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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 4 del 15 gennaio 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2723 del 24 dicembre 2012

Recepimento Accordo-Stato Regioni del 25 luglio 2012. Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento. Istituzione dell'Elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA e definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione e la conferma.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si recepisce l'Accordo Stato Regioni approvato 25 luglio 2012 recante "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e si istituisce l'Elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA definendo i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con accordo sancito il 25 luglio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le P.A. ha approvato le "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)" ai sensi della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico". In particolare, l'Accordo regolamenta:

a) L'attivazione del percorso diagnostico (art. 1), stabilendo tra l'altro che la diagnosi di DSA debba essere tempestiva e il percorso diagnostico debba essere attivato solo dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 170/2010, e in esito alle procedure di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo articolo 3.

b) I criteri qualitativi per l'individuazione dei soggetti accreditati per il rilascio della diagnosi (art. 2), stabilendo tra l'altro che ai soli fini del rilascio delle diagnosi di DSA, gli specialisti e le strutture per poter essere accreditati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 170/2010, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

  • documentata esperienza nell'attività diagnostica dei DSA;
  • disponibilità di un'équipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età;
  • dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007) e il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità, in merito:

a) alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;

b) alla formulazione della diagnosi. A questo fine, la diagnosi clinica deve essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus Conference (2007) e del suo aggiornamento, nonché della Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità;

c) alla multidisciplinarietà.

c) Gli elementi della certificazione di DSA (art. 3), stabilendo tra l'altro che la certificazione di DSA deve evidenziare che il percorso diagnostico è stato effettuato secondo quanto previsto dalla Consensus Conference e deve essere articolata e formalmente chiara. E' necessario il riferimento ai codici nosografici (attualmente, tutti quelli compresi nella categoria F81: Disturbi volutivi Specifici delle Abilità Scolastiche dell'ICD-10) e alla dicitura esplicita del DSA in oggetto (della Lettura e/o della Scrittura e/o del Calcolo).

La diagnosi di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge. La menzione della categoria diagnostica non è infatti sufficiente per la definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo soggetto. A tal fine è necessario che la diagnosi di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento (che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni operative per la prassi didattica.

Va premesso che la materia era già stata ampiamente regolamentata nella Regione del Veneto, con modalità che hanno anticipato l'Accordo Stato-Regioni in oggetto, in attuazione della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 16 "Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale". In particolare con la DGR n. 860 del 21 giugno 2011 di approvazione del Piano operativo per l'anno 2011 che, al riguardo:

a) aveva stabilito che, ai sensi dell'art. 3 della LR 16/2010, la diagnosi di DSA può essere effettuata soltanto da neuropsichiatri infantili o da psicologi e che questi professionisti devono essere dipendenti da servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale (ossia aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate) ovvero da servizi privati accreditati ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22;

b) aveva dato indicazioni alle Aziende ULSS affinché si provvedesse alla convalida della diagnosi effettuata da professionisti privati nei confronti di persone con DSA fino al completamento del percorso scolastico della Scuola Secondaria superiore sulla base della documentazione presentata dai genitori qualora tale diagnosi sia congruente, corretta sul piano clinico e scientifico, sufficientemente recente e compatibile con la modificabilità del disturbo nel tempo intercorso dalla formulazione della diagnosi, nel rispetto degli standard riconosciuti in questo settore (in particolare la Consensus Conference intersocietaria sui Disturbi evolutivi specifici di Apprendimento, Milano 2007).

Si tratta ora di aggiornare le indicazioni già approvate con DGR n. 860 del 21 giugno 2011 alla luce dell'Accordo Stato-Regioni recante "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)", stabilendo quanto segue:

1. la diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 15 febbraio per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione del passaggio da un ciclo scolastico all'altro nonché degli adempimenti connessi agli esami di Stato con l'eccezione della prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene. Il completamento dell'iter diagnostico richiede al massimo 6 mesi.

2. La diagnosi è aggiornata al passaggio da un ciclo scolastico, nonché ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

3. Il percorso diagnostico deve essere attivato dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 170/2010, oggetto di una specifica relazione consegnata dalla scuola alla famiglia richiedente ed in esito alle procedure di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo articolo 3, nelle more dell'adozione dei protocolli regionali, di cui all'at. 7 della medesima legge;

4. I servizi pubblici del sistema sanitario nazionale tenuti di norma ad effettuare la valutazione ed emettere la diagnosi di DSA, anche per i soggetti maggiorenni, sono i Servizi Distrettuali per l'Età Evolutiva mediante l'equipe multidisciplinare che include neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età. Tale personale sanitario è adeguato agli standard professionali di qualità, previsti dai relativi profili professionali e dal proprio Codice Deontologico, con riferimento alle indicazioni contenute nella DGR n. 1533 del 27 settembre 2011 "Linee Guida per il Servizio Distrettuale Età Evolutiva".

5. La diagnosi di DSA è di norma emessa da neuropsichiatri infantili o da psicologi, i quali sono dipendenti dai servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale (ossia aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate) ovvero da servizi privati iscritti in un apposito Elenco dei soggetti abilitati per il rilascio della diagnosi di DSA tenuto a cura del Servizio Tutela Salute Mentale della Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria.

6. I servizi privati che possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti abilitati al rilascio della diagnosi DSA sono: i servizi accreditati ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22 ovvero i servizi che hanno ottenuto l'attestazione di idoneità al sistema di qualità regionale ai sensi della DGR 2849 del 12 settembre 2006;

7. I servizi privati, di cui al punto precedente, devono esibire, oltre alla dichiarazione di accreditamento o di attestazione di idoneità al sistema di qualità regionale, i seguenti requisiti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei soggetti abilitati per il rilascio della diagnosi di DSA:

a. documentata esperienza e formazione nell'attività diagnostica dei DSA almeno triennale per i professionisti che emettono la diagnosi di DSA; nel caso degli psicologi per documentata esperienza e formazione si intende: partecipazione ad uno specifico percorso formativo post laurea relativi a tematiche inerenti i Disturbi Specifici di Apprendimento svolto presso Enti Universitari o Scuole di Specializzazione riconosciute dal MIUR; esperienza clinica, anche in modalità di frequenza volontaria, di tirocinio e supervisione, di 500 ore documentata nell'ambito della psicopatologia dell'apprendimento nonché aggiornamento nel settore specifico tramite partecipazione annuale a convegni e/o seminari di studio;

b. disponibilità di una equipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età;

c. dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007) ed il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità (2011), in merito:

  • alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
  • alla formulazione della diagnosi. A questo fine, la diagnosi clinica deve essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus Conference (2007) e del suo aggiornamento, nonché della Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità (2011);
  • alla multidisciplinarietà.

La procedura per l'iscrizione e la conferma nell'Elenco dei servizi privati abilitati per il rilascio della diagnosi DSA prevede:

a. La presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti il possesso dei requisiti e alleghi copia delle relative evidenze, con cadenza biennale, su modello che sarà predisposto dal Servizio Tutela Salute Mentale - Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria e reperibile nel sito www.regione.veneto.it sezione salute mentale.

b. La presentazione di una Rendicontazione annuale sulle diagnosi effettuate (per età sesso e provenienza territoriale) ogni anno a partire dal termine del primo anno di iscrizione nell'Elenco.

8. nelle more del completamento delle procedure previste dal presente provvedimento, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, i neuropsichiatri infantili o gli psicologi dipendenti da servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale possono provvedere alla convalida della diagnosi di DSA effettuata da professionisti privati qualora tale diagnosi sia congruente, corretta sul piano clinico e scientifico, sufficientemente recente, compatibile con la modificabilità del disturbo nel tempo intercorso dalla formulazione della diagnosi, e nel rispetto degli standard riconosciuti in questo;

9. la diagnosi di DSA viene emessa dai servizi pubblici e dai servizi privati iscritti nell'Elenco dei servizi privati abilitati per il rilascio della diagnosi DSA utilizzando il modello di cui all'Allegato A del presente provvedimento; eventuali modifiche al modello, qualora se ne presentasse la necessità, potranno essere apportate con provvedimento del Segretario Regionale per la Sanità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • Visto l'Accordo Stato Regioni approvato il 25 luglio 2012 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)";
  • Vista la a Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico"
  • Vista la Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 16 "Interventi a favore delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento e disposizioni in materia di servizio sanitario regionale";
  • Vista la DGR 860 del 21 giugno 2011;

delibera

1. di recepire l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 recante "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)";

2. di stabilire che la diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 15 febbraio per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione del passaggio da un ciclo scolastico all'altro nonché degli adempimenti connessi agli esami di Stato con l'eccezione della prima certificazione diagnostica, che è prodotta al momento della sua formulazione, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò avviene. Il completamento dell'iter diagnostico richiede al massimo 6 mesi;

3. di stabilire che la diagnosi è aggiornata al passaggio da un ciclo scolastico, nonché ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia. Il percorso diagnostico deve essere attivato dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 170/2010, oggetto di una specifica relazione consegnata dalla scuola alla famiglia richiedente ed in esito alle procedure di riconoscimento precoce, di cui al comma 3 del medesimo articolo 3, nelle more dell'adozione dei protocolli regionali, di cui all'at. 7 della medesima legge;

4. di stabilire che i servizi pubblici del sistema sanitario nazionale tenuti di norma ad effettuare la valutazione ed emettere la diagnosi di DSA, anche per i soggetti maggiorenni, sono i Servizi Distrettuali per l'Età Evolutiva mediante l'equipe multidisciplinare che include neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti, eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età. Tale personale sanitario è adeguato agli standard professionali di qualità, previsti dai relativi profili professionali e dal proprio Codice Deontologico, con riferimento alle indicazioni contenute nella DGR n. 1533 del 27 settembre 2011 "Linee Guida per il Servizio Distrettuale Età Evolutiva";

5. di stabilire che la diagnosi di DSA è di norma emessa da neuropsichiatri infantili o da psicologi, i quali sono dipendenti dai servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale (ossia aziende ULSS, ospedaliere e ospedaliero-universitarie integrate) ovvero da servizi privati iscritti in un apposito Elenco dei soggetti abilitati per il rilascio della diagnosi di DSA tenuto a cura del Servizio Tutela Salute Mentale della Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria.

6. I servizi privati che possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti abilitati al rilascio della diagnosi DSA sono: i servizi accreditati ai sensi della LR 16 agosto 2002, n. 22 ovvero i servizi che hanno ottenuto l'attestazione di idoneità al sistema di qualità regionale ai sensi della DGR 2849 del 12 settembre 2006;

7. I servizi privati, di cui al punto 6., devono esibire, oltre alla dichiarazione di accreditamento o di attestazione di idoneità al sistema di qualità regionale, i seguenti requisiti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei soggetti abilitati per il rilascio della diagnosi di DSA:

  • documentata esperienza e formazione nell'attività diagnostica dei DSA almeno triennale per i professionisti che emettono la diagnosi di DSA; nel caso degli psicologi per documentata esperienza e formazione si intende: partecipazione ad uno specifico percorso formativo post laurea relativi a tematiche inerenti i Disturbi Specifici di Apprendimento svolto presso Enti Universitari o Scuole di Specializzazione riconosciute dal MIUR; esperienza clinica, anche in modalità di frequenza volontaria, di tirocinio e supervisione, di 500 ore documentata nell'ambito della psicopatologia dell'apprendimento nonché aggiornamento nel settore specifico tramite partecipazione annuale a convegni e/o seminari di studio;
  • disponibilità di una equipe multidisciplinare costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età;
  • dichiarazione di impegno a rispettare le Raccomandazioni per la pratica clinica dei DSA (2007) ed il suo aggiornamento, nonché i risultati della Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità (2011), in merito:
    1. alle procedure diagnostiche utilizzate, e più precisamente: alla ricerca dei criteri di inclusione e di esclusione; alla adeguata misurazione delle competenze cognitive; alla rilevazione delle competenze specifiche e delle competenze accessorie necessarie alla formulazione del profilo del disturbo;
    2. alla formulazione della diagnosi. A questo fine, la diagnosi clinica deve essere corredata dagli elementi che consentano di verificare il rispetto delle raccomandazioni della Consensus Conference (2007) e del suo aggiornamento, nonché della Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità (2011);
    3. alla multidisciplinarietà;

8. La procedura per l'iscrizione e la conferma nell'Elenco dei servizi privati abilitati per il rilascio della diagnosi DSA prevede:

  1. La presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che attesti il possesso dei requisiti e alleghi copia delle relative evidenze, con cadenza biennale, su modello che sarà predisposto dal Servizio Tutela Salute Mentale - Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - e reperibile nel sito www.regione.veneto.it sezione salute mentale (*).
  2. La presentazione di una Rendicontazione annuale sulle diagnosi effettuate (per età sesso e provenienza territoriale) ogni anno a partire dal termine del primo anno di iscrizione nell'Elenco.

9.  nelle more del completamento delle procedure previste dal presente provvedimento, e comunque non oltre il 30 giugno 2014, i neuropsichiatri infantili o gli psicologi dipendenti da servizi pubblici del Sistema sanitario nazionale possono provvedere alla convalida della diagnosi di DSA effettuata da professionisti privati qualora tale diagnosi sia congruente, corretta sul piano clinico e scientifico, sufficientemente recente, compatibile con la modificabilità del disturbo nel tempo intercorso dalla formulazione della diagnosi, e nel rispetto degli standard riconosciuti in questo;

10. la diagnosi di DSA viene emessa dai servizi pubblici e dai servizi privati iscritti nell'Elenco dei servizi privati abilitati per il rilascio della diagnosi DSA utilizzando il modello di cui all'Allegato A del presente provvedimento; eventuali modifiche al modello, qualora se ne presentasse la necessità, potranno essere apportate con provvedimento del Segretario Regionale per la Sanità;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria - Servizio Tutela Salute Mentale - dell'esecuzione del presente provvedimento;

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nei modi e termini di rito.


(*) Il nuovo indirizzo internet dal quale è possibile scaricare i documenti è:  http://www.regione.veneto.it/web/sanita/salute-mentale, ndr.

(seguono allegati)

2723_AllegatoA_244959.pdf

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