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Materia: Relazioni internazionali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1975 del 02 ottobre 2012
Attuazione degli interventi di sostegno ai centri di accoglienza o case rifugio. Articolo 30, L.R. n. 11 del 16 febbraio 2010. Anno 2012.
Note per la trasparenza:
Definizione criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l'anno 2012 in applicazione dell'articolo 30 "Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio" della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11.
L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.
La legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010", all'articolo 30 "Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio", prevede che la Regione del Veneto promuova la realizzazione e il miglioramento strutturale di centri di accoglienza o case rifugio destinati ad ospitare donne, sole o con figli, vittime di violenza, persecuzione e maltrattamenti.
Per perseguire i predetti obiettivi la legge dispone che la Giunta Regionale debba stabilire, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della norma stessa, "..forme e modalità per la concessione di finanziamenti agli enti locali, eventualmente in partenariato con soggetti del privato sociale con specifica competenza in materia, previa ricognizione dell'esistente e delle necessità".
La Giunta Regionale, con DGR 1860 del 20.07.2010, ha adempiuto nei termini a quanto disposto dalla legge, dando conto dell'esistente e stabilendo forme e modalità per la concessione dei finanziamenti.
Per l'anno 2012, con legge regionale n. 14 del 06.04.2012 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012" il Consiglio regionale ha disposto il rifinanziamento del citato articolo 30 della L.R. 11/2010 stanziando € 100.000,00 a carico del capitolo 101550 "Azioni regionali a sostegno dei centri di accoglienza o di case rifugio - art 30, L.R. 16/02/2010, n. 11", che prevede spese di natura corrente.
Con il presente provvedimento si intende dare attuazione, anche per l'anno 2012, a quanto previsto dall'articolo 30 della L.R. 11/2010 limitando la tipologia di interventi finanziabili a spese per l'ammodernamento e per la gestione di strutture adibite a centri di accoglienza o case rifugio.
Va premesso, che per quanto attiene alla ricognizione dei centri di accoglienza/case rifugio esistenti sul territorio veneto, tale attività (avviata già dal 2009) è proseguita e il data base che annovera le suddette strutture (consultabile al seguente link: http://www.onvd.org/ONVDStrutture/index.php) è in costante aggiornamento a cura dell'Osservatorio Nazionale Violenza Domestica (ONVD) dell'Università degli Studi di Verona, sulla base di apposita convenzione, sottoscritta con la Regione del Veneto.
Di seguito, invece, sono riportati i criteri e le modalità per la concessione del contributo per l'anno 2012:
A) BENEFICIARI DELL'INTERVENTO
Anche per il 2012 il finanziamento è riservato alle strutture preposte all'accoglienza di donne, sole o con figli minori, vittime di violenza domestica nelle sue diverse accezioni (fisica, sessuale, psicologica, economica).
B) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO
I Comuni del Veneto.
C) TIPOLOGIA DI STRUTTURE DA FINANZIARE
Strutture pubbliche in grado di offrire accoglienza e protezione alle donne vittime di violenza domestica e ai loro figli minori, nell'ambito di un programma personalizzato di recupero e di inclusione sociale che deve inoltre assicurare un sostegno per consentire loro di ripristinare la propria autonoma individualità, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato.
Possono ricorrere alle case di accoglienza tutte le donne vittime di violenza domestica, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza. Le case assicurano l'anonimato delle donne salvo diversa decisione delle stesse. I servizi sono gratuiti, anche per i cittadini non residenti nel Comune in cui è ubicata la struttura e per le donne straniere. Le case garantiscono l'accoglienza delle ospiti 24 ore su 24 per l'intero arco dell'anno e per un periodo definito.
Queste strutture devono possedere i seguenti requisiti minimi generali per la gestione:
· assicurare l'autonomia individuale, la fruibilità e la privacy delle persone ospitate;
· organizzare le attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
· predisporre per le persone ospitate un piano personalizzato;
· prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle caratteristiche dell'utenza ospitata;
· assicurare il rispetto rigoroso per i dipendenti delle norme contrattuali in materia;
· assicurare la presenza di un coordinatore responsabile della struttura;
· predisporre un registro degli ospiti costantemente aggiornato;
· predisporre un registro del personale dipendente costantemente aggiornato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato;
· organizzare gli spazi così come in uso nelle civili abitazioni; gli ambienti devono essere curati ed esteticamente gradevoli, il più possibile somiglianti alle abitazioni private.
I requisiti minimi strutturali devono essere i seguenti:
· rispettare le norme previste per gli alloggi destinati a civile abitazione;
· l'arredamento deve consentire una comoda e sicura fruibilità e deve contribuire a rendere l'ambiente sicuro, confortevole e familiare, garantendo buone condizioni di vivibilità ed un'agevole manutenzione igienica;
· garantire uno spazio riservato per le operatrici residenti, tale da garantire la loro privacy.
D) SPESE AMMISSIBILI (inclusa IVA)
· miglioramento degli impianti tecnologici;
· tinteggiatura locali;
· acquisto arredi e attrezzature, (stoviglie, biancheria ecc.)
· personale specializzato o di supporto alla struttura;
· utenze (telefono, acqua, riscaldamento, ecc);
· altre attività strettamente correlate all'organizzazione della struttura.
Gli immobili oggetto dell'intervento devonoappartenere all'Ente richiedente, oppure essere dal medesimo posseduti a titolo gratuito e il soggetto proprietario dell'immobile deve essere un ente pubblico.
E) CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Il limite massimo del contributo concedibile è pari all'80% delle spese ritenute ammissibili e comunque non superiore a € 20.000,00.
F) CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
· ciascun Comune potrà presentare una sola richiesta di contributo per una struttura;
· potrà essere finanziato un solo progetto per ambito territoriale provinciale; nel caso di non esaurimento dello stanziamento disponibile in sede di riparto potrà essere valutata la possibilità di assegnare un ulteriore finanziamento all'ambito territoriale provinciale che presenta una minore presenza di strutture di questa tipologia nel proprio territorio;
· saranno ammessi al finanziamento esclusivamente i progetti di intervento che non risultino completati alla data di presentazione della domanda;
· i progetti presentati verranno valutati sulla base dei seguenti ulteriori criteri:
1. l'assenza/scarsità di servizi dedicati a tali beneficiari sul territorio;
2. le specifiche esigenze dell'ambito di utenza potenziale di riferimento;
3. l'esigenza di assicurare una diffusione equilibrata nel territorio delle strutture;
4. la coerenza con Piani di Zona dei Servizi Sociali (articolo 8 L.R. n. 56/1994) del territorio di loro competenza.;
5. il numero di donne con o senza figli minori ai quali è possibile assicurare ospitalità, con eventuale preferenza a strutture che accolgono anche donne sole;
6. la percentuale di co-finanziamento assicurata dal richiedente superiore al 20%;
7. la data di ricevimento della domanda.
G) DURATA DEL PROGETTO(per progetti ammessi a contributo)
Tutti i progetti presentati e ammessi a contributo avranno durata annuale, inclusi quelli pluriennali per quanto concerne l'annualità ammessa al finanziamento. Con decreto di approvazione del riparto per l'assegnazione dei contributi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione della relazione conclusiva e della rendicontazione di spesa.
In considerazione di quanto evidenziato, si propone di approvare l'allegato schema di bando del Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, (Allegato A) e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per l'ammodernamento e la gestione di strutture adibite a centri di accoglienza/case rifugio di cui all'articolo 30 della L.R. 11/2010 (Allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l'articolo 30 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11;
- Vista la L.R. 06 aprile 2012, n. 14;
- Visti gli atti d'ufficio;
delibera
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A e B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni in applicazione dell'articolo 30 "Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio" della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, dettagliatamente descritti in premessa;
3. di approvare lo schema di bando a firma del Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, (Allegato A) e la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo relative agli interventi per l'ammodernamento e la gestione di strutture adibite a centri di accoglienza/case rifugio di cui all'articolo 30 della L.R. n. 11/2010 (Allegato B);
4. di prenotare la spesa complessiva di € 100.000,00, a carico del capitolo di spesa 101550 "Azioni regionali a sostegno dei centri di accoglienza o di case rifugio - art 30, L.R. 16/02/2010, n. 11" che presenta la necessaria disponibilità;
5. di rinviare a successivo provvedimento del medesimo Dirigente l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, l'assunzione del relativo impegno di spesa, nonché la determinazione dei termini per la conclusione delle attività e per la presentazione della relazione conclusiva e della rendicontazione di spesa;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del presente provvedimento, nonché l'inserzione, a cura della competente Direzione regionale Comunicazione e Informazione, del Bando di cui al precedente punto 3), sui quotidiani più diffusi nel Veneto;
8. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Relazioni internazionali, dell'esecuzione del presente provvedimento, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali.
(seguono allegati)
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