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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 77 del 08 agosto 2014


Materia: Sport e tempo libero

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1276 del 22 luglio 2014

Individuazione e delimitazione delle aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna. L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, così come novellata dalla L.R. 23 luglio 2013, n. 18 "Nuova disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna".

Note per la trasparenza

Con Legge regionale 23 luglio 2013, n. 18, novellando la L. R. 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata introdotta nella legislazione regionale la figura dell'accompagnatore di media montagna che va ad affiancarsi a quelle già previste di aspirante guida alpina e di guida alpina - maestro di alpinismo.
Con il presente provvedimento si intende dare attuazione all'art. 5/bis della predetta legge che attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare e delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.

Il Vice Presidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

Al fine di migliorare ed incentivare il turismo montano, la Regione del Veneto disciplina l'esercizio della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna in attuazione della legge 2 gennaio 1989 n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina" e della legge 8 marzo 1991, n. 81" Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina". L'individuazione di ulteriori figure professionali per la promozione del turismo montano compete al legislatore nazionale che definisce l'ordinamento delle relative attività, ai sensi e nei limiti di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni , ai sensi dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131"; la potestà legislativa della Regione del Veneto si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al capo II° del D.Lgs. 30/2006.

Con la L.R. n. 18 del 23 luglio 2013 è stata introdotta nell'ordinamento regionale, all'art. 5/bis, la figura dell'accompagnatore di media montagna, già peraltro prevista dalla normativa nazionale ed in particolare dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6, art. 21.

Il comma 1 del predetto art. 5/bis definisce la figura professionale stabilendo che è accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

Il comma 2 del medesimo art. dispone inoltre che la Giunta regionale provveda ad individuare e delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna, previa acquisizione, dal Collegio regionale delle guide alpine e dagli organismi competenti del Club Alpino Italiano del Veneto, delle necessarie informazioni.

Con nota pervenuta in data 19 novembre 2013, il Collegio Regionale Veneto Guide Alpine - Maestri di Alpinismo ha prodotto alcune brevi considerazioni in merito alla corretta individuazione e delimitazione delle predette aree, non evidenziando tuttavia alcun elaborato di tipo cartografico, bensì ponendo alla base della perimetrazione delle aree di competenza, esclusivamente criteri collegati alle caratteristiche dei terreni montani attraversati e alle relative difficoltà di progressione, svincolati e indipendenti dalla quota altimetrica.

Nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. 1/2005, la predetta nota risulta concordata col Club Alpino Italiano del Veneto e col Corpo Nazionale Soccorso Alpino del Veneto e propone di attribuire all'accompagnatore di media montagna la facoltà di "esercitare professionalmente la propria attività su tutti i terreni escursionistici della Regione del Veneto con la sola esclusione dell'accesso a rocce, ghiacciai e terreno innevato e in tutti quegli ambienti nei quali, la progressione e la sicurezza del cliente richiedano l'utilizzo di materiali e tecniche alpinistiche e sci alpinistiche".

La proposta avanzata dal Collegio Guide Alpine appare ancor più condivisibile, considerato che il concetto di "media montagna" va riferito alla difficoltà tecnica di progressione piuttosto che all'altitudine, risultando ovviamente più accessibile all'accompagnatore di media montagna un sentiero semplice e non attrezzato a 2000 m.s.m. rispetto ad una palestra di roccia a 600 m.s.m. .

Sulla base delle predette considerazioni non risulta pertanto rilevante, ai fini della sua individuazione, la delimitazione su base cartografica delle aree del Veneto nelle quali è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna.

Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L. 02.01.1989, n. 6;

VISTA la L. 08.03.1991, n. 81;

VISTA la L.R. 03.01.2005, n. 1 e la L.R. 23.07.2013, n. 18;

VISTO l'art. 2 comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31.12.2012.

delibera

1.   di individuare tutto il territorio montano Veneto quale area nella quale è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna, con la sola esclusione dell'accesso a rocce, ghiacciai e terreno innevato e in tutti quegli ambienti nei quali, la progressione e la sicurezza del cliente richiedano l'utilizzo di materiali e tecniche alpinistiche e sci alpinistiche;

2.   di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.   di incaricare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente provvedimento, autorizzandolo a disporre, ove necessarie, tutte le modifiche di dettaglio non comportanti impegno di spesa per la Regione;

4.   di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine - Maestri di Alpinismo perché ne dia la massima diffusione agli interessati;

5.   di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;

6.   di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

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