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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 91 del 19 settembre 2014


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1627 del 09 settembre 2014

L.R. 28.12.1993 n. 60. Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Approvazione delle linee guida per l'identificazione mediante microchip dei cani e degli altri animali d'affezione e relativi allegati. Modifica della D.G.R. n. 1751 del 14 agosto 2012.

Note per la trasparenza

Il provvedimento ha lo scopo di approvare le linee guida per l'identificazione mediante microchip dei cani e degli altri animali d'affezione, ai sensi dell'Accordo 24 gennaio 2013 tra Governo, Regioni, province autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità montane, sostituendo l'Allegato A e relativi sub Allegati A1, A2, A3, A4, A5 alla D.G.R. n. 1751 del 14 agosto 2012.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il microchip è un sistema elettronico di identificazione indolore e duraturo; trattasi di uno strumento di grande efficacia al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, frenare l'abbandono e rintracciare velocemente il proprietario in caso di smarrimento dell'animale.

La Legge Regionale del 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", all'art. 4, ha disposto che i cani devono essere individuati mediante tatuaggio, o altro sistema indicato dalla Giunta Regionale, con metodi che non arrechino danno e dolore alcuno all'animale.

Con Deliberazione di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3682 del 13 ottobre 1998 la Regione del Veneto ha adottato il microchip ISO 11784 (a 15 cifre) come sistema di identificazione.

Successivamente, con D.G.R. n. 887 del 6 aprile 2004, a recepimento del D.P.C.M. n. 358 del 28 febbraio 2003 recante "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", è stata istituita presso il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria della Regione del Veneto (CREV) la Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina (BAC), che raccoglie tutte le informazioni provenenti dai Servizi veterinari territoriali e dai veterinari liberi professionisti autorizzati, in modo da condividerle in un unico sistema regionale.

Con la medesima deliberazione, nell'Allegato 1 recante "Linee guida per l'identificazione degli animali d'affezione mediante microchip (anagrafe canina)" sono state, inoltre, definite le modalità procedurali per l'identificazione degli altri animali d'affezione mediante microchip; per facilitare i cittadini nell'identificazione dei loro animali, la Giunta Regionale ha previsto di avvalersi, non solo dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS, ma anche della collaborazione di Veterinari Libero Professionisti specificatamente autorizzati.

Con D.G.R. n. 1751 del 14 agosto 2012 è stato successivamente modificato il succitato Allegato 1 alla D.G.R. 887/2004, al fine di semplificare e uniformare la procedura amministrativa ed operativa, adeguando, altresì, la voce del Tariffario Unico Regionale, approvato con D.G.R. n.3888 del 31 dicembre 2001, relativa al costo della prestazione di "identificazione dei cani mediante applicazione di microchip, comprensiva della relativa certificazione ed escluso il costo del microchip", da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende Ulss del Veneto.

Con Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2008 sono state fornite "Misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina"; tale provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 20 agosto 2008, n. 194, e l'efficacia è stata prorogata, da ultimo con O.M. 14 febbraio 2013, fino all'adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni contenute nell'Accordo del 24 gennaio 2013, sancito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane, in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.

Tale Accordo, del 24 gennaio 2013, è teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione, ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore ed a garantire l'interoperatività tra le anagrafi canine regionali e l'anagrafe nazionale. Vengono fornite altresì disposizioni in merito alle responsabilità e doveri del proprietario o del detentore ed in materia di identificazione e tracciabilità degli animali d'affezione, con particolare riferimento all'istituzione di un registro dei produttori e distributori di microchip per gli animali d'affezione .

L'articolo 12, lettera b), punto i) della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata con Legge 4 novembre 2010, n. 201, prevede inoltre, misure di identificazione permanente anche dei gatti al fine di controllare il vagantismo felino.

Con nota prot. N. 0011642-29/05/2014 il Ministero della salute ha formalizzato un documento di Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi del sopraccitato Accordo del 24 gennaio 2013, fornendo le procedure standard nel caso in cui gli animali vengano trasferiti permanentemente da una regione all'altra.

Tenuto conto dei recenti aggiornamenti normativi e degli sviluppi tecnici che ne conseguono, si è reso necessario sottoporre a riesame le linee guida regionali vigenti per l'identificazione mediante microchip dei cani e degli altri animali d'affezione, e di aggiornarle per uniformare l'operatività del sistema veneto e della BAC alle nuove disposizioni nazionali. A tal proposito, sono stati consultati anche rappresentanti dei principali soggetti interessati dalla problematica di cui trattasi; in particolare, in data 14 luglio 2014, la Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha indetto un incontro tecnico con gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari, le Sigle Sindacali dei Medici Veterinari Pubblici e Libero Professionisti, i Servizi Veterinari delle Az. ULSS ed i principali produttori/distributori di microchip operanti nella Regione Veneto. Durante l'incontro è stata presentata e condivisa da tutti i presenti la proposta di nuove modalità operative, con particolare riferimento al sistema di distribuzione dei microchip.

Tutto ciò premesso, si ritiene necessario sostituire l'Allegato A e relativi sub Allegati A1, A2, A3, A4, A5 alla D.G.R. n. 1751 del 14 agosto 2012, con le nuove linee guida, di cui all'Allegato A e relativi sub Allegati A1, A2, A3 che costituiscono parte integrante al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. n. 60 del 28.12.1993;

VISTA la D.G.R. n.3682 del 13 ottobre 1998;

VISTO il D.P.C.M. n. 358 del 28 febbraio 2003;

VISTA la D.G.R. n. 887 del 6 aprile 2004;

VISTA la O.M. del 6 agosto 2008 e s.m.i;

VISTA la L. n. 201 del 4 novembre 2010;

VISTA la D.G.R. n. 1751 del 14 agosto 2012;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

VISTO l'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane;

VISTA la D.G.R. n. 2140 del 25 novembre 2013.

delibera

1.   di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Allegato A "Linee guida per l'identificazione mediante microchip dei cani e degli altri animali d'affezione" e relativi sub Allegati A1, A2, A3, che fanno parte integrante del presente provvedimento, in sostituzione dell'Allegato A e relativi sub Allegati A1, A2, A3, A4, A5 alla D.G.R. n. 1751 del 14 agosto 2012;

3.   di incaricare il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell'esecuzione del presente atto;

4.   di demandare inoltre al Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare l'adozione di tutti gli atti relativi alle eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie ai sub Allegati A1, A2, A3 (modulistica),di cui al precedente punto 2, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa vigente in materia di identificazione mediante microchip dei cani e degli altri animali d'affezione;

5.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1627_AllegatoA0_281511.pdf
1627_AllegatoA1_281511.pdf
1627_AllegatoA2_281511.pdf
1627_AllegatoA3_281511.pdf

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