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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 97 del 27 novembre 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2201 del 06 novembre 2012

Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n. 22/2002.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Dopo il completamento del processo di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private da parte della Regione Veneto, le richieste pervenute da parte delle strutture medesime hanno reso evidente l'opportunità di regolare le ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale rilasciato ai sensi della L.R. 22/02.

In particolare, da una ricognizione effettuata sulle istanze agli atti emergono diverse tipologie di variazioni, riconducibili principalmente alle seguenti categorie:

-fusione di struttura accreditata in altra struttura accreditata,

-trasformazioni di strutture accreditate ad personam in società,

-trasformazione di struttura accreditata da associazione a fondazione,

-cessione di struttura accreditata a soggetto giuridico non accreditato.

In ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico secondo i quali non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione e dai quali si desume che il soggetto titolare di accreditamento non può modificare il proprio assetto giuridico né cedere l'accreditamento a terzi in assenza di una specifica previsione regionale, dette richieste hanno avuto fino ad oggi riscontro regionale negativo.

Emerge, tuttavia, per evitare un eccessivo irrigidimento del sistema degli erogatori privati accreditati, l'esigenza di definire una regolazione di detti fenomeni modificativi, che possa da un lato garantire la continuità assistenziale e il presidio regionale dei soggetti accreditati, dall'altro una certa flessibilità del sistema dell'offerta di prestazioni sanitarie anche alla luce delle esigenze di ristrutturazione aziendale.

Nell'analisi delle scelte amministrative più idonee a regolare le ipotesi di modifica della titolarità dell'accreditamento istituzionale, alla luce delle finalità sopra evidenziate, si rende opportuno temperare la regola generale del divieto di automatismi nei subentri, pur con delle cautele volte a garantire il mantenimento degli standard regionali nel sistema degli erogatori sanitari accreditati.

Si propone, pertanto, di consentire variazioni di titolarità della struttura sanitaria accreditata (come nel caso, ad esempio, di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, di trasformazione, fusione, scissione societaria nonché di trasformazioni da struttura di professionista singolo a società e di variazioni di compagine societaria) purché permangano i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'accreditamento, secondo modalità atte a salvaguardare sia il ruolo di programmazione locale e regionale sia il mantenimento dello standard qualitativo delle strutture. A tal fine si propone che le strutture interessate a tali variazioni acquisiscano preliminarmente il parere obbligatorio e vincolante dell'Aulss di riferimento (che andrà rilasciato entro 90 giorni) e, in caso di parere favorevole, portata a termine l'operazione di modifica (con la trasformazione del soggetto giuridico e la nuova intestazione dell'autorizzazione all'esercizio), ne comunichino gli esiti all'Aulss e alla Regione. Quest'ultima svolgerà il successivo accertamento dell'attualità del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accreditamento, previa acquisizione dei relativi oneri dovuti. Fanno eccezione a tale previsione le sole modificazioni della persona del legale rappresentante e della denominazione societaria, per le quali non sarà necessaria l'acquisizione del preventivo parere e che andranno comunque comunicate alla Regione per l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati e all'Aulss per l'aggiornamento dell'accordo contrattuale.

Alla luce delle considerazioni esposte si propone, altresì, di aggiornare e integrare con l'inciso "attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss" il dettato di cui all'art. 5 dello schema di accordo contrattuale approvato con dgr n. 1765 del 28 agosto 2012 nella parte riferita ai soli mutamenti incidenti su caratteristiche soggettive degli erogatori accreditati, che, pertanto diventa "ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss, (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, dev'essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente".

Si propone, infine, di estendere tale disciplina anche alle strutture accreditate che hanno già presentato istanze inerenti tali variazioni, non ancora riscontrate o concluse con esito non favorevole, previa verifica dell'attualità dell'interesse.

Si precisa che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato. Ciò al fine di evitare situazioni di conflitto d' interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati accreditati.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il d. lgs. 502/1992 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992 n. 421»;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e la successiva disciplina attuativa.

VISTA la dgr 2501/04 e successive modifiche;

VISTA la dgr 2495/2004 «Assistenza specialistica ambulatoriale. Erogatori privati preaccreditati "ad personam" ai sensi della D.G.R. n. 5007 del 8.11.1996. Trasformazione rapporto di preaccreditamento da gestione individuale a gestione societaria».

VISTA la dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011 «Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale (lr n. 22/2002)».

VISTA la dgr n. 1765 del 28 agosto 2012 « Erogatori privati ambulatoriali accreditati nella Regione del Veneto ex L.R. 16 agosto 2002, n. 22 ed art. 1, comma 796, lettera s) L. 27/12/2006 n. 296. Adozione dello schema tipo di accordo contrattuale regolante i rapporti tra i predetti erogatori privati e le Aziende Ulss.».

delibera

1.       di approvare, per le motivazioni e con le modalità descritte in premessa, la disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n. 22/2002;

2.       di dare atto che a detta disciplina saranno assoggettate, previa verifica dell'attualità dell'interesse, anche le strutture accreditate che hanno già presentato istanze inerenti tali variazioni, non riscontrate o concluse con esito non favorevole;

3.       di integrare come segue quanto previsto con dgr n. 1765 del 28 agosto 2012 nell'allegato schema di accordo contrattuale all'art. 5 "ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive - attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Aulss - (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, dev'essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente";

4.       di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato; ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, presso gli erogatori privati accreditati;

5.       di dare mandato al Segretario regionale per la Sanità di individuare ogni ulteriore modalità attuativa della disciplina individuata con il presente atto;

6.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

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