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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 695 del 13 maggio 2014
Autorizzazione per la dismissione dell'impianto di lavorazione e deposito di biodiesel sito in San Pietro di Morubio (VR), Via Orti 1/A, della società Ital Green Oil S.r.l. Espressione dell'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione alla società Ital Green Oil S.r.l. per la dismissione dell'impianto di lavorazione e deposito di biodiesel sito in San Pietro di Morubio (Verona).
L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
La legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'intero settore energetico, ha ridefinito e semplificato i procedimenti amministrativi connessi alla realizzazione ed alla modifica degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, limitando le fattispecie soggette ad autorizzazione amministrativa e prevedendo quest'ultima in sostituzione del regime concessorio che precedentemente regolava la materia.
In tale contesto, l'articolo 1, comma 56, della citata legge n. 239 del 2004 ha sottoposto ad autorizzazione le seguenti fattispecie:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia del 30% sia realizzato per fasi successive.
Nel contempo, sotto il profilo delle competenze, la medesima legge n. 239 del 2004, all'articolo 1, comma 7, lettera i), riservava allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza ed il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, demandando alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.
Con l'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, c.d. decreto "Semplifica Italia", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come modificato dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, lo Stato ha individuato fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, le seguenti tipologie di impianto:
- gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della Navigazione;
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;
- i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
- i depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.
In relazione alle suddette tipologie di impianto il citato decreto legge n. 5 del 2012 prevede che le autorizzazioni siano "rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate (...) a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241".
Tutto ciò premesso sotto il profilo dell'inquadramento giuridico generale, si rende noto che la società Ital Green Oil S.r.l. richiedeva in data 22 novembre 2013 al Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione per procedere alla dismissione dell'impianto di lavorazione e deposito di biodiesel sito in San Pietro di Morubio (VR), Via Orti 1/A.
La realizzazione dell'impianto di produzione di biocarburante, della capacità produttiva di circa 1.000 t/giorno di biodiesel, comprendente anche l'annesso parco serbatoi per lo stoccaggio delle materie prime e del biodiesel prodotto, è stata autorizzata con decreto del Dirigente della Direzione Commercio n. 308 del 5 settembre 2006.
Con decreto del Dirigente della Direzione Commercio n. 106 del 16 luglio 2010, all'esito delle operazioni di verifica dell'impianto effettuate dalla commissione regionale di collaudo, lo stabilimento è stato autorizzato in via definitiva ad una produzione massima giornaliera pari a 984 tonnellate di biodiesel, mentre la capacità complessiva massima di stoccaggio dei serbatoi a servizio dello stabilimento è stata determinata in metri cubi 30.124.
Le operazioni di dismissione oggetto del presente provvedimento comporteranno lo smontaggio ed il successivo smantellamento dell'impianto di produzione di biodiesel nonché la bonifica dei serbatoi ubicati nell'area dello stabilimento.
Le attrezzature costituenti l'impianto di produzione di biodiesel, una volta terminate le operazioni di smontaggio, verranno rimosse per essere parzialmente riutilizzate presso altri siti produttivi delle medesima società, mentre i serbatoi esistenti verranno destinati allo stoccaggio di oli vegetali prodotti nel sito.
In merito al procedimento amministrativo in questione, occorre precisare che trattasi di fattispecie che, rientrando nelle tipologie previste dall'articolo 57, comma 1 del decreto legge n. 5 del 2012, è soggetta ad autorizzazione statale, con atto approvato d'intesa con la Regione del Veneto, ai sensi della sopra richiamata disposizione di cui all'articolo 57, comma 2 del medesimo decreto legge.
In data 30 gennaio 2014 si riuniva presso il Ministero dello Sviluppo Economico la conferenza di servizi convocata con nota ministeriale del 2 gennaio 2014, prot. n. 0007, alla quale partecipavano i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della società istante Ital Green Oil S.r.l.
La conferenza di servizi prendeva atto che alla data di svolgimento della conferenza il Ministero dello Sviluppo Economico aveva acquisito la seguente documentazione relativa all'intervento di dismissione in oggetto:
• durante le operazioni di disattivazione dello stabilimento di lavorazione e stoccaggio di biodiesel siano rispettate le norme in materia di sicurezza, sanitarie ed ambientali;
• l'impianto di produzione di biodiesel sia completamente smantellato e sia ripristinato il sito in maniera tale da riportarlo alle precedenti condizioni;
• i serbatoi destinati al biodiesel siano adibiti allo stoccaggio di oli da semi oleosi successivamente alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.
Nel corso dei lavori della conferenza il rappresentante della Società Ital Green Oil S.r.l. dichiarava di accettare tutte le prescrizioni poste dall'Agenzie delle Dogane e dei Monopoli con nota del 28 gennaio 2014 sopra richiamata.
A conclusione della seduta della conferenza, pertanto, preso atto delle note pervenute dalle Amministrazioni invitate alla conferenza e delle precisazioni fornite dalla società istante ed alla luce dei pareri espressi da tutte le Amministrazioni interessate, il responsabile del procedimento riteneva sussistenti i presupposti per il rilascio del provvedimento definitivo di autorizzazione per la dismissione dell'impianto di lavorazione e deposito di biodiesel in oggetto.
Con nota del 31 gennaio 2014, prot. n. 2064, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva alla Regione del Veneto ed alle Amministrazioni interessate il verbale della riunione della conferenza di servizi del 30 gennaio 2014.
Con successiva nota del 5 marzo 2014, prot. n. 4378, pervenuta in data 31 marzo 2014, il Ministero dello Sviluppo Economico, considerato che le Amministrazioni interessate non hanno ritenuto di comunicare osservazioni al verbale trasmesso con nota del 31 gennaio 2014, trasmetteva infine alla Regione del Veneto copia della determinazione conclusiva del procedimento, con la quale si accertava la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla dismissione dell'impianto di lavorazione e deposito di biodiesel sito in San Pietro di Morubio (VR), Via Orti 1/A, previa acquisizione dell'intesa della Regione del Veneto.
Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, nonché sulla base di quanto emerso in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 gennaio 2014, preso atto altresì della determinazione positiva conclusiva del procedimento trasmessa in data 5 marzo 2014 dal Ministero dello Sviluppo Economico, cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 57, comma 2 del decreto legge n. 5 del 2012 e s.m.i., limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle regioni.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e s.m.i;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e s.m.i., ed in particolare gli articoli 57 e seguenti;
VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134", ed in particolare l'articolo 38;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 recante "Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
VISTA l'istanza presentata in data 22 novembre 2013 dalla società Ital Green Oil S.r.l., con cui veniva richiesta l'autorizzazione alla dismissione dell'impianto di lavorazione e deposito di biodiesel sito in San Pietro di Morubio (VR), Via Orti 1/A;
VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 gennaio 2014, prot. n. 0007, di convocazione della conferenza di servizi;
VISTO il verbale della conferenza di servizi riunitasi presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 30 gennaio 2014;
VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2014, prot. n. 2064, di trasmissione del verbale della conferenza di servizi;
VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 marzo 2014, prot. n. 4378, di trasmissione della determinazione positiva conclusiva del procedimento;
delibera
1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del citato decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio da parte del Ministero dello Sviluppo Economico dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 per la dismissione dell'impianto di lavorazione e deposito di biodiesel sito in San Pietro di Morubio (VR), Via Orti 1/A, gestito dalla società Ital Green Oil S.r.l.
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
3. di incaricare la Sezione Commercio dell'esecuzione della presente deliberazione.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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