Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 10 del 25 gennaio 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 11 del 09 gennaio 2013

Revisione della DGR n. 2401 del 14/10/2010 in materia di tatuaggio e piercing. Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing.

Note per la trasparenza: Approvazione dei nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in riferimento alle attività di tatuaggio e piercing.

La presente delibera non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Sulla base delle Linee guida, specificamente emanate dal Ministero della Salute in data 05/02/1998 e 16/07/1998, la Regione Veneto ha avviato a partire dalla D.G.R. n. 693 del 23/03/2001, un sistema regionale di tutela sanitaria, stabilendo specifiche procedure affinché le attività di tatuaggio e piercing siano svolte in condizioni tali da non procurare danni alla salute di quanti si sottopongono ai trattamenti in argomento.

Con D.G.R. n. 2401 del 14/10/2010 è stato approvato un primo aggiornamento del documento "Linee-guida Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing".

In questo ultimo biennio l'evoluzione del fenomeno del tatuaggio e piercing è stata molto rapida in ragione della continua e crescente diffusione di questi trattamenti. Ciò ha posto l'esigenza di provvedere ad ulteriori miglioramenti all'interno del sistema avviato con le suddette Deliberazioni e di rivedere alcune disposizioni contenute nella soprarichiamata D.G.R. n. 2401 del 14/10/2010.

Considerata l'elevata e continua richiesta di accesso ai percorsi formativi destinati agli operatori e al fine di consentire la più ampia partecipazione dei richiedenti in tempi ragionevolmente rapidi, è necessario potenziare l'attività formativa di cui alla D.G.R. n. 693/2001 consentendo alle Aziende Ulss interessate la realizzazione all'interno dei Dipartimenti di Prevenzione di nuovi percorsi formativi, anche in via continuativa, con rapporti che verranno disciplinati con successivi atti, nel rispetto del programma, metodologia didattica, modalità organizzative, criteri e numero massimo di partecipanti per ogni edizione, di cui all'allegato alla D.G.R. n. 1164 del 23/03/2010.

Al fine di garantire, in relazione all'evoluzione della normativa e della realtà esistente, una pronta risposta ad alcune problematiche di ordine sanitario riguardanti il settore di attività dell'acconciatura, dell'estetica e del tatuaggio e piercing, con Decreto del Dirigente Regionale Prevenzione n. 50 del 11/10/2011 è stato costituito presso la Direzione Regionale Prevenzione un nuovo Gruppo di lavoro con il compito di valutare le problematiche di carattere sanitario recentemente emerse in ambito regionale nel settore delle attività di acconciatori, estetista, tatuaggio e piercing e di individuare gli strumenti più opportuni necessari per indirizzare i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende nell'espletamento efficace della loro funzione di vigilanza ed intervento a tutela della salute all'interno dello stesso settore.

Il Gruppo di lavoro, composto da Medici igienisti e Tecnici della prevenzione delle Aziende ULSS n. 1, n. 4, n. 7, n. 13 e n. 16, ha revisionato il testo dell'allegato alla D.G.R. n. 2401 del 14/10/2010, elaborando un nuovo documento contenuto nell'Allegato "A" al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante, che lasciando invariati i principi caratteristici del sistema regionale approntato in materia, risponde all'esigenza di chiarezza descrittiva per un'effettiva tutela igienico-sanitaria nel settore del tatuaggio e piercing.

In particolare, sono stati meglio precisati alcuni requisiti igienico-sanitari dei locali in cui si svolge l'attività di tatuaggio e piercing e delineata una nuova procedura di semplificazione per l'avvio dell'attività, alla luce delle novità introdotte con la riformulazione dell'art. 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Considerata inoltre la possibilità di danni anatomici irreversibili con conseguenze funzionali anche importanti, nel caso in cui il piercing sia effettuato su parti anatomiche la cui funzionalità potrebbe essere compromessa, di cui al documento Allegato "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, si prevede l'obbligo per gli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing, non solo di fornire agli interessati una adeguata informazione sul rischio di trasmissione di malattie infettive ma anche di acquisire, da ogni utente, consenso informato scritto.

Al fine di dimostrare l'idoneità soggettiva all'esercizio di attività di tatuaggio e piercing, vengono altresì riconosciute le attestazioni rilasciate da altre Regioni, a condizione che chi effettua tali attività abbia seguito percorsi formativi conformemente alle indicazioni contenute nelle "Linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" di cui alla nota del Ministero della Sanità n. 2.8/170 del 20/02/1998 e con un numero di ore di formazione almeno pari a quelle dei corsi previsti nella Regione Veneto.

Tutto ciò premesso, si propone di approvare il documento Allegato "A" al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante "Revisione DGR 2401/2010. Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing".

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 10/01/1997;

VISTI l'art. 20 della Legge n. 833 del 23/12/1978 e l'art. 19 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTE le Linee guida emanate dal Ministero della Salute in data 05/02/1998 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le D.G.R. n. 693 del 23/03/2001, n.1164 del 23/03/2010, n. 2401 del 14/10/2010;

VISTO il D.D.R. n. 50 del 11/10/2011.

delibera

1.      di approvare l'allegato al presente provvedimento (Allegato A)di cui costituisce parte integrante "Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing", completo della modulistica in esso indicata - parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione - che costituisce il documento di riferimento per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria;

2.      di consentire alle Aziende Ulss interessate e/o ad Enti di formazione accreditati, la realizzazione anche in via continuativa, dei percorsi formativi necessari per l'acquisizione dell'idoneità soggettiva all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, nel rispetto del programma, metodologia didattica, modalità organizzative, criteri e numero massimo di partecipanti per ogni edizione, di cui all'allegato alla D.G.R. n. 1164 del 23/03/2010;

3.      di confermare ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS, per l'ambito territoriale proprio, la competenza in materia di vigilanza sull'esercizio dei trattamenti di tatuaggio e piercing;

4.      di revocare la precedente D.G.R. n. 2401 del 14/10/2010 in quanto integralmente sostituita dal presente provvedimento;

5.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.      di demandare tutti gli adempimenti amministrativi successivi e conseguenti alla gestione della presente iniziativa a successivi provvedimenti del Dirigente della Direzione Prevenzione;

7.      di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione all'esecuzione del presente atto;

8.      di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

11_AllegatoA_245262.pdf

Torna indietro