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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 20 novembre 2012


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2223 del 06 novembre 2012

Autorizzazione alla riduzione della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali ad uso industriale gestito da Enel Produzione S.p.A in Venezia, località Malcontenta, Via dei Cantieri, n. 5. Espressione dell'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ai fini del rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione per la riduzione della capacità di stoccaggio del deposito di oli minerali ad uso industriale gestito da Enel Produzione S.p.A in Venezia, località Malcontenta, Via dei Cantieri, n. 5.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia", nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'intero settore energetico, ha ridefinito e semplificato i procedimenti amministrativi connessi alla realizzazione ed alla modifica degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, limitando le fattispecie soggette ad autorizzazione amministrativa e prevedendo quest'ultima in sostituzione del regime concessorio, che precedentemente regolava la materia.

In tale contesto, l'articolo 1, comma 56, della citata legge n. 239 del 2004 ha sottoposto a regime autorizzatorio le seguenti fattispecie:

a)      l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

b)      la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;

c)      la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;

d)      la variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia del 30% sia realizzato per fasi successive.

Nel contempo, sotto il profilo delle competenze, la medesima legge n. 239 del 2004, all'articolo 1, comma 7, lettera i), riservava allo Stato l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti energetici ritenuti strategici al fine di garantire, fra l'altro, la sicurezza ed il contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, demandando alle Regioni le funzioni amministrative in materia di stabilimenti di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non espressamente riservate allo Stato.

Con l'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, c.d. decreto "Semplifica Italia", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, lo Stato ha individuato fra le infrastrutture e gli insediamenti strategici, ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 7, lettera i), della legge n. 239 del 2004, le seguenti tipologie di impianto:

-        gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;

-        i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;

-        i depositi di carburante per aviazione siti all'interno dei sedimi aeroportuali;

-        i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del g.p.l., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;

-        i depositi di stoccaggio di g.p.l. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.

In relazione alle suddette tipologie di impianto, il citato decreto legge n. 5 del 2012 prevede che le relative autorizzazioni siano "rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate (...) a seguito di un procedimento unico svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241".

Da ciò deriva che, sino all'entrata in vigore del citato decreto "Semplifica Italia", la competenza al rilascio dell'autorizzazione anche per gli impianti e le infrastrutture strategiche era attribuita alle Regioni.

Tutto ciò premesso sotto il profilo dell'inquadramento giuridico generale, si rende noto che la società Enel Produzione S.p.A richiedeva in data 26 luglio 2011 alla Regione Veneto l'autorizzazione a ridurre la capacità di stoccaggio del proprio deposito di oli minerali ad uso industriale sito in Venezia, località Malcontenta, Via dei Cantieri, n. 5, da metri cubi 150.859 a metri cubi 740. In merito al procedimento amministrativo in questione, occorre precisare che trattasi di fattispecie che, rientrando nelle tipologie previste dall'articolo 57, comma 1 del decreto legge n. 5 del 2012, è soggetta ad autorizzazione statale, con atto approvato d'intesa con la Regione Veneto, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 57, comma 2 del medesimo decreto.

In particolare, con riferimento all'intervento di che trattasi, si evidenzia che la riduzione della capacità di stoccaggio del deposito è ottenuta attraverso la dismissione e la successiva demolizione di tre serbatoi fuori terra precedentemente destinati allo stoccaggio di olio combustibile denso (rispettivamente: n. 1 serbatoio da metri cubi 100.000, n. 1 serbatoio da metri cubi 50.000 e n. 1 serbatoio da metri cubi 120).

A seguito della programmata riduzione di capacità, pertanto, la composizione finale dell'impianto sarà la seguente:

-      n. 1 serb. met. f.t. da metri cubi 330 per gasolio agevolato;

-      n. 1 serb. met. f.t. da metri cubi 40 per gasolio autotrazione;

-      n. 4 serb. met. f.t. da metri cubi 28 per olio isolante per trasformatori;

-      n. 1 serb. met. f.t. da metri cubi 45 per olio lubrificante;

-      n. 1 serb. met. f.t. da metri cubi 90 per olio lubrificante;

-      n. 1 serb. met. f.t. da metri cubi 80 per gasolio agevolato;

-      n. 1 serb. met. f.t. da metri cubi 1 per gasolio autotrazione;

-      metri cubi 42 di oli lubrificanti in fusti.

Totale metri cubi 740

La Direzione regionale Commercio, incaricata dell'istruttoria sino al 10 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n. 5 del 2012, provvedeva all'acquisizione dei seguenti pareri e valutazioni tecniche:

-      parere favorevole espresso con nota n. 29283 del 26 settembre 2011 dalla Capitaneria di Porto di Venezia;

-      parere favorevole espresso con nota n. 27656 del 21 ottobre 2011 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, in subordine alle prescrizioni in essa contenute;

-      parere favorevole espresso con nota n. 444465 del 25 ottobre 2011 dal Comune di Venezia;

-      parere favorevole espresso con nota n. 122990 del 26 ottobre 2011 dall'Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto - Dipartimento Provinciale di Venezia, in subordine alle prescrizioni in essa contenute;

-      parere favorevole espresso con nota n. A/1335 del 18 gennaio 2012 dall'Ufficio delle Dogane di Venezia.

A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 57 del citato decreto legge n. 5 del 2012, la Direzione regionale Commercio, in data 5 marzo 2012, provvedeva a trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini della definizione del procedimento, il fascicolo relativo all'istanza in oggetto, corredato della documentazione e dei pareri acquisiti nel corso dell'attività istruttoria.

In seguito, risulta che la società Enel Produzione S.p.A., in risposta ad una formale richiesta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, comunicava in data 4 aprile 2012 la propria accettazione delle prescrizioni apposte rispettivamente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e dall'Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto con le note sopra citate.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito dell'attività istruttoria di competenza, riteneva altresì necessario acquisire il parere sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia dell'Agenzia delle Dogane, che rilasciavano il nulla osta all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione rispettivamente con note del 12 luglio 2012, n. prot. 9425 e del 10 luglio 2012, n. prot. 85318.

In data 13 luglio 2012 si riuniva quindi presso il Ministero dello Sviluppo Economico la conferenza di servizi convocata con nota ministeriale del 22 giugno 2012, n. prot. 12581, a conclusione della quale, preso atto delle note pervenute dalle Amministrazioni invitate alla Conferenza e delle precisazioni fornite dalla società istante ed alla luce dei pareri espressi da tutte le Amministrazioni interessate al procedimento, il responsabile del procedimento riteneva sussistenti i presupposti per il rilascio del provvedimento definitivo, decideva "fatta salva l'acquisizione dell'intesa da parte della Regione Veneto".

Con nota del 26 luglio 2012, n. prot. 15279, il Ministero dello Sviluppo Economico trasmetteva alla Regione Veneto il verbale della riunione della conferenza di servizi del 13 luglio 2012 ai fini dell'espressione dell'intesa regionale.

Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, nonché sulla base di quanto emerso in sede di conferenza di servizi nella seduta del 13 luglio 2012, preso atto altresì del parere favorevole del Ministero dello Sviluppo economico cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento, nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 57, comma 2 del decreto legge n. 5 del 2012, come convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012, limitatamente alle competenze che la citata norma di legge attribuisce alle regioni.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e s.m.i;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare gli articoli 57 e seguenti;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134", ed in particolare l'articolo 38;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;

VISTA l'istanza presentata in data 26 luglio 2011, prot. n. 355254 dalla società Enel Produzione S.p.A., con cui veniva richiesta l'autorizzazione alla riduzione della capacità complessiva del deposito in oggetto;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 giugno 2012, n. prot. 12581, di convocazione della conferenza di servizi;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 luglio 2012, n. prot. 15279, di trasmissione del verbale della conferenza di servizi;

delibera

1.       di esprimere, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, del citato decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 per la riduzione da metri cubi 150.859 a metri cubi 740 della capacità complessiva di stoccaggio del deposito di oli minerali ad uso industriale gestito dalla società Enel Produzione S.p.A e sito in Venezia, località Malcontenta, Via dei Cantieri, n. 5;

2.       di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico;

3.       di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Commercio dell'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione della presente deliberazione;

4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.       di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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