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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 63 del 26 luglio 2013


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1150 del 05 luglio 2013

Disciplina in materia approvazione di progetti formativi per la realizzazione di tirocini formativi e di orientamento promossi a favore di cittadini non appartenenti all'Unione europea e non residenti in Italia, nonché di progetti formativi per il distacco di lavoratori da aziende extra UE in aziende con unità operative situate nella Regione del Veneto. Art. 27, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286. Revoca Dgr n. 2230 del 21.09.2010.

Note per la trasparenza:

A seguito della recente adozione della disciplina in materia di tirocini extracurriculari e della normativa in tema di accreditamento ai servizi per il lavoro si rende necessario rivedere la disciplina in tema di approvazione dei progetti di tirocinio formativi e di orientamento destinati a cittadini extra UE e non residenti in Italia di cui alla DGR n. 2230 del 21 settembre 2010, nonché le procedure per il distacco di lavoratori stranieri per finalità formative presso unità operative di aziende situate in Veneto.

 

 

Il Presidente dott. Luca Zaia riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" prevede all'art. 27, comma 1, lett. f) tra i casi particolari in cui è consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il caso delle "persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato".

Nel Regolamento di attuazione del suddetto decreto (DPR 31 agosto 1999 n. 394) all'art. 40, comma 9, si chiarisce che la formazione professionale richiamata nella suddetta lettera f) si riferisce "agli stranieri che, per finalità formativa, svolgono in unità produttive del nostro Paese:

a)      attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale,

ovvero

b)      attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono".

Si distinguono, quindi, due diversi casi per l'ingresso in Italia di lavoratori extra UE per motivi di formazione professionale: per svolgere un tirocinio, o per distacco del lavoratore da azienda estera ad una italiana. In entrambi i casi l'ingresso in Italia è subordinato alla predisposizione di un progetto formativo relativo all'esperienza formativa che il lavoratore straniero svolgerà in Italia, che deve essere approvato dalla Regione.

Per quanto riguarda l'ingresso in Italia per motivo di tirocinio, come è anche richiamato nel DM 22 marzo 2006 "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea", si applica la disciplina regionale ove presente in materia di tirocini.

La Regione del Veneto ha disciplinato, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, con la DGR 337 del 6 marzo 2012 lo strumento del tirocinio prevedendo, all'art. 2 dell'allegato A alla DGR, che i tirocini per immigranti extracomunitari siano esclusi da detta regolamentazione.

Precedentemente, già con DGR 2786 del 12 settembre 2006 e da ultimo con la DGR 2230 del 21 settembre 2010 erano state definite le disposizioni di ammissibilità e gli adempimenti per la richiesta di tirocini per soggetti stranieri extra UE e residenti all'estero, nonché le modalità per la presentazione dei relativi progetti formativi.

Con la presente deliberazione si intende rivedere la disciplina di cui alla DGR 2230/2010 alla luce della nuova disciplina regionale in tema di tirocini, nonché del sistema di accreditamento ai servizi al lavoro di cui alla DGR 2238 del 20 dicembre 2011. Le disposizioni di cui all'allegato A al presente atto tengono, altresì, conto degli esiti dei controlli svolti dal Servizio ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro del Veneto in esecuzione del Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 15 marzo 2012 tra la Regione del Veneto e la Direzione Regionale del Lavoro del Veneto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il coordinamento tra i predetti enti dell'attività di controllo e dello scambio di informazioni in materia di tirocini formativi e di orientamento per cittadini residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea nonché di progetti per i suddetti stranieri in distacco per finalità formative.

Da tale attività di controllo sono emerse alcune criticità in ordine alla gestione e/o all'effettiva realizzazione degli interventi formativi in argomento in conformità alle finalità previste dalla normativa di riferimento in materia di siffatta tipologia di tirocini.

Si ritiene opportuno precisare che l'istituto del tirocinio in esame è rivolto a lavoratori che fanno ingresso in Italia allo scopo di perfezionare il proprio percorso formativo per poi fare ritorno nel proprio Paese d'origine con professionalità adeguate per l'avvio di nuove attività. Per tale ragione il succitato DM 22 marzo 2006 prevede che è fatto obbligo per i soggetti promotori o ospitanti assicurare ai tirocinanti idoneo alloggio e vitto per il periodo dell'esperienza, nonché l'onere delle spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza. Tuttavia tale tipologia d'ingresso in Italia a scopo di formazione professionale talvolta è stata utilizzata, al termine del percorso formativo oggetto di tirocinio, per ottenere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia di immigrazione. Per questa ragione lo Stato prevede in numero contingentato a ciascuna Regione l'ingresso in Italia di cittadini residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea per il motivo di inserimento in tirocinio.

Alla luce di quanto sopra esposto, al fine di un corretto e conforme utilizzo di questo istituto, si è pertanto ritenuto opportuno intervenire, rispetto alla precedente disciplina regionale, sia con riguardo alla responsabilizzazione del soggetto promotore, sia sulle evidenze della capacità formativa della azienda ospitante, introducendo nuovi limiti relativamente alle professionalità promuovibili con tirocinio.

In ordine invece all'approvazione dei progetti formativi per il distacco di lavoratori stranieri di aziende estere presso aziende con sede operative in Veneto, la procedura risulta semplificata. Si tratta generalmente di aziende che hanno la propria sede principale in Italia e che per addestrare propri dipendenti di sedi estere, temporaneamente chiedono il distacco del lavoratore, ospitandolo nella sede sita in Veneto per poi, al termine del percorso formativo, rinviarlo nella unità operativa situata nel Paese extra UE, per l'applicazione di comuni processi di lavorazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

 

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-          Visto l'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196;

-          Visto il decreto interministeriale 25.03.1998 n. 142;

-          Vista la DGR 337 del 6.03.2012;

-          Vista la legge 28 giugno 2012 n. 92 art. 1, commi 34-36;

-          Visto l'accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato regioni e Province autonome in merito l'approvazione di linee guida in materia di tirocini;

-          Visto l'art. 27, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 e s.m.i.;

-          Visto l'art. 40, commi 9 e 10, del DPR 31 agosto 1999 n. 394;

-          Visto il DM 22.03.2006;

-          Vista la DGR 2786 del 12.09.2006 e DGR 2230 del 21.09.2010.

delibera

1.       di dare atto che le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

2.       di approvare l'allegato A alla presente deliberazione "Disposizioni in materia di tirocini e distacchi per cittadini non appartenenti all'Unione Europea" che sostituisce integralmente le disposizioni dettate con la deliberazione n. 2230 del 21.09.2010 e precedenti;

3.       di revocare la deliberazione n. 2230 del 21.09.2010;

4.       di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto, compresa l'adozione del modello di progetto formativo e di eventuale documentazione necessaria;

5.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1150_AllegatoA_253475.pdf

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