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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 29 gennaio 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2982 del 28 dicembre 2012

Integrazione dell'accreditamento istituzionale già rilasciato alla struttura sanitaria Centro Medico San Biagio S.p.A. con sede legale a Fossalta di Portogruaro (VE) in via del Commercio n. 69/4. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.

Note per la trasparenza:

Rilascio dell'accreditamento istituzionale di ulteriori branche specialistiche da erogare in regime ambulatoriale a struttura sanitaria già accreditata con dgr n. 889/12, in attuazione della dgr 2088/2011.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, al fine di garantire la continuità assistenziale e dare attuazione alla disciplina vigente, ha adottato i provvedimenti per la conferma degli accreditamenti provvisori nei termini di legge. Infatti, dal 31 dicembre 2010 sono state accreditate le strutture sanitarie già provvisoriamente accreditate ex lege, che hanno presentato domanda nei termini e sono risultate coerenti con le condizioni previste dalla normativa vigente oltre che in possesso dei requisiti prescritti.

Nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-sanitario regionale, al fine di rispondere alle istanze di accessibilità ai servizi sanitari e offrire ai direttori generali delle Aziende ULSS strumenti per garantire ai loro assistiti l'erogazione delle prestazioni nei tempi di attesa prescritti, in ottemperanza a quanto disposto dai piani nazionale e regionale e nel rispetto dei parametri di spesa pubblica, con DGR n. 2088/2011 la Regione ha previsto e regolato la possibilità di rilasciare nuovi accreditamenti istituzionali, con riferimento alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, in presenza di determinati presupposti.

Tale provvedimento ha disciplinato l'iter procedurale per valutare le richieste di accreditamento istituzionale, già agli atti, di strutture per le quali le Aziende ULSS territorialmente competenti attestino la coerenza con le scelte di programmazione socio sanitaria e attuativa locale.

In tale quadro è stata presa in esame la nuova domanda di accreditamento istituzionale presentata dalla struttura sanitaria "Centro Medico San Biagio S.p.A.", già accreditata come "Centro Medico San Biagio S.r.l." con DGR n. 889 in data 22.5.2012 per la branca specialistica ambulatoriale di radiologia diagnostica, per la variazione della ragione sociale da S.r.l. a S.p.A. e per l'integrazione dell'accreditamento con ulteriori branche di assistenza specialistica ambulatoriale.

A tale proposito è stata quindi riesaminata, con specifico riferimento alle prestazioni di talune branche specialistiche, la richiesta dell'Azienda ULSS n.10 "Veneto Orientale" già pervenuta con nota prot. regionale n. 48630 del 31.1.2012, nella quale la stessa ha evidenziato ulteriori fabbisogni assistenziali da soddisfare, per i propri assistiti, avvalendosi della struttura sanitaria "Centro Medico San Biagio S.p.A." di Via del Commercio n.69/4 in Fossalta di Portogruaro (VE), che garantisce una maggior accessibilità all'utenza stante la specificità del territorio di cui trattasi.

Da tale esame si propone quindi d'integrare l'accreditamento della struttura sanitaria "Centro Medico San Biagio S.p.A." anche per le seguenti branche/prestazioni specialistiche:

a)  34 Oculistica e 09 Chirurgia Generale: per l'erogazione delle sole prestazioni ricondotte anche al regime ambulatoriale delle seguenti branche specialistiche di cui alla DGR 859/2011;

b)  08 Cardiologia: limitatamente a visite, elettrocardiogrammi, ecocardiografie ed

ecocolordopplergrafie

c)  32 Neurologia: limitatamente a visite ed elettromiografie

Dalla documentazione agli atti la struttura richiedente, con specifico riferimento alle prestazioni sopra citate, risulta altresì:

- titolare dell'autorizzazione all'esercizio agli atti;

-in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. 22/02 prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da verifica effettuata dall'ARSS agli atti, conclusa con il rilascio di parere positivo con punteggio di 98,87/100, a seguito del quale è stata rilasciata dall'ARSS l'attestazione di idoneità alla qualità regionale n. 160 del 15/10/2008.

Dagli atti istruttori, risulta sussistente la condizione di cui alla lett. b) dell'art. 16 della L.R. 22/02, in quanto, la funzione indicata trova rispondenza nelle scelte di programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale. Infatti l'Azienda ULSS ha evidenziato significative problematiche di accessibilità dell'utenza in un'area non dotata di strutture accreditate per le prestazioni citate e caratterizzata, peraltro, da un elevato tasso di mobilità passiva extraregionale.

Nella seduta del 6 dicembre 2012, la Commissione regionale per l'investimento in tecnologia ed edilizia (CRITE) ha dato audizione al Direttore Generale, che ha depositato una relazione attestante la necessità aziendale di poter utilizzare la struttura di cui trattasi per l'erogazione delle prestazioni sopra citate, al fine di migliorare la garanzia aziendale dei tempi di attesa ed evitare le "fughe" extra regione dei pazienti che comportano costi aggiuntivi (mobilità extra regionale). La Crite ha ritenuto valide le suddette motivazioni che sono risultate coerenti con la programmazione attuativa locale già agli atti, e ha, quindi, espresso parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale come sopra descritte.

Si propone, quindi, l'accoglimento dell'istanza presentata dalla struttura ai fini dell'integrazione dell'accreditamento istituzionale per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale come sopra descritte.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421";

Visto l'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

VISTO il d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali»;

VISTA la dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTA la dgr n. 3693 del 30 novembre 2009 "L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Definizione della procedura per il rilascio dell'accreditamento istituzionale dei soggetti che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero e di assistenza specialistica in regime ambulatoriale";

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr 2088 del 7 dicembre 2011: "Disciplina per il riconoscimento di nuovi accreditamenti istituzionali a favore di strutture che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. Deliberazione/Cr n. 84 del 3 agosto 2011 e parere della Quinta Commissione consiliare ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22".

VISTA la dgr 889 del 22 maggio 2012: "Accreditamento istituzionale della struttura sanitaria ambulatoriale Centro Medico San Biagio srl con sede legale a Fossalta di Portogruaro (VE) in via del Commercio n. 69/4. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22".

VISTA la dgr 2201 del 6 novembre 2012: "Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della l.r. n. 22/2002".

delibera

1.      di approvare la modifica della ragione sociale della struttura sanitaria da "Centro Medico San Biagio S.r.l." a "Centro Medico San Biagio S.p.A.", già accreditata come "Centro Medico San Biagio S.r.l." con DGR n. 889 in data 22.5.2012;

2.      di integrare, per le motivazioni in premessa esposte, l'accreditamento della struttura sanitaria "Centro Medico San Biagio S.p.A." anche per le seguenti branche/prestazioni specialistiche:

-   34 Oculistica e 09 Chirurgia Generale: delle sole prestazioni ricondotte anche al regime ambulatoriale di cui alla DGR 859/2011;

-   08 Cardiologia: limitatamente alle prestazioni di visite, elettrocardiogrammi, ecocardiografie ed Ecocolordopplergrafie

-   32 Neurologia: limitatamente alle prestazioni di visite ed elettromiografie

a far data dal 1° gennaio 2013, presso la sede operativa di Via del Commercio n.69/4 in Fossalta di Portogruaro (VE);

2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento entro il 31.12.2013;

3. di disporre che di tale rilascio si dia atto nell'aggiornamento dell'elenco delle strutture accreditate approvato con DGR n. 1576/2011;

4. di disporre che l'Azienda ULSS n. 10 trasmetta alla Regione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante della struttura in oggetto, attestante lo svolgimento presso la struttura di attività erogata in ottemperanza alla normativa vigente in materia di incompatibilità;

5. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. 22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

6. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionalenon costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;

8. di comunicare il presente atto all'Azienda ULSS n. 10 e alla struttura in oggetto;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (T.A.R.) del Veneto entro 60 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

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