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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2170 del 18 novembre 2014
Erogatori ospedalieri privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico: criteri e determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per il biennio 2015-2016 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed approvazione dello schema tipo di accordo contrattuale. D. lgs n. 502/1992, artt. 8 quinques e sexies, l.r. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17, comma 3.
Vengono determinati i volumi di attività ed i tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati per gli anni 2015 e 2016 e viene approvato lo schema tipo di accordo contrattuale che dovrà essere sottoscritto dall'erogatore e dall'Azienda Ulss di ubicazione territoriale.
L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Ai sensi del Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e sue successive modifiche ed integrazioni, la Giunta Regionale determina i principi ed i criteri di finanziamento al fine di programmare l'erogazione da parte dei soggetti pubblici e privati accreditati delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, sia in regime di ricovero ospedaliero che ambulatoriale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. E' altresì chiamata a definire l'insieme di regole e criteri che determinano il meccanismo di remunerazione tariffaria delle prestazioni sanitarie, al fine di governare l'offerta delle prestazioni medesime.
Per ottemperare a tale compito la Giunta Regionale deve tener conto del quadro di riferimento normativo nazionale e regionale.
Il primo è caratterizzato dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111, dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), dal "Nuovo patto della salute per gli anni 2014-2016" e dal Regolamento recante "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" approvati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni rispettivamente con atto rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014 e con atto rep. N. 98/CSR del 5 agosto 2014.
Come peraltro già evidenziato con i precedenti atti giuntali in materia (DGR n. 832 del 15 maggio 2012 e DGR n. 2616 del 18 dicembre 2012), nel dare applicazione alle disposizioni normative succitate, l'Amministrazione regionale non può prescindere dal contemperare le proprie scelte in materia di apprestamento dei servizi sanitari con le effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano oggettivamente la quantità e il livello delle prestazioni sanitarie, in osservanza del canone giurisprudenziale e sostenuto dalla principale dottrina economico-giuridica moderna secondo cui "i diritti costano". A tale riguardo, dunque, al fine di garantire il tendenziale obbligatorio mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario in sede di programmazione sanitaria, appare necessario intervenire sul requisito, fondamentale ai presenti fini, dell'appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.
Dovendo, quindi, dare applicazione alle disposizioni nazionali di contenimento della spesa pubblica, anche nell'area sanitaria, è ragionevole operare il necessario raccordo tra l'imprescindibile tutela del diritto alla salute e l'esigenza di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria. Tutto ciò in considerazione della circostanza che il bilanciamento tra interessi pubblici e interessi privati - nel caso de quo, dei privati accreditati -, non solo deve essere elastico e ragionevolmente adattabile nel corso del tempo, in relazione a contingenze esterne indipendenti quali l'andamento dei cicli economici, il reperimento di risorse tributarie e finanziarie provenienti dai contribuenti e dai mercati, le dinamiche inflattive conseguenti a variazioni dei costi delle materie prime ed incidenti sulle spese per beni e servizi, ma deve consentire, come sostenuto dalla giurisprudenza, di non penalizzare il perseguimento dei supremi interessi collettivi e pubblici subordinandoli e condizionandoli tout court a senz'altro meritevoli ma assiologicamente cedevoli interessi di parte privata, valutati a seguito di una congrua istruttoria e di una adeguata esplicitazione degli esiti della stessa
Il quadro di riferimento regionale entro cui il presente provvedimento si colloca è costituita da:
- il nuovo Piano Regionale Socio sanitario 2012-2016, approvato con l.r. 23/2012;
- la nuova programmazione in materia di dotazione ospedaliera e territoriale di cui alla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013, da attuarsi entro il biennio 2014-2015, che mira a rendere il sistema più coerente ai cambiamenti socio-epidemiologici, innovare i modelli organizzativi sulla scorta delle migliori pratiche realizzate in questi anni, garantire una più equa distribuzione delle risorse e adottare più efficienti modelli gestionali;
- la determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento di servizi assegnati alle Aziende sanitarie pubbliche annualmente con appositi atti giuntali (per ultima la DGR n. 2533 del 20 dicembre 2013) che trovano la loro coerenza nella necessità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse impiegate quale fattore determinante per la sostenibilità del sistema sanitario;
- la revisione del sistema di erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ivi compresa la riduzione dei ricoveri consentita dalla possibilità di soddisfare i bisogni di salute dei cittadini attraverso forme assistenziali alternative più appropriate (DGR n. 859 del 21 giugno 2011 e DGR n. 1665 del 18 ottobre 2011);
- il sistema di tariffazione e di remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero, di cui alla DGR n. 1805 del 8 novembre 2011;
- il sistema di tariffazione e di remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di cui al Decreto del Segretario Regionale Sanità e Sociale (ora Direttore Generale Area Sanità e Sociale) n. 47 del 22 maggio 2013.
La Giunta Regionale, quindi, coerentemente con l'obiettivo di aumentare gli standard di efficienza, efficacia e qualità dei servizi e di sostenibilità del sistema, intende proseguire nelle azioni mirate a:
- ottimizzare la spesa sanitaria;
- realizzare appieno il modello di rete ospedaliera denominato "hub and spoke" definito dalla DGR n. 2122/2013 che garantisce il rispetto del parametro, stabilito dal PSSR 2012-2016, di 3,5 posti letto per mille abitanti comprensivi del 0,5 per riabilitazione e lungodegenza;
- contenere il tasso di ospedalizzazione a valori inferiori al 140¿;
- ricondurre, secondo criteri di appropriatezza clinica, economicità ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, le prestazioni sanitarie, erogate con oneri a carico del servizio sanitario regionale, ad un regime di erogazione più appropriato, nel rispetto della sicurezza per il paziente e degli operatori;
- ottimizzare il numero di prestazioni specialistiche per abitante per raggiungere/mantenere lo standard regionale pari a 4 prestazioni per abitante;
- monitorare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale.
Il sistema di determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico (di seguito erogatori privati), di cui alla DGR n. 2122/2013, oggetto del presente provvedimento, partendo dalla cornice sopra delineata ed in coerenza con le politiche regionali orientate al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, deve, pertanto, continuare a fondarsi sui seguenti criteri, già esplicitati con la DGR n. 832/2012:
- l'obbligatorietà da parte dei presidi ospedalieri pubblici di garantire i servizi sanitari necessari alla cittadinanza prescindendo dalla rimuneratività del servizio svolto;
- la necessità, sussidiaria al principio sopra esposto, che tutti gli erogatori concorrano all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insistono e delle Aziende Ulss limitrofe, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini;
- la determinazione dei budget entro un ammontare predefinito che consenta di non superare il limite massimo di spesa sostenibile per l'assistenza sanitaria;
- il rispetto degli obblighi assunti, da ultimo, con il Nuovo Patto per la salute per gli anni 2014/2016;
- l'appropriatezza clinica delle prestazioni erogate dal sistema sanitario, intesa sia qualitativamente che quantitativamente ed in relazione all'uso economico ed efficiente di tutte le risorse;
- il rispetto dell'equilibrio di bilancio e del contenimento della spesa pubblica, anche alla luce della rideterminazione delle risorse economiche disponibili che richiede di utilizzare al meglio le potenzialità delle strutture pubbliche, per garantire massimo rendimento ed efficienza a fronte di investimenti effettuati in termini finanziari ed organizzativi, rivedendo pertanto, in ossequio alle precitate ragioni di finanza pubblica, l'offerta complessiva delle prestazioni offerte dai soggetti privati.
Inoltre, con tale sistema, si intende continuare a dare certezza preventiva di tutte le risorse assegnate agli erogatori privati e conseguentemente certezza di spesa da parte delle Aziende Ulss e da parte dell'Amministrazione regionale e si intende fornire la cornice entro la quale procedere per la definizione degli accordi contrattuali di cui all'art. 17, comma 3, della l.r. 16 agosto 2002, n. 22.
Come già previsto con la DGR n. 832/2012 e nel rispetto del contenuto delle schede di dotazione ospedaliera di cui alla DGR n. 2122/2013, con il presente atto si intende disciplinare congiuntamente sia l'assistenza ospedaliera che quella specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori privati nei confronti nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto. La motivazione di tale scelta risiedeva e risiede non solo in una esigenza di semplificazione e di controllo della spesa sanitaria ma anche nel fatto che entrambe le forme assistenziali vengono effettuate dai medesimi soggetti - strutture ospedaliere private accreditate. Oltre a ciò si deve aggiungere che le scelte di politica sanitaria regionale rivolte a migliorare l'appropriatezza e l'efficienza delle prestazioni hanno dato e danno la possibilità agli erogatori di differenziare, nel rispetto della sicurezza del paziente, le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie. I nuovi schemi organizzativi, unitamente al progresso scientifico e tecnologico, conducono, infatti, allo sviluppo ed all'incremento dell'erogazione delle prestazioni nell'ambito ambulatoriale ed a un decremento dell'attività svolta in regime di ricovero da riservare, quest'ultima, ai pazienti c.d. "acuti", cioè con particolari complessità.
Considerato che la citata nuova programmazione in materia di dotazione ospedaliera e territoriale deve attuarsi nel biennio 2014-2015 e che conseguentemente il "nuovo sistema ospedaliero e territoriale" potrà esprimere le proprie potenzialità solo dall'anno 2016, si ritiene che il mantenimento dei tetti di spesa, così come individuati dalle deliberazioni nn. 832/2012 e 2621/2013 e successive modifiche ed integrazioni, e dei volumi di attività, così come individuati dalla DGR n. 832/2012, per il biennio 2015-2016, con le eccezioni sotto riportate, sia coerente con i principi ed i criteri stabiliti dal PSSR 2012-2016 e garantisca il raggiungimento degli obiettivi posti dallo stesso.
Per quanto riguarda gli erogatori privati "Villa Margherita" ed "Eretenia" l'Azienda Ulss 6 ha rappresentato, rispettivamente con le note prot. 59069/SARSSAP del 10 settembre 2014 e prot. 66874/DG del 10 ottobre 2014 (documenti agli atti della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria) ha formulato le richieste sotto indicate.
Alla Casa di Cura "Villa Margherita" la programmazione di cui alla DGR n. 2122/2013 ha assegnato ex novo n. 8 posti letto di Neuroriabilitazione (cod. 75) e n. 4 posti letto di riabilitazione di Unità Spinale (cod. 28) e con DGR n. 1111 del 1 luglio 2014 è stato espresso il parere favorevole di congruità sul piano attuativo l'Azienda Ulss 6. La citata Azienda, evidenziando che tali nuove attivazioni rappresentano un nuovo e maggiore costo rispetto ai tetti di spesa determinati con la DGR n. 832/2012 e con la DGR n. 2621/2012, ha formulato la richiesta di un adeguamento del budget, per un importo pari circa a 700.000,00, per consentire l'assistenza ai pazienti affetti da cerebrolesioni o mielolesioni gravi.
Per quanto riguarda la Casa di Cura "Eretenia", l'Azienda Ulss 6 ha espresso l'esigenza che l'erogatore privato, oltre all'attività programmata annualmente, provveda ad erogare prestazioni di ricovero riferiti prevalentemente all'area della chirurgia ortopedica e della riabilitazione ortopedica; ciò al fine di soddisfare completamente la richiesta di bisogni dei propri assistiti. Ha pertanto elaborato una proposta di accordo, sulla quale la Casa di Cura ha manifestato il proprio interesse, che prevede l'erogazione della citata attività di ricovero con un adeguamento del budget per un importo circa pari a 648.000,00 e la contestuale rinuncia, da parte dell'erogatore privato, agli interessi di mora e alle azioni giudiziali promosse nei confronti dell'Azienda Ulss e della Regione del Veneto.
Pertanto, il budget per gli anni 2015 e 2016 - con decorrenza dal 1.1.2015 e fino al 31.12.2016 - di ogni erogatore privato, che rappresenta il tetto finanziario massimo attribuito e non superabile, è costituito dagli importi indicati negli allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento. Per ciascun erogatore privato nell'allegato A viene individuato il tetto finanziario per l'assistenza ospedaliera nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto; nell'allegato B viene individuato il tetto finanziario per l'assistenza ambulatoriale, nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, per le macroaree di "laboratorio", "FKT" (medicina fisica e riabilitazione), "radiologia" ed "altro". I budget di cui agli allegati A e B rappresentano i tetti finanziari massimi attribuiti e non superabili, fatta eccezione per quanto disposto in seguito dal presente atto.
Si dà mandato al Direttore Generale dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale di assegnare, suddiviso per macroaree e nell'ambito del tetto di spesa di cui all'allegato B del presente provvedimento, nei confronti degli erogatori dotati di Pronto Soccorso o di Punto di Primo Intervento, un budget per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di urgenza ed emergenza. Nel caso di esaurimento di quest'ultimo budget, tali prestazioni devono continuare ad essere erogate: quelle effettuate nei confronti di pazienti con codici verdi, gialli e rossi saranno oggetto di remunerazione oltre al budget assegnato a seguito di apposita fattura; quelle effettuate nei confronti di pazienti con codice alla dimissione "bianco", a seguito di apposita fattura, potranno essere oggetto di remunerazione, previa verifica della loro appropriatezza da parte dell'Azienda Ulss di riferimento territoriale.
Il budget di cui all'allegato B, come già previsto con la DGR n. 832/2012 e s.m.i., sono comprensive della quota di partecipazione alla spesa (ticket) incassati nel biennio 2015-2016. Quindi le quote di compartecipazione alla spesa introitate devono intendersi come mero acconto di pagamento che va recuperato sulla prima fatturazione utile.
Le prestazioni erogate in supero ai budget assegnati di cui agli allegati A e B non saranno remunerate, fatta eccezione per le prestazioni ambulatoriali in regime di urgenza ed emergenza di cui sopra.
Per garantire l'ottimale organizzazione dell'offerta sanitaria locale, si dà mandato al Direttore generale dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale di assegnare una quota del budget di cui all'allegato A, pari al 5% dello stesso, finalizzata, attraverso l'individuazione di specifiche prestazioni, alla riduzione dei tempi di attesa ed al recupero della mobilità passiva. Il rifiuto da parte dell'erogatore all'effettuazione delle specifiche prestazioni comporterà la impossibilità dello stesso di poter utilizzare tale quota. Conseguentemente il budget risultante da tale detrazione costituirà il nuovo budget di riferimento per l'erogatore.
Allo scopo di garantire la continuità assistenziale è necessario che ciascun erogatore effettui un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno; conseguentemente entrambi i budget devono essere assegnati e liquidati mensilmente (in dodicesimi) da parte dell'Azienda Ulss di riferimento territoriale, salvo conguaglio.
La possibilità di beneficiare, anche per gli anni 2015 e 2016, della quota finanziaria del budget di attività ospedaliera non utilizzata, in aggiunta al budget ambulatoriale dell'anno in corso, deve essere preventivamente autorizzata con proprio atto dalla Giunta Regionale, previa verifica della Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale sentite le Aziende Ulss di riferimento territoriale. Il trasferimento di budget, che comporterà una diminuzione definitiva del budget ospedaliero a fronte di un corrispondente aumento definitivo del budget ambulatoriale, dovrà essere finalizzato prioritariamente alla riduzione dei tempi di attesa presenti nell'Azienda Ulss di riferimento territoriale. L'erogatore privato deve presentare formale istanza entro il 30 settembre di ciascun anno. I nuovi budget risultanti da tali trasferimenti costituiranno i nuovi budget di riferimento dell'erogatore.
Le prestazioni erogate in supero ai budget così come determinati dal presente atto non saranno remunerate, fatta eccezione per le prestazioni ambulatoriali in regime di urgenza ed emergenza di cui sopra.
Si conferma l'obiettivo di attività previsto dal PSSR 2012-2016 e dalla DGR n. 2122/2013 del contenere il tasso di ospedalizzazione a valori inferiori al 140¿ e pertanto si conferma il volume massimo di attività come già individuato con la DGR n. 832/2012.
Si riporta nell'allegato C il volume massimo di attività previsto per gli anni 2015 e 2016 (tetto massimo dei ricoveri) con esclusione degli erogatori che privati che in prevalenza (più del 51% del fatturato) erogano attività di terapia psichiatrica, recupero e riabilitazione funzionale, unità spinale e neuro riabilitazione.
Il superamento del tetto massimo dei ricoveri comporta l'applicazione del meccanismo della regressione del 65% da applicarsi al valore economico complessivo relativo ai ricoveri eccedenti, entro comunque il limite massimo dell'importo del budget di cui al presente atto che si ricorda essere insuperabile. La remunerazione in regressione non concorrerà a costituire il budget relativo agli anni successivi.
Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale l'Azienda Ulss e l'erogatore privato devono concordare la tipologia e il numero di prestazioni, ed eventualmente la relativa tempistica, nella misura non inferiore al 50% del budget assegnato ed indicato nell'allegato B, tenendo conto della tipologia e del numero di prestazioni normalmente erogate dalla struttura interessata e della potenzialità erogativa della stessa. L'accordo sulla contrattazione del budget deve essere comunicato dall'Azienda Ulss competente alla Sezione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria.
Della contrattazione di budget possono avvalersi anche i Direttori Generali delle Aziende Ulss limitrofe, preferibilmente della Provincia, a favore dei propri assistiti. In tale caso l'Azienda Ulss deputata a intrattenere i rapporti economici con l'erogatore privato è sempre quella di ubicazione territoriale dell'erogatore stesso, fatto salvo il raccordo tra le Aziende interessate nella definizione e ripartizione delle prestazioni oggetto della contrattazione.
Nel caso in cui l'erogatore si sottragga all'accordo sulla contrattazione del budget, l'originario budget assegnato ed indicato nell'Allegato B verrà decurtato del 20%.
Sempre nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale, i Direttori Generali delle Aziende Ulss, oltre il budget assegnato, hanno la possibilità di acquistare dagli erogatori privati, nell'ipotesi in cui sia stato raggiunto l'accordo per la contrattazione del budget, ulteriori pacchetti di prestazioni per determinati archi temporali, con una riduzione tariffaria, di almeno il 25% rispetto alla tariffa del nomenclatore tariffario regionale; l'acquisto di pacchetti extra budget potrà effettuarsi solo qualora questo risulti necessario per rispettare quanto previsto dalla DGR n. 600 del 13 marzo 2007 e in osservanza del nuovo Piano Nazionale sulle liste d'attesa 2010/2012, recepito con DGR n. 863 del 21 giugno 2011, per soddisfare necessità assistenziali esistenti nel proprio territorio, dovute a carenze della rete erogativa, che danno luogo a tempi di attesa oltre gli standard regionali stabiliti, e/o al fine di ottimizzare i percorsi diagnostico-terapeutici. In ogni caso eventuali acquisti di pacchetti extra budget dovranno essere comunicati per conoscenza alla Sezione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria per il monitoraggio della spesa.
Confermando che per le prestazioni ambulatoriali l'integrazione dell'offerta sanitaria privata con quella pubblica è già prevista dal Piano Nazionale Contenimento Tempi di Attesa di cui all'Intesa Stato - Regioni del 28.3.2006, dalla DGR n. 600/2007 e, da ultimo, dal nuovo Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012, Rep. 189/CSR del 28.10.2010, recepito con DGR n. 863/2011, si ritiene fondamentale, proprio per migliorare ulteriormente la funzionalità del sistema sanitario regionale, che anche per le prestazioni di assistenza ospedaliera effettuate dagli erogatori privati avvenga la completa integrazione tramite il CUP dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale. Si rammenta a tale proposito che già la DGR n. 312/2011 prevedeva che gli erogatori privati si impegnassero ad informatizzare, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, le liste di attesa per i ricoveri ospedalieri, realizzando così un sistema integrato pubblico-privato cui i cittadini possano accedere per fruire delle prestazioni.
Si conferma, come già previsto dalla DGR n. 832/2012, che la completa integrazione delle agende per le prestazioni di ricovero ospedaliero e la completa integrazione, tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP) dell'Azienda Ulss di ubicazione territoriale, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale - con esclusione degli erogatori che effettuano prestazioni di terapia psichiatrica - è vincolante al fine dell'utilizzo, da parte di ciascun singolo erogatore privato, dei budget di cui agli allegati A e B.
Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate è di 60 giorni dal ricevimento della fattura.
Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, è necessario che ciascun erogatore effettui un'adeguata programmazione della propria offerta di servizi da erogare con oneri a carico del servizio sanitario regionale, distribuendola, senza soluzione di continuità, nell'arco dell'intero anno.
Si conferma, infine, come previsto dalla DGR n. 832/2012, che gli erogatori privati debbano concorrere obbligatoriamente alla distribuzione diretta di farmaci, secondo le modalità tecniche da concordare con le Aziende Ulss di riferimento territoriale.
Inoltre, gli erogatori privati, hanno l'obbligo di partecipare al progetto regionale di creazione del "fascicolo sanitario" e pertanto dovranno procedere all'adeguamento dei sistemi informatici al fine di garantire la necessaria integrazione con i sistemi aziendali e regionali secondo la modalità e gli standard che varranno successivamente definiti e comunicati.
Per quanto riguarda gli erogatori privati qualificati dalla DGR n. 2122/2013 "presidio di Ulss, la deliberazione n. 283 del 11 marzo 2014 di assegnazione provvisoria alle Aziende Ulss della risorse finanziarie per l'erogazione dei LEA per l'anno 2014 ha disposto che le prestazione delle specialità di chirurgia correlate alle patologie oncologiche, di radioterapia e di medicina nucleare non concorrono alla determinazione dei tetti massimi di spesa per l'assistenza ospedaliera e per l'assistenza ambulatoriale, per l'anno 2014. Si ritiene, con il presente atto, che le citate prestazioni, per gli anni 2015 e 2016, continuino a non concorrere alla determinazione dei tetti massimi di spesa nel limite però di quanto erogato nell'anno 2014. Conseguentemente le prestazioni erogate oltre a tale limite concorrono alla determinazione dei tetti massimi di spesa. Si precisa, inoltre, ai fini di una uniforme ed omogenea applicazione della citata disposizione, che per prestazioni delle specialità di chirurgia correlate alle patologie oncologiche vanno intesi tutti i ricoveri con DRG (Diagnosis Related Groups) chirurgico, per intervento specifico per il trattamento di una neoplasia maligna (primaria, secondaria, in situ), e, conseguentemente, ne deriva l'esclusione dei ricoveri caratterizzati dal trattamento di "neoplasia benigna", "neoplasia di incerto comportamento" e "neoplasia di natura non specificata".
Quanto disposto finora dal presente atto in merito alle determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa decorre dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016.
Inoltre, al fine di assicurare agli erogatori privati la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità, nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2016, della delibera della Giunta Regionale per la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per il periodo successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all'adozione della nuova deliberazione. I budget per ogni mese di "vacatio" saranno pari ad un dodicesimo dei budget assegnati all'erogatore privato con il presente atto.
Si rappresenta, inoltre, che con DGR n. 1876 del 14 ottobre 2014 la Giunta Regionale ha disciplinato l'attività di ricovero e di remunerazione nei confronti di pazienti extraregione degli erogatori privati. Tale atto prevede che alla remunerazione di tutte le prestazioni di ricovero di pazienti extraregione, quindi non solo quelle relative ai posti letto dedicati oggetto dell'atto medesimo, l'Azienda Ulss di ubicazione territoriale procede alla liquidazione di quanto dovuto all'erogatore, previa sottoscrizione di apposito accordo, effettuando uno sconto sul valore economico della prestazione pari al 4%. Considerato che i procedimenti indicati nel citato atto non sono ancora tutti conclusi, si ritiene che tale disposizione decorra dal 1 gennaio 2015 per gli erogatori privati ai quali è già stato rilasciato l'accreditamento istituzionale posti letto dedicati per pazienti extraregione e decorra dalla data della deliberazione di accreditamento istituzionale per gli altri erogatori.
Oltre a quanto finora disciplinato, si deve evidenziare che l'art. 17, comma 3, della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, prevede che la Giunta regionale disciplini i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli. Il Direttore Generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente provvede poi alla stipula dei relativi accordi contrattuali.
Con il presente atto si intende quindi approvare lo schema tipo di accordo contrattuale, di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante dello stesso, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'erogatore privato e dal direttore generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente.
Si rappresenta che sul sistema di regolazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività e sullo schema tipo di accordo contrattuale, oggetto del presente provvedimento, sono state informate e sentite, in data 24 settembre e 16 ottobre 2014, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti erogatori privati (AIOP ed ARIS).
Si dà atto che la copertura degli oneri di cui agli allegati A e B è assicurata nell'ambito dei fondi che saranno assegnati, ad ogni singola Azienda sanitaria, con il provvedimento della Giunta Regionale di determinazione delle risorse finanziarie per gli esercizi 2015 e 2016 ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Con il medesimo provvedimento viene demandato a singoli decreti del competente dirigente regionale l'impegno e la liquidazione, secondo la vigente procedura, delle quote mensili spettanti a ciascuna Azienda sanitaria, come risultanti dal provvedimento medesimo.
Si dà atto che gli oneri derivanti dalla attuazione del presente provvedimento trovano copertura nel capitolo 101702 ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio. Art. 20, c. 1 p.to B, lett. A, d.lgs. 23/06/2011, n. 118. Finanziamento regionale autonomo" del bilancio di previsione pluriennale 2014-2016, che presenta sufficiente disponibilità.
Si da atto, altresì, che gli oneri di cui ai punti precedenti non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'articolo 8 quinquies e sexies del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute, per gli anni 2014-2016, approvata dalla Conferenza permanente Stato-Regioni con atto rep. n. 82/CSR del 10 luglio 2014;
VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Regolamento recante "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" approvato con atto rep. N. 98/CSR del 5 agosto 2014;
VISTI il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 ed il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148 (disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) ed il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
VISTO il Piano Socio Sanitario 2012-2016 approvato con l.r. n. 23 del 29 giugno 2012;
VISTO l'articolo 17 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;
VISTA la deliberazione n. 2122 del 19 novembre 2013;
VISTA la deliberazione n. 1805 del 8 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione n. 1876 del 14 ottobre 2014;
VISTO il decreto del Segretario Regionale Sanità e Sociale (ora Direttore Generale Area Sanità e Sociale) n. 47 del 22 maggio 2013;
Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di approvare, secondo quanto in premessa esposto e sulla base delle motivazioni in essa esplicitate, i criteri e la determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata, nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto, dagli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico per gli anni 2015 e 2016;
2. di approvare i budget per gli anni 2015 e 2016 di ogni erogatore privato accreditato equiparato e non equiparato al pubblico, che rappresentano i tetti finanziari massimi attribuiti e non superabili, costituiti dagli importi indicati negli allegati A e B, parti integranti del presente provvedimento;
3. di stabilire, per ciascun erogatore privato accreditato equiparato e non equiparato al pubblico, il volume massimo di attività, così come riportato nell'allegato C, parte integrante del presente provvedimento;
4. di disporre che, nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati qualificati dalla DGR n. 2122/2013 "presidio di Ulss", le prestazione delle specialità di chirurgia correlate alle patologie oncologiche, di radioterapia e di medicina nucleare non concorrono alla determinazione dei tetti massimi di spesa per l'assistenza ospedaliera e per l'assistenza ambulatoriale, nel limite però di quanto erogato nell'anno 2014;
5. che le disposizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 decorrono dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016;
6. di stabilire che il sistema di remunerazione di tutte le prestazioni di ricovero di pazienti extraregione, di cui alla DGR n. 1876 del 14 ottobre 2014, decorra dal 1 gennaio 2015 per gli erogatori privati ai quali è già stato rilasciato l'accreditamento istituzionale posti letto dedicati per pazienti extraregione e decorra dalla data della deliberazione di accreditamento istituzionale per gli altri erogatori;
7. di stabilire che qualora il provvedimento relativo alla determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa per l'anno 2017 non venga adottato dalla Giunta Regionale entro il 31 dicembre 2016, si intenda provvisoriamente prorogata la presente delibera, secondo le modalità esplicitate in premessa, fino all'adozione del nuovo provvedimento;
8. di approvare lo schema tipo di accordo contrattuale, di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante dello stesso, che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'erogatore ospedaliero privato accreditato e dal direttore generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente;
9. di dare atto che la copertura degli oneri di cui agli allegati A e B è assicurata nell'ambito dei fondi che saranno assegnati, ad ogni singola Azienda sanitaria, con il provvedimento della Giunta Regionale di determinazione delle risorse finanziarie per gli esercizi 2015 e 2016 ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
10. di dare atto che gli oneri derivanti dalla attuazione del presente provvedimento trovano copertura nel capitolo 101702 ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio. Art. 20, c. 1 p.to B, lett. A, d.lgs. 23/06/2011, n. 118. Finanziamento regionale autonomo" del bilancio di previsione pluriennale 2014-2016, che presenta sufficiente disponibilità;
11. di dare atto che gli oneri di cui al presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
13. la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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