di attuazione, nonché alle norme regionali in materia di navigazione interna, d'intesa con i soggetti competenti in materia.

In attuazione del citato D. Lgs. 422/1997 la Provincia di Venezia ha adottato con deliberazione di Consiglio n. 24772 del 25 giugno 1998 il "Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta", poi modificato con successive deliberazioni n. 17778 del 29/04/1999, n. 62247 del 30/10/2001 nonché con la recente deliberazione n. 39 del 24 giugno 2014.

In particolare l'articolo 32 del citato Regolamento prevede che i natanti da diporto a motore con potenza installata superiore a 10 HP (7,36 KW), per circolare in Laguna Veneta, debbano essere dotati di contrassegni di identificazione da rilasciarsi ai Responsabili della Navigazione, a cura della Regione del Veneto.

La Giunta Regionale del Veneto, infatti, con le DGR n. 1214 del 17/05/2002 e DGR n. 2254 del 09/08/2002, ha dato attuazione a quanto previsto all'art. 32 del succitato Regolamento con una prima emissione dei contrassegni in argomento e con successiva DGR n. 223 del 7/02/2003 ha predisposto le "Procedure per il rilascio di contrassegni d'identificazione per natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP e circolanti nella Laguna Veneta", in considerazione della necessità di una disciplina di dettaglio che tenesse conto delle numerose casistiche e particolarità registratesi con l'avvio della consegna dei contrassegni all'utenza.

Pertanto, a far data dal 2002, la società Sistemi Territoriali spa ha provveduto al rilascio di oltre 50.000 contrassegni, di cui circa la metà nei primi due anni (2002-2003) e la rimanente parte equamente suddivisa nel corso dei successivi 10 anni.

Con le recenti modifiche apportate dal provvedimento del 24 giugno 2014, il Consiglio provinciale ha introdotto, tra l'altro, la validità quadriennale dei contrassegni di cui sopra (a decorrere dalla data di emissione) specificando che i predetti contrassegni sono soggetti a convalida entro tre mesi dalla scadenza. Allo stesso art. 32, comma 7 bis, si dispone che gli intestatari dei contrassegni rilasciati senza data di scadenza (ovvero i contrassegni rilasciati sino a questo momento) devono provvedere alla relativa convalida entro il 30/06/2015.

L'introduzione di tale modifica al Regolamento comporta una revisione degli attuali procedimenti amministrativi di rilascio dei documenti di accompagnamento in capo alla Regione del Veneto, che li esercita per il tramite di Sistemi Territoriali spa, in forza di convenzioni all'uopo stipulate a supporto degli Ispettorati di Porto regionali.

La citata DGR n. 223/2003 prevede che l'utente possa circolare in Laguna Veneta se in possesso dei contrassegni di identificazione (targhe "LV") nonché del corrispondente documento di accompagnamento (badge) ove sono indicati i dati del Responsabile della Navigazione e le caratteristiche del natante. Come accennato, la modifica introdotta al Regolamento provinciale comporta una "convalida" quadriennale dei contrassegni (e dei relativi documenti di accompagnamento "badge") attualmente non prevista dalle procedure regionali.

Al fine di informare l'utenza e gli uffici preposti al rilascio dei predetti documenti delle novità introdotte dal Regolamento provinciale, e di non generare un inutile appesantimento burocratico, si propone che l'utente possa provvedere alla convalida formulando un'apposita istanza a seguito della quale l'ufficio regionale competente trasmetterà un nuovo documento di accompagnamento (badge) aggiornato con la data di scadenza, mantenendo validi gli stessi contrassegni a suo tempo rilasciati (targhe).

Tale soluzione, oltre a dare attuazione al dettato normativo approvato dal Regolamento provinciale, offre la possibilità di verificare con esattezza il numero reale delle unità circolanti (coincidente con il numero delle domande di convalida) e garantisce, al contempo, un completo aggiornamento dell'attuale "data base" regionale (che conta oltre 50.000 natanti), con i dati corretti relativi al Responsabile della Navigazione e alle caratteristiche dell'unità, oggi non sempre tempestivamente aggiornati dall'utente.

Occorre specificare inoltre che lo stesso Regolamento provinciale prevede la possibilità per le unità da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP, che non intendano navigare con continuità nelle acque lagunari, di ottenere appositi contrassegni d'identificazione provvisori. Con provvedimento n. 2003/00012 del 28 gennaio 2003 la stessa Amministrazione provinciale ha deliberato di assumere il coordinamento della gestione delle attività connesse al rilascio dei succitati contrassegni provvisori dando atto che la gestione del servizio sarà assegnato alle Aziende di Promozione Turistica. Si ritiene opportuno specificare a tal proposito che le novità introdotte in merito alla scadenza dei contrassegni e relativi documenti di accompagnamento non riguardano i documenti provvisori appena richiamati.

Corre l'obbligo evidenziare altresì che con DGR n. 2189 del 6.11.2012 la Giunta Regionale ha introdotto sugli stessi documenti di accompagnamento il codice a matrice "QR Code" finalizzato a garantire l'accesso al data base regionale da parte delle Forze dell'Ordine, attraverso apparecchiature telefoniche denominate "palmari" o "smartphone". Pertanto, l'introduzione della scadenza dei contrassegni e la necessaria sostituzione degli stessi entro il 30 giugno 2015, comporterà il rilascio a tutti i Responsabili della Navigazione di contrassegni aggiornati con la presenza del codice QR sopraindicato, così attuando quanto previsto dalla deliberazione n. 2189/2012.

Occorre specificare che l'introduzione della validità quadriennale di cui all'art. 32 comma 1 del Regolamento provinciale prevede che il Responsabile della Navigazione presenti formale istanza di convalida entro tre mesi dalla data di scadenza indicata nel primo rilascio dello stesso. Per quanto concerne i documenti di accompagnamento attualmente in corso di validità e sprovvisti di data di scadenza l'art. 32, comma 7-bis, dello stesso regolamento prevede che il Responsabile della Navigazione debba provvedere alla relativa convalida entro il termine del 30 giugno 2015. Pare opportuno, in sede di prima attuazione del provvedimento, consentire al Responsabile della Navigazione di presentare istanza di convalida entro tre mesi dalla data sopraindicata e cioè entro il 30 settembre 2015, con la conseguenza che il periodo di presentazione delle istanze di convalida decorre dalla data del presente provvedimento sino al 30 settembre 2015.

Tale scelta si rende necessaria in considerazione del rilevante numero di istanze che si prevede possano pervenire presso gli uffici regionali visto l'attuale numero di unità registrate, oltre 50.000, nonché per garantire un tempo sufficiente all'utenza di essere informata circa le modalità di adempimento indicate nel presente provvedimento.

In occasione della prima emissione di nuovi documenti, per le istanze di convalida pervenute entro il 30/09/2015, si propone di fissare il termine del procedimento in 90 giorni. Per le successive scadenze quadriennali si propone di confermare il tempo di rilascio dei contrassegni, già stabilito dalle procedure approvate dalla DGR n. 223/2003, fissato in 30 giorni.

In merito alle spese di istruttoria, considerato che la Giunta Regionale ha stabilito con la DGR n. 223/2003 gli importi che l'utente deve corrispondere all'Amministrazione regionale (pari a € 38,00 per il "rilascio dei contrassegni" ed a € 27,00 nei casi di "variazione di dati" o di "emissione di nuovo documento di accompagnamento"), si propone di stabilire in modo analogo la somma relativa per i casi di "convalida dei documenti di accompagnamento".

A tal proposito, con nota n. prot. 855 del 21.04.2015 la società Sistemi Territoriali spa ha chiesto, a fronte delle spese rilevanti non quantificabili preventivamente (relative alla stampa ed all'invio - potenziale - di 50.000 documenti di accompagnamento), di poter ottenere un rimborso direttamente dall'istante, limitatamente al procedimento di convalida, di quota parte dei costi sostenuti dalla Società stessa individuabili, per ciascuna istruttoria, in Euro 10 (nel caso di spedizione dei contrassegni a domicilio) e in Euro 5, nel caso di ritiro a mano degli stessi presso gli uffici della Società. La stessa Società ha precisato infatti che, oltre ai costi di acquisto dei "badge" e della stampa dei documenti di accompagnamento, devono essere considerate le spese di gestione dei dati acquisiti, nonché la predisposizione e l'invio all'utenza di una nota informativa circa le novità normative e procedurali vigenti, oltre alla spese di spedizione dei documenti di accompagnamento; si propone pertanto di stabilire le spese di istruttoria, per la convalida, come di seguito indicato:

-        in complessivi € 20,00 nel caso di spedizione a domicilio dei documenti (da corrispondere per € 10,00 alla Regione del Veneto e per € 10,00 direttamente a Sistemi Territoriali s.p.a.);
-        in complessivi € 15,00 nel caso di ritiro a mano dei documenti presso gli uffici della Società stessa (da corrispondere per € 10,00 alla Regione del Veneto e per € 5,00 direttamente alla Società Sistemi Territoriali).

La Società Sistemi Territoriali, con la citata nota, ha indicato altresì che i versamenti potranno essere effettuati sul c/c all'uopo dedicato le cui coordinate sono IT 40 B 07601 0200 0000000 501304 (intestato a "Poste Italiane spa Proventi Polo Logistico Venezia"). Si propone peraltro che Sistemi Territoriali spa, entro il termine del 30 marzo dell'anno successivo alla convalida, provveda a presentare specifico rendiconto degli introiti derivanti dall'attività di convalida e delle relative spese sostenute.

Infine, considerata la necessità di modificare le vigenti procedure per quanto sopraindicato, si propone di introdurre alcune ulteriori minori variazioni alle procedure approvate con DGR n. 223/2003, volte a semplificare l'attuale iter di rilascio, ed al fine di dare riscontro ad alcune segnalazioni formulate negli ultimi anni dall'utenza, alla luce dell'esperienza maturata. Si evidenziano a tal proposito la modifica della modulistica in relazione ai dati richiesti in materia di rilascio del documento di accompagnamento e delle procedure in caso di passaggio di proprietà.

Occorre inoltre precisare che gli articoli 5 e 6 delle procedure approvate dalla citata DGR n. 223/2003, prevedono che i contrassegni (targhe) debbano avere "uno spessore di mm 1" e che gli stessi debbano essere "applicati sui fianchi poppieri del natante". Attualmente, infatti, solo per i natanti pneumatici (gommoni) è consentita l'applicazione dei contrassegni su idonei supporti che dovranno essere fissati al natante anche tramite ganci o cime. Sempre per le medesime unità (gommoni), in alternativa, i contrassegni possono essere in materiale adesivo; in tal caso la predisposizione degli stessi contrassegni adesivi è con oneri in capo al Responsabile della navigazione. Al fine di garantire una corretta applicazione dei contrassegni e di ridurre contestualmente i costi, si propone per tutte le unità di fornire i contrassegni esclusivamente in materiale adesivo, consentendo per tutte le unità, e non solo per le unità pneumatiche, la possibilità di applicazione attualmente previste per queste ultime. Qualora l'utente volesse applicare il contrassegno non direttamente sull'unità ma mediate idonei supporti, potrà farlo dotandosi di supporto di materiale plastico dello spesso di mm 1 delle medesime dimensione del contrassegno e dotato di forature ai 4 angoli. Tale supporto sarà acquisito con oneri in capo all'utente.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone pertanto di apportare alle procedure di cui alla DGR n. 223 del 7/02/2003 le seguenti modifiche:

•        All'articolo 1 - Al termine dell'articolo 1 è aggiunto il seguente capoverso: "I contrassegni sono soggetti a convalida quadriennale".
•        All'articolo 3 - "Modalità di presentazione del modulo per il rilascio dei contrassegni". Al titolo dell'articolo dopo le parole "il rilascio" sono aggiunte le parole "o la convalida". Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente capoverso: "Sia nei casi di rilascio che di convalida occorre presentare una foto significativa del natante per il quale si chiede il rilascio del contrassegno ed indicare il codice di marcatura CE od omologazione, qualora in possesso".
•        L'art. 5 - "Caratteristiche dimensionali del contrassegno" è integralmente sostituito dal seguente:

"Il contrassegno d'identificazione, su fondo bianco retroriflettente, in materiale plastificato flessibile e adesivo, deve avere le seguenti dimensioni:

-   mm 360 (base), mm 120 (altezza).

Il contrassegno può essere applicato direttamente sullo scafo dell'unità, ovvero su un supporto rigido, di materiale plastico, (vedi art. 6) che deve avere le stesse dimensioni del contrassegno, uno spessore di mm. 1 ed una foratura (4 fori agli angoli) di mm 2 di diametro. È onere del Responsabile della navigazione procurarsi detto supporto.

Il contrassegno deve essere identificato dal logo della Regione del Veneto e deve indicare un codice alfanumerico in colore nero composto dalle lettere alfabetiche fisse "LV" seguite da 5 cifre progressive.

Nel contrassegno provvisorio di materiale plastico rigido, di cui all'articolo 16, l'ultima cifra del codice è sostituita dalla lettera P".

•        L'art. 6 - "Applicazione e fissaggio del contrassegno" è integralmente sostituito dal seguente:

"I due contrassegni d'identificazione devono essere applicati sui fianchi poppieri del natante alla massima distanza possibile dalla linea di galleggiamento.

Si considera poppiera la parte compresa entro l'ultimo terzo della lunghezza del natante.

Per tutti i tipi di natanti è consentito, a seconda delle caratteristiche costruttive, applicare il contrassegno adesivo direttamente sullo scafo oppure sugli idonei supporti plastici, ad esclusivo onere del Responsabile della Navigazione, che saranno fissati ed avvitati sui fianchi poppieri".

•        L'articolo 7 - "Documento di accompagnamento" è integralmente sostituito dal seguente:

"Sia in caso di primo rilascio che di convalida, l'Ufficio Regionale competente spedisce all'indirizzo o alla sede del Responsabile della Navigazione, unitamente al contrassegno d'identificazione (solo in fase di primo rilascio), un documento di accompagnamento in formato tessera, in materiale plastico su cui sono riportati il numero di contrassegno assegnato, i dati anagrafici del Responsabile della navigazione (persona fisica o giuridica) e la scadenza del contrassegno stesso. E' autorizzata, su accordo delle parti, la consegna a mano presso gli uffici incaricati.

Nel caso in cui il modulo di richiesta sia presentato e sottoscritto da più Responsabili della navigazione dello stesso natante, l'Ufficio Regionale competente spedisce un documento di accompagnamento per ogni persona fisica firmataria.

Il codice a matrice "QR code" contenuto in ciascun documento consente al personale autorizzato di accedere on line ai dati del natante e del Responsabile della Navigazione riportati nel modulo oltreché alle foto del natante prodotte.

Il documento d'accompagnamento deve essere tenuto a bordo del natante durante la navigazione ed esibito ad ogni richiesta degli organi addetti alla vigilanza e controllo della navigazione.

In caso di prima convalida del documento il Responsabile della Navigazione dovrà presentare domanda di rinnovo entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza indicata sul documento stesso (e comunque non oltre il 30 settembre 2015 per i documenti già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento). Tale istanza dovrà essere tenuta a bordo sino all'ottenimento del nuovo documento di accompagnamento e ha valore di convalida sino al rilascio del nuovo documento."

•        All'articolo 8 - "Furto e smarrimento del contrassegno o del documento di accompagnamento" dopo le parole "Organi di Polizia" sono aggiunte le seguenti parole "o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000".
•        All'articolo 12 "Trasferimento di Proprietà del Natante" la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) restituire agli uffici regionali competenti i contrassegni di identificazione ed il relativo documento di accompagnamento. "

•        All'art. 15 "Tariffe" dopo gli importi indicati, è aggiunta un'ulteriore alinea:

"- 10,00 Euro per i casi di convalida dei documenti di accompagnamento di cui all'art. 7" ed il seguente paragrafo:

"Sempre nel solo caso di richiesta convalida, all'atto della presentazione del modulo, deve essere allegata un'ulteriore ricevuta di versamento, su c.c. n. IT 40 B 07601 0200 0000000 501304 (intestato a "Poste Italiane spa Proventi Polo Logistico Venezia") riportando la causale "Spese Convalida Contrassegni", ovvero ricevuta di un bonifico bancario a favore della Società Sistemi Territoriali s.p.a. recante la causale sopraindicata, con le seguenti coordinate bancarie:

IT 40 B 07601 0200 0000000 501304 (intestato a "Poste Italiane spa Proventi Polo Logistico Venezia" ) dell'importo di:

•  10 Euro, nel caso di spedizione con raccomandata R/R dei contrassegni;
•  5 Euro, nel caso di ritiro a mano dei contrassegni presso gli Uffici della Società Sistemi Territoriali."
•  Al medesimo articolo 15 - "Tariffe" dopo le parole "1 marca da bollo da 16 Euro nei seguenti casi" è aggiunta una nuova alinea "- visto di convalida".

In relazione alle modifiche sopraindicate, per semplicità di lettura, si propone di approvare il testo coordinato, Allegato A al presente provvedimento, delle "Procedure di Rilascio dei contrassegni di identificazione per natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP (7,36 kW) e circolanti nella laguna veneta", comprendenti la modulistica all'uopo modificata, Allegato B.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998;

Vista la Legge n. 203 del 15/11/2011;

Visto la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

Vista la DGR n. 223 del 7/02/2003;

Vista la DGR n. 1214 del 17/05/2002;

Vista la DGR n. 2254 del 09/08/2002;

Vista la D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003;

Viste le DDGGRR n. 1599 del 11 ottobre 2011 e n. 1419 del 31 luglio 2012;

Vista la DCP del 25 giugno 1998, della Provincia di Venezia;

Visto l'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012

delibera

1.      di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.      di stabilire, per i contrassegni di identificazione per natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP (7,36 kW) e circolanti nella laguna veneta (c.d. "Targhe LV") in corso di validità, che il periodo di presentazione delle istanze di convalida decorre dalla data del presente provvedimento sino al 30 settembre 2015;

3.      di approvare le nuove "Procedure di Rilascio dei contrassegni di identificazione per natanti da diporto a motore con potenza superiore a 10 HP (7,36 kW) e circolanti nella laguna veneta" riportate in Allegato A, che sostituiscono le procedure contenute nella DGR n. 223 del 7/02/2003;

4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.      di dare atto che la Sezione Mobilità è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

6.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

780_AllegatoA_298599.pdf
780_AllegatoB_298599.pdf

Torna indietro