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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 72 del 20 agosto 2013


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1360 del 30 luglio 2013

Autorizzazioni alle sottocategorie di discariche. Deroghe ai limiti di accettabilità dei rifiuti. Decreto Legislativo 13.01.2003, n. 36 - DM 27.09.2010. Criteri ed indirizzi operativi. Presa d'atto degli esiti del tavolo tecnico regionale istituito con DGRV n. 1766/2010.

Note per la trasparenza:

Si forniscono i necessari criteri ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, nonché per il rilascio delle deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma (artt. 7 e 10 del DM 27 settembre 2010) sulla base degli esiti dei lavori del tavolo tecnico regionale istituito con precedente DGR n. 1766 del 6 luglio 2010.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 è stata emanata, in attuazione della direttiva 1999/31/CE, la nuova disciplina delle discariche di rifiuti.

In particolare la suddetta normativa contiene una nuova riclassificazione delle discariche (art. 4) prevedendone tre sole tipologie rispetto alle cinque previste dal precedente assetto normativo: 1) discariche per rifiuti inerti; 2) discariche per rifiuti non pericolosi; 3) discariche per rifiuti pericolosi.

In conformità a quanto stabilito dal citato decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 sono stati successivamente individuati, con una serie di decreti ministeriali e, da ultimo, con il DM 27 settembre 2010 (che sostituisce integralmente i precedenti), i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, avendo come riferimento la Decisione del Consiglio della Comunità Europea 2003/33/CE.

In particolare, l'art. 7 del citato DM (rimasto tra l'altro, in tal senso, invariato rispetto al testo del precedente DM del 3 agosto 2005), prevede che le autorità territorialmente competenti, nelrispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, possano autorizzare, anche per settori confinati, le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi:

a)        discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;

b)        discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;

c)        discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, i criteri di ammissibilità per le sottocategorie di discariche di cui sopra, vengono individuati dalle autorità territorialmente competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione; i criteri sono stabiliti, caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione di rischio con riguardo alle emissioni della discarica e dell'idoneità del sito e prevedendo deroghe per specifici parametri.

Inoltre l'art. 10, comma 1, del DM 27 settembre 2010 prevede la possibilità che l'autorità territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della discarica e delle zone limitrofe, nonché sulla base di una valutazione di rischio effettuata con particolare riguardo alle emissioni della discarica. In questo caso i valori limite di accettabilità autorizzati per la specifica discarica non devono superare per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non deve superare per più del doppio quello specificato per la corrispondente categoria di discarica. Va anche evidenziato che il comma 2 del succitato art. 10 del DM individua anche alcuni parametri non derogabili ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

Va rilevato che la definitiva entrata a regime della normativa in merito all'ammissibilità in discarica dei rifiuti (DM 3 agosto 2005, oggi abrogato e sostituito integralmente dal DM 27 settembre 2010) risale al 1° luglio 2009 e, soltanto in data 30 giugno 2009, è stata emanata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare una specifica circolare (prot. n. 14963) con la quale sono stati forniti, tra l'altro, "i criteri generali di valutazione del rischio ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti nelle sottocategorie di discarica di cui all'art. 7 del DM 3.08.2005".

In precedenza, con deliberazione n. 850 del 3 aprile 2007 la Giunta regionale del Veneto aveva istituito un tavolo tecnico tra Regione, Province ed ARPAV al fine di risolvere alcune problematiche relative alle autorizzazioni alle sottocategorie di discariche emerse a seguito delle prime istanze presentate sull'argomento da gestori di discariche esistenti.

Successivamente con deliberazione n. 1838 del 19.06.2007 la Giunta regionale del Veneto ha preso atto degli esiti dei lavori del tavolo di cui sopra, ed in particolare delle modalità di effettuazione e predisposizione della valutazione di rischio prevista dal comma 2 dell'art. 7 del DM 3 agosto 2005 (oggi comma 2 dell'art. 7 del DM 27 settembre 2010).

Al riguardo va rilevato che i contenuti individuati su tale aspetto dal tavolo tecnico sono stati sostanzialmente confermati - anche per le discariche di nuova realizzazione - dai criteri generali previsti dalla succitata circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 2009.

Va inoltre rammentato che, dopo l'emanazione della succitata circolare ministeriale, con DGRV n. 3764 del 9 dicembre 2009 sono stati forniti ulteriori chiarimenti ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma.

Col tempo, sulla base di ulteriori approfondimenti delle modalità di effettuazione delle valutazioni di rischio, sono tuttavia emerse sulla tematica in questione nuove problematiche applicative e/o interpretative, con particolare riferimento all'utilizzo dei "Criteri metodologici per l'analisi assoluta di rischio applicata alle discariche" (pubblicati nel 2005 da APAT, oggi ISPRA).

Pertanto, la Giunta Regionale del Veneto ha istituito - con DGR n. 1766 del 6 luglio 2010 - un nuovo specifico tavolo tecnico tra Regione, Unione Regionale delle Province del Veneto (ex URPV, oggi UPI Veneto) ed ARPAV al quale sono stati invitati anche i tecnici dell'ISPRA per acquisire utili informazioni in merito alla corretta applicazione dei "Criteri metodologici" sopra richiamati.

Infatti le problematiche in questione riguardavano in particolare le modalità di predisposizione delle valutazioni del rischio presentate a supporto delle medesime istanze di autorizzazione alle sottocategorie; a titolo esemplificativo e non esaustivo la DGRV n. 1766/2010 individuava i seguenti aspetti:

a)      Nel corso dell'applicazione dei criteri del manuale del 2005, ARPAV ha riscontrato alcuni errori nelle formule proposte nel medesimo documento; l'applicazione pedissequa di tali formule porterebbe a risultati non sempre realistici e/o rappresentativi per le diverse tipologie di discariche;

b)      I "Criteri Metodologici" seguono un approccio sostanzialmente deterministico, mentre alcuni software in commercio utilizzano modelli probabilistici per selezionare, all'interno di un range di valori, quello da attribuire a ciascun parametro caratteristico della sorgente, dei percorsi e dei bersagli della contaminazione.

La DGRV n. 1766/2010 provvedeva altresì a fornire, nelle more degli esiti del sopra richiamato tavolo tecnico, alcuni chiarimenti e precisazioni relativamente al rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma, con particolare riferimento alle modalità di predisposizione della valutazione del rischio.

Successivamente, con nota n. 445895 del 19 agosto 2010 la Regione del Veneto ha chiesto al Ministero dell'Ambiente eventuali osservazioni sui contenuti della succitata DGRV n. 1766/2010, alla quale ad oggi non è stato ancora dato riscontro.

Il tavolo tecnico si è riunito nelle seguenti date: 14 giugno 2010, 5 agosto 2010 e 17 febbraio 2011; l'incontro conclusivo si è svolto in data 16 luglio 2013.

ISPRA è intervenuta con propri rappresentanti all'incontro del 5 agosto 2010, oltre che all'incontro conclusivo del 16 luglio 2013, ed ha inviato propri contributi sulla tematica con note in data 16 settembre 2010 e 31 ottobre 2011 in merito all'applicazione della Circolare ministeriale del 30.06.2009.

Nel corso dei lavori del tavolo regionale, nell'ambito di un apposito incontro sull'argomento tenutosi a Roma in data 26 settembre 2011, ISPRA ha fornito infine ulteriori e delicate chiavi di interpretazione sulla disciplina delle sottocategorie, con riferimento a quanto disposto sia dalla decisione 2003/33/CE che dal DM 27.09.2010.

Alla luce di quanto sopra la tematica è stata sottoposta all'attenzione di tutte le altre Regioni e Province Autonome; quanto detto anche in considerazione del fatto che, nel frattempo, si era venuto a conoscenza del rilascio di alcune autorizzazioni di "sottocategorie" a favore di alcune società operanti in regioni diverse dal Veneto. Si era pertanto avvertita la necessità di conoscere quale fosse stato l'approccio tenuto sulla questione da parte delle altre Regioni, o province dalle medesime delegate, e dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente coinvolte, in modo da perseguire e garantire omogeneità applicativa in tutto il territorio nazionale.

Ed infatti in data 15 febbraio 2012 e 17 ottobre 2012 si sono svolte specifiche riunioni tecniche interregionali aventi ad oggetto anche la tematica delle sottocategorie.

In data 22 novembre 2012, sulla base degli esiti delle succitate riunioni interregionali, la Conferenza dei Presidenti e delle Province Autonome ha approvato uno specifico documento (n. 12/165/CR8C/C5), nel quale le Regioni, sulla tematica in questione, hanno delineato un orientamento condiviso e formulato alcune proposte al Ministero chiedendo al contempo - anche alla luce dell'esperienza maturata a livello territoriale - di riesaminare e, successivamente, di approvare i contenuti delle note ISPRA (datate 16 settembre 2010 e 31 ottobre 2011) in merito all'applicazione della Circolare ministeriale del 30.06.2009.

Recentemente è stato inoltre attivato un tavolo tecnico (a lungo richiesto e sollecitato dalle Regioni) tra Ministero, Regioni e Province Autonome al fine di affrontare le tematiche aperte per l'attuazione della normativa in materia di rifiuti, tra cui appunto quella delle autorizzazioni alle sottocategorie di discarica: tra le tematiche da affrontare è stata inserita anche quella delle sottocategorie: tuttavia, data la complessità degli argomenti, i lavori di questo tavolo avranno presumibilmente una durata piuttosto lunga e, comunque, allo stato attuale non determinabile.

Alla luce di quanto sopra, nelle more dell'emanazione di ulteriori indirizzi specifici sulla tematica in questione da parte del Ministero, anche al fine di individuare criteri certi e condivisi per l'istruttoria delle istanze di autorizzazione alle sottocategorie di discariche presentate ai sensi dell'art. 7 del DM 27.09.2010, e/o di rilascio di deroghe ai limiti di accettabilità presentate ai sensi dell'art. 10 del medesimo DM, si ritiene opportuno prendere atto del documento conclusivo del tavolo tecnico regionale istituito con DGRV n. 1766/2010, intitolato "Criteri ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, nonché per il rilascio delle deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma", Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Va da sé che le autorizzazioni alle sottocategorie di discariche e/o alle deroghe ai limiti di accettabilità già assentite alla data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione dovranno essere riviste, ai sensi del comma 4 dell'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di verificarne la conformità ai criteri individuati nell'Allegato A; a tal finei soggetti gestori delle discariche interessate dovranno presentare - entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento - all'Autorità competente una nuova valutazione dei rischi da predisporsi secondo le modalità e nel rispetto dei principi individuati nel succitato allegato.

In analogia a quanto sopra, si ritiene che, in caso di eventuali procedimenti pendenti relativi ad istanze di sottocategorie e/o di deroghe ai limiti di accettabilità, presentate ma non ancora assentite, la documentazione tecnica di supporto a dette istanze dovrà essere aggiornata e/o integrata in conformità e nel rispetto dei principi individuati nell'Allegato A alla presente deliberazione.

A tal proposito si rammenta che l'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle sottocategorie di discariche è, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della L.R. n. 3/2000, la Regione, salvo che per le discariche per rifiuti non pericolosi prioritariamente dedicate allo smaltimento di rifiuti urbani; per quest'ultime la competenza risiede infatti in capo alle Province in conformità a quanto stabilito dalla L.R. n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale sono state - tra l'altro - individuate le categorie di impianti soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) regionale e quelle soggette ad AIA provinciali.

L'autorità competente al rilascio delle deroghe richieste ai sensi dell'art. 10 del DM è ancora la Regione relativamente alle discariche per rifiuti non pericolosi assoggettate ad AIA regionale, nonché relativamente alle discariche per rifiuti pericolosi; è invece la Provincia, competente per territorio, relativamente alle discariche per rifiuti non pericolosi prioritariamente dedicate allo smaltimento di rifiuti urbani, nonché relativamente alle discariche per rifiuti inerti.

Si rammenta che con nota n. 12760 del 6 giugno 2008 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la qualità della vita ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'eventuale assoggettamento delle istanze di riclassificazione in sottocategoria di discarica alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale previste dalla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Alla luce delle conclusioni del suddetto parere emerge che al fine di stabilire se l'istanza di riclassificazione in sottocategoria di un impianto esistente sia da assoggettare o meno alle procedure di VIA occorre, con riferimento a ciascun caso concreto:

-        "acclarare l'obiettiva immutatezza gestionale dell'impianto (in senso quali - quantitativo) e quindi l'assenza di varianti (processisitiche, di opere etc..) considerate essenziali e sostanziali";

-        "valutare se la sussumibilità delle discariche alle nuove categorie per effetto della tassonomia del DM 3 agosto 2005 (oggi sostituito dal DM 27 settembre 2010) comporti, o non comporti, l'emersione di problematiche in precedenza non considerate, ovvero una obiettiva diversità gestionale o impiantistica tale da imporre una rinnovazione di quell'unitario apprezzamento tecnico-discrezionale che connota la procedura VIA rispetto a quella autorizzativa".

Si evidenzia inoltre che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1998 del 22 luglio 2008, ha fornito alcune disposizioni applicative in materia di VIA ed AIA.

Successivamente, in attuazione della succitata deliberazione, è stata pubblicata sul BUR Veneto n. 98 del 28.11.2008 una apposita circolare esplicativa a firma congiunta del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio e del Segretario regionale alle Infrastrutture e Mobilità.

In particolare, ai sensi di quanto stabilito nella circolare di cui sopra, è previsto l'esame della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente (C.T.R.A.) sui progetti degli impianti non assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nel caso in cui venga richiesta l'AIA per nuovi impianti o per impianti esistenti con richiesta di modifiche sostanziali.

Ciò premesso, con riferimento alle discariche di competenza regionale, si ritiene che possano essere assoggettate al preventivo esame della C.T.R.A. le revisioni delle autorizzazioni alle sottocategorie di discariche e/o alle deroghe ai limiti di accettabilità già assentite alla data di pubblicazione sul BUR della presente deliberazione, che dovranno essere effettuate, come più sopra evidenziato, al fine di verificarne la conformità ai nuovi criteri individuati nell'Allegato A al presente provvedimento.

In tutti gli altri casi e, in particolare, per la realizzazione di nuove discariche per rifiuti non pericolosi, le istanze di autorizzazione alle sottocategorie di discarica e/o alle deroghe ai limiti di accettabilità dovranno essere sottoposte alle procedure per la valutazione di impatto ambientale previste dalla parte II del D. Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche.

Si evidenzia infine che con l'approvazione del presente provvedimento devono intendersi superati i criteri e gli indirizzi operativi precedentemente individuati con DDGRV n. 1838/2007, 3764/2009 e 1766/2010.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3

VISTO il D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36

VISTO il D.M. 27 settembre 2010

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 16 agosto 2007, n. 26

VISTEle D.D.G.R. n. 2454 del 8 agosto 2003, n. 14 del 14 gennaio 2005, n. 850 del 3 aprile 2007, n. 1838 del 19 giugno 2007, n. 3764 del 9 dicembre 2009 e n. 1766 del 6 luglio 2010

VISTA la nota Ministero dell'Ambiente n. 12760 del 6 giugno 2008

VISTA la circolare del Ministero dell'Ambiente e Territorio e del Mare n. 14963 del 30.06.2009.

VISTE la circolare del Ministero dell'Ambiente e Territorio e del Mare n. 14963 del 30.06.2009.

VISTEle note di ISPRA n. 30237 del 16 settembre 2010 e n. 36365 del 31 ottobre 2011

VISTOil parere della Conferenza della regioni e delle Province Autonome 12/165/CR85/C5 del 22.11.2012

delibera

1.       Le premesse e le indicazioni sopra riportate costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2.       Si prende atto, per tutto quanto argomentato in premessa e nelle more dell'emanazione di ulteriori indirizzi specifici sulla tematica in questione da parte del Ministero, del documento conclusivo del tavolo tecnico regionale istituito con DGRV n. 1766/2010, intitolato "Criteri ed indirizzi operativi in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi, nonché per il rilascio delle deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma", Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

3.       Con l'approvazione del presente provvedimento devono intendersi superati i criteri e gli indirizzi operativi precedentemente individuati con DDGRV n. 1838/2007, 3764/2009 e 1766/2010.

4.       Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento i soggetti gestori delle discariche, già riclassificate in sottocategorie, o per le quali sono state comunque già assentite deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma, dovranno presentare all'Autorità competente una nuova valutazione dei rischi da predisporsi secondo le modalità e nel rispetto dei principi individuati nell'Allegato A al presente provvedimento, al fine di un riesame delle relative autorizzazioni da effettuarsi ai sensi del comma 4 dell'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

5.       In analogia a quanto sopra, in caso di eventuali procedimenti pendenti relativi ad istanze di sottocategorie e/o di deroghe ai limiti di accettabilità, presentate ma non ancora assentite, la documentazione tecnica di supporto a dette istanze dovrà essere aggiornata e/o integrata in conformità e nel rispetto dei principi individuati nell'Allegato A alla presente deliberazione.

6.       Tutti gli Organi tecnici e le Commissioni valutative della Regione Veneto, senza eccezione alcuna, si atterranno alle disposizioni tecniche ed agli indirizzi della presente deliberazione.

7.       Si prende atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;

8.       Il presente provvedimento è trasmesso alle Amministrazioni provinciali del Veneto, all'Unione Regionale delle Province del Veneto (UPI Veneto), alle altre Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad ISPRA, all'A.R.P.A.V. - Osservatorio regionale sui Rifiuti, all'ARPAV - Area Tecnica e ai Dipartimenti provinciali di ARPAV.

9.       Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, comprensivo dell'Allegato A.

(seguono allegati)

1360_AllegatoA_254159.pdf

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